CSEA sta per Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali:
<
https://www.csea.it/>
Il GSE credo non abbia bisogno di essere presentato in questo
gruppo.
Ecco i punti essenziali della delibera ARERA:
* tutte le imprese distributrici sono tenute a dichiarare e a versare
alla CSEA il gettito della componente tariffaria Asos a partire da
quanto fatturato della medesima componente nel mese di maggio 2021
* a partire dal mese di giugno 2021 il GSE interrompe la fatturazione
della componente tariffaria Asos alle imprese distributrici che
prelevano energia elettrica dalla RTN (Rete Elettrica Nazionale)
* il trasferimento da GSE a CSEA di tutte le partite pendenti afferenti
l’esazione della componente tariffaria Asos entro il 1 ottobre 2021
A regime di questo nuovo metodo, le imprese che svolgono il servizio di
distribuzione dell'energia elettrica versano alla CSEA il gettito Asos
e Arim, entro il 15-esimo giorno del secondo mese successivo a
quello in cui e' avvenuta la fatturazione delle componenti Asos e Arim.
Questo ha richiesto un completo aggiornamento del TIT:
<
https://www.arera.it/allegati/docs/19/568-19TIT.pdf>
PS (divagazione): leggendo il TIT, all'art.40, comma 4, punto b) leggo
di una penalità in relazione alla mancata trasformazione in BT dei punti
di utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore a 100 kW (con
consegna su palo), che hanno dato all’assenso alla trasformazione in BT.
Quindi sotto i 100 kW il distributore che non ottempera alla conversione
BT dopo l'assenso del cliente, viene punito ? E il fatto che si tratti
di "assenso" (e non "richiesta"), fa presumere di una sollecitazione
normativa a passare in BT tutte le utenze a palo sotto i 100 kW ?