On Fri, 01 Nov 2013 14:03:48 +0100,
news.tin.it wrote:
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> Vi chiedo se questo comportamento, oltre ad essere certamente scorretto,
Indubbiamente lei ha mancato di buonafede.
> non sia anche illecito,
"illecito" significa penale, magari prima guardate il trave nel vostro
occhio e poi evitate di confondere contrasti civilistici con quelli
penali. La criminalita' sta nella esplicita volonta' di delinquere, non
nel reagire in modo sconclusionato ad un evidente errore (come ha
fatto il venditore "scorretto", ove tra "scorretto" ed "illecito" ci
passa un mare.
> essendosi concluso - all'atto dell'acquisto - un
> contratto di compravendita che andrebbe onorato dall'altra parte
> esattamente come l'ha onorato il sottoscritto. Magari lascerò correre,
> ma mi interesserebbe sapere se - come penso - avrei titolo legale ad
> esigere quanto acquistato
Questo invece scivola sul criminale, ovvero la truffa, che per questi
motivi non e' supportata dalla legge.
> , oppure il commerciante può decidere
> arbitrariamente e legittimamente di venire meno all'impegno assunto.
Non e' affatto arbitario ritirarsi da un impegno preso per evidente
errore:
Art. 1427 Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore ...omissis... può
chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
Art. 1428 Rilevanza dell'errore
L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed
è riconoscibile dall'altro contraente.
Art. 1431 Errore riconoscibile
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto,
alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una
persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in
cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata
inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato
incaricato.
Se l'altra che ha sbagliato, rifiuta di restituire i soldi ed annullare
il contratto, allora si potrebbe discutere se c'e' dolo. Ma lei ha
scritto: "... si è offerto di rimborsarmelo"
Invece, proprio il suo comportamento, che a mio parere pare volto ad
"incastrare" chi ha evidentemente fatto uno sbaglio, da modo di
annullare il contratto:
Art. 1438 Minaccia di far valere un diritto
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del
contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Ovvero la minaccia di adire per vie legali quando l'ipotetico risultato
sarebbe di conseguire un vantaggio ingiusto, diventa giusta causa per
il venditore di ritirarsi dal contratto (restituendo i soldi, ma in
questo caso potrebbe anche trattenersi le spese).