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Filtro olio auto - eccovi una storia assurda !!!!

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Gaetano Stornante

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Jul 29, 1998, 3:00:00 AM7/29/98
to
Salve,

mi chiamo Gaetano Stornante e desideravo avere un Vs. parere od
orientamento riguardo il seguente argomento che tenterò in sintesi di
esporVi.
Il sottoscritto in data 02/05/1996 si e' recato presso un'officina
meccanica di fiducia chiedendo, per la propria autovettura diesel,
l'effettuazione di un normalissimo cambio olio motore con relativa
sostituzione dei FILTRI OLIO e NAFTA.


In data 31/08/1996 e' stato soccorso, nelle prossimita' di una strada
statale, a seguito di un guasto alla propria autovettura, dalla stessa
officina meccanica avvertita tramite un telefono cellulare che
fortunatamente in quella situazione era in possesso del sottoscritto.


Dopo essere stato "trainato" presso l'officina, e' stato constatato, dal
meccanico, che la causa del guasto e' da attribuire al FILTRO OLIO montato
dallo stesso in data 02/05/1996.


La presunta difettosita' del FILTRO ha provocato la totale perdita
dell'olio motore (finito sui copertoni !) causando un danno relativamente
contenuto di circa Lit. 2.000.000 in quanto il sottoscritto, resosi conto
della situazione di emergenza (dopo che l'autovettura si e' resa
incontrollabile e ha iniziato a sbandare !), in quel frangente, ha
provveduto a fermarsi e a spegnere immediatamente il motore.


Se , in quel frangente, il sottoscritto fosse stato un poco "distratto",
si avrebbero avuto danni molto piu' consistenti in quanto la perdita totale
dell'olio motore avrebbe causato la fusione del motore che, per quanto
riguarda l'autovettura del sottoscritto, ha uno costo di circa Lit.
11.000.000.


Non avendo accettato di buon grado il danno subito, ha chiesto al
meccanico la sottoscrizione di una dichiarazione attestante l'accaduto con
l'indicazione dell'autoricambi ove lo stesso meccanico aveva acquistato il
FILTRO in questione oltre alla restituzione del FILTRO stesso che
attualmente e' in suo possesso.


Dopo diverse "peripezie" che in questa sede si tralascia di indicare ha
inviato una raccomandata all'agente di zona del produttore.


Quest'ultimo fa recapitare, in riferimento alla richiesta
precedentemente inoltrata tramite raccomandata, una copia fotostatica della
garanzia (in cui e' semplicemente trascritto che il produttore concede la
garanzia nel caso di difetti di produzione e declina ogni responsabilita' in
caso di montaggio difettoso), copie di certificati di Qualita' e Conformita'
rilasciati al produttore dalla BVQI (Bureau Veritas Quality International
Italia srl) a norme UNI EN ISO 9001_1994 e un modulo per segnalazione
specifica di filtro difettoso con richiesta danni.


Gli allegati sopra descritti sono stati accompagnati da una lettera in
cui si chiede di compilare il modulo con SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'UTENTE
e di consegnare il filtro all'autoricambi per il successivo inoltro al
produttore. La lettera termina con la frase che si trascrive di seguito
testualmente:


SARA' NS. CURA NON APPENA AVREMO I RISULTATI DEL LABORATORIO INFORMARLA
DELLA VALIDITA' O MENO DEL SUO RECLAMO.


Nel particolare il modulo per la segnalazione di filtro difettoso
contiene le seguenti frasi che si trascrivono testualmente:


_ FILTRI NON CORREDATI DELLA PRESENTE SEGNALAZIONE NON SARANNO PRESI IN
CONSIDERAZIONE PER EVENTUALI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI.


_ DOPO L'ESAME DEL FILTRO, IL LABORATORIO PROVVEDERA' ALLA STESURA DI UNA
RELAZIONE, NELLA QUALE SARANNO ELENCATI I RISULTATI DEI CONTROLLI ESEGUITI E
LA VALIDITA' O NON VALIDITA' DEL RECLAMO DELL'UTENTE.


_ NEL CASO DI CONTROLLO DISTRUTTIVO DEL FILTRO (SEZIONAMENTO DELLO STESSO)
AUTORIZZATO DALL'UTENTE, IL QUALE PUO' PRESENZIARE AL COLLAUDO DEL FILTRO,
IL GIUDIZIO FINALE SULLA VALIDITA' DEL RECLAMO E' QUELLO DATO DAL
LABORATORIO DEL PRODUTTORE.


e dulcis in fundo . . .

_ L'UTENTE AUTORIZZA IL SEZIONAMENTO DEL FILTRO, PER L'ESAME DEI COMPONENTI
INTERNI. DOPO TALE ESAME IL FILTRO NON E' IDONEO AD ALTRI COLLAUDI.


FIRMA DELL'UTENTE.


Avendo voluto verificare se quanto richiesto e' leggittimo ed essendo
una persona che ritiene non tollerabile soprusi e azioni che inducono alla
non applicabilita' delle leggi a tutela dei consumatori, si e' prodigato ad
effettuare delle ricerche personali, a sue spese, per l'individuazione di
tutte le leggi che potrebbero essere applicate nel caso specifico.


In generale si elencano le leggi esaminate:


_ D.P.R. n. 224 del 24/05/1988 (in cui si fa riferimento alla direttiva CEE
n. 85/374 e alla L.n. 183 del 16/04/1987 - G.U. 23/06/1988 n.146)


_ Art. n. 1513 del c.c.


_ D.Lgs. n. 115 del 17/03/1995 (in cui si fa riferimento alla direttiva CEE
n. 92/59, L. n. 146 del 22/02/1994, D. Lgs. n. 123 del 3/3/93)


_ L. n. 126 del 10/04/1991


_ L. n. 52 del 06/02/1996 (relativa alle clausole vessatorie G.U. 10/2/1996
n. 34 integrazione sul c.c. degli artt. da 1469 bis a 1469 sexies - )


_ Direttiva CEE 93/13 (pubblicata in G.U.C.E. 21/4/1993, Legge n. 95/29)


_ Direttiva CEE 92/59 (Del 29/06/1992 relativa alla sicurezza generale dei
prodotti)


_ Legge n. 183 del 16/4/1987 (G.U. 13/05/1987 n. 109)


_ D. Lgs. n. 123 del 03/03/1993


_ Legge n. 146 del22/02/1994


_ Legge n. 241 del 07/08/1990


In effetti esistono diverse leggi che tutelano il consumatore ma, in
pratica, in questo caso (non avendo trovato leggi specifiche !), si puo'
facilmente dimostrare che risultano TOTALMENTE INAPPLICABILI (il
sottoscritto spera che Voi possiate dimostrare il contrario !) come da
ipotesi di seguito elencate:


Solitamente, un cambio dell'olio motore e la sostituzione del relativo
filtro olio/nafta puo' sembrare una banale operazione (come andare a fare
rifornimento di carburante !) e spesso l'automobilista non e' consapevole
che un difetto di montaggio o un difetto del filtro possono provocare anche
a distanza di tempo sia danni all'autovettura e sia, ancora piu' grave,
incidenti con coinvolgimento di terze persone e lesioni o morte dello stesso
automobilista.


Spesso la sostituzione viene effettuata, magari fuori sede, dal primo
rifornimento di "passaggio", quest'ultimo, in seguito a inconvenienti del
genere, difficilmente si assumerebbe la responsabilita' di dichiarare che la
sostituzione sia stata ivi effettuata, non essendoci effettivamnete elementi
comprovanti la richiesta dell'automobilista_consumatore stesso. Inoltre
simili inconvenienti possono accadere a distanza di mesi, lo stesso
consumatore potrebbe trovarsi nell'impossibilita' di ricordare il soggetto a
cui si e' rivolto per la sostituzione del FILTRO; il soggetto che ha operato
l'installazione del FILTRO potrebbe non assumersi la responsabilita' in
mancanza di indicazioni sul FILTRO che riconducano al produttore, etc.


Nell'ipotesi in cui il consumatore fosse ancora in possesso di ricevuta
fiscale (se emessa!) relativa alla sostituzione del FILTRO, anche se
quest'ultima arrecasse dati relativi all'identificazione della persona del
consumatore o dell'autovettura ove il FILTRO e' stato montato, difficilmente
questa potrebbe essere utilizzata per dimostrare l'identificazione del
soggetto che ha operato l'installazione del FILTRO. Infatti, quest'ultimo
potrebbe benissimo dimostrare che il FILTRO installato al momento
sull'autovettura, cagione del danno arrecato, potrebbe essere diverso (per
insussistenza di prova!) da quello a suo tempo installato dallo stesso.


Inoltre sulla ricevuta fiscale viene semplicemente trascritto,
nell'apposito spazio: "lavori eseguiti", "CAMBIO OLIO MOTORE CON
SOSTITUZIONE FILTRO OLIO/NAFTA", senza alcuna specifica della marca e del
modello del FILTRO (che in ogni caso non servirebbe lo stesso !) e di
eventuale codice progressivo (poiche' quest'ultimo non esiste stampigliato
sul prodotto !).


Ne consegue che, nel momento in cui si verificano inconvenienti del
genere, NON E' IDENTIFICABILE LEGALMENTE IL SOGGETTO CHE HA OPERATO
L'INSTALLAZIONE DEL FILTRO.


A questo punto, dopo eventuale soccorso stradale e dopo che
l'automobilista paga i danni subiti all'officina (che potrebbe essere
diversa da quella che precedentemente ha eseguito l'installazione del FILTRO
!), la stessa su richiesta, potrebbe solo dichiarare che il danno e' da
attribuire al FILTRO (senza in ogni caso assumere responsabilita' nel caso
di difetto di montaggio e senza poter indicare nella dichiarazione eventuali
codici progressivi di identificazione !)


L'unica soluzione rimane (se esiste indicata sul filtro la marca!)
rivolgersi al produttore che, dopo l'inoltro del modulo sopra citato e dello
stesso filtro, a suo insindacabile giudizio puo' decidere se rimborsare o
meno il povero automobilista con totale alienazione dei diritti di
quest'ultimo.


L'alternativa a quest'ultima soluzione sarebbe ritenere, in base alla
legge n. 52 del 06/02/1196, vessatorie le clausole del modulo del produttore
relativo alla segnalazione di filtri difettosi rivolgendosi a laboratori
esterni che possano stabilire la conformita' e l'eventuale difettosita' del
filtro ( a spese del consumatore !). Dopo l'esame nel caso il FILTRO
risultasse esente da difetti l'automobilista non potrebbe farsi rimborsare
dal soggetto a cui si e' rivolto per l'installazione dello stesso, per
difetto di montaggio, per le ragioni prima esposte e nel caso invece in cui
il FILTRO risultasse difettoso il produttore si troverebbe nelle condizioni
di contestare l'esame per le ragioni di seguito specificate:


1) - il filtro non risulta piu' idoneo (in quanto sezionato !) per altri
esami, a cura del produttore, per la verifica dell'esito del laboratorio
esterno;


2) - non puo' essere dimostrato che il filtro esaminato dal laboratorio
esterno e' lo stesso che l'automobilista dichiara abbia cagionato danni
all'autovettura, in quanto non esiste un codice progressivo di
identificazione a prescindere dalla eventuale indicazione del modello;


3) - Il difetto relazionato dal laboratorio esterno si riferisce ad un
difetto che non esisteva quando il FILTRO e' stato posto in circolazione
(D.P.R. n. 224 del 24/05/1988 art. 6 lett. b - si prega voler fornire
chiarimenti sull'interpretazione di questo articolo alla lett. b nel caso
specifico !);


_____________

considerazioni relative ad un articolo di legge . . .

(All'art. 11 comma 2 del D.P.R. n. 224 del 24/05/1988 si specifica che il
risarcimento avviene per danno superiore al Lit. 750.000 - sembra un po'
alto questo limite !)

_____________


Da verifiche fatte personalmente, in quasi tutti gli autoricambi nelle
vicinanze della zona di residenza, in riferimento alla L. n. 126 del
10/04/1991, relativa alle norme per l'informazione del consumatore, e'
emerso che effettivamente tutti i produttori applicano quanto disposto
indicando sia sulla confezione che sul filtro la marca e il modello (senza
ulteriori codici progressivi !) ma si e' anche stranamente notato che la
maggior parte dei FILTRI risultano (confrontando stessi modelli di diversa
marca !) TOTALMENTE IDENTICI nella forma e nel materiale ad eccezione delle
scritte identificative semplicemente verniciate sul FILTRO che risulta gia'
nella totalita' della sua superficie colorato con una vernice (solitamente
di colore bianco !) che rende la stessa particolarmente propensa (in quanto
la superficie risulta al tocco molto "liscia") a cancellare l'ulteriore
vernice, di diverso colore, utilizzata per l'indicazione della marca e del
modello. La maggior parte dei produttori pertanto utilizzando questo
sistema, effettivamente si attengono a quanto disposto dalla L. n. 126
10/4/91 (all'art. 1 comma 5 viene specificato che le indicazioni devono
figurare al momento in cui il prodotto viene posto in vendita !) ma in, ogni
caso rendono vana l'identificazione del produttore, nel momento in cui
accadono spiacevoli inconvenienti, per le ragioni di seguito specificate.


La confezione di cartone risulta non disponibile, dal momento che
l'installazione specifica del FILTRO viene eseguita solitamente presso
officine meccaniche o presso gestori di rifornimento di carburante (ove le
confezioni vengono dopo l'installazione cestinate e dove l'automobilista
puo' non sapere che marca sia il FILTRO installato, in quel momento, sulla
propria autovettura in quanto in quel frangente di relativa importanza !), e
le indicazioni sul filtro impresse con "vernici" che a quanto constatato non
resistono agli agenti atmosferici e/o alla composizione chimica dell'olio
motore e/o alla temperatura a cui lo stesso FILTRO e' sottoposto rendono
vana l'identificazione del produttore.


Dopo questa ricerca personale, avendo pero' domandato a numerosi
meccanici se dopo la sostituzione del FILTRO, in situazioni normali, si
fossero mai trovati un FILTRO senza alcuna indicazione tutti hanno risposto
di non aver constatato quanto dal sottoscritto riferito (riferendo comunque
di lievi alterazioni della scritta identificativa !) concludendo pero' che
in situazioni in cui l'olio a temperature elevate e a pressione dovesse
fuoriuscire dal FILTRO potrebbe favorire la cancellazione della vernice atta
ad identificare la marca e il modello a causa della composizione chimica
dell'olio stesso in accoppiata con la temperatura , la pressione e la stessa
superficie del filtro.


Inoltre avendo acquistato un nuovo filtro (della stessa marca e modello
dell'esemplare che si presume abbia cagionato danni all'autovettura del
sottoscritto) ha provato con un poco di cotone e spirito a strofinare sulla
zona ove si trova stampigliato l'identificativo del produttore, constatando
che la vernice si e' vistosamente "scomposta" (la vernice "bianca" con cui
invece e' totalmente colorata la superfice del filtro non ha subito alcuna
alterazione !). Si deduce pertanto che essendoci in commercio altre marche
che distribuiscono filtri totalmente identici nella forma, nella dimensione
e nel materiale con la sola differenza relativa al marchio e che all'interno
del filtro non esistono elementi che possono distingure una marca dall'altra
NON E' POSSIBILE IDENTIFICARE IL PRODUTTORE quando la scritta identificativa
dovesse cancellarsi !.

A questo punto, avendo concluso che, in queste condizioni, le diverse
leggi non sono appicabili (come si suol dire fatta la legge trovato
l'inganno !) si e' prodigato a ricercare in alcune direttive CEE normative
che potessero indicare nello specifico disposizioni a cui il produttore e'
obbligato ad attenersi (senza trovare purtroppo niente di specifico !).


Nel particolare:


- Nell'allegato C della L. n. 183 del 16/4/1987 (G.U. n. 109 del 13/05/1987
serie generale pag. 19), il sottoscritto sperava di trovare qualcosa di
specifico riguardante i FILTRI OLIO (in quanto personalmente ritiene che
possano considerarsi a tutti gli effetti prodotti pericolosi, non tanto per
la salute umana in senso stretto, ma per le conseguenze che quest'ultimi
possono provocare come ampiamente sopra esposto !) ma ha trovato solo
l'indicazione della direttiva CEE 85/374, per quanto riguarda le
responsabilita' per danno da prodotti difettosi (che comunque il
sottoscritto non ha avuto modo di visionare !) .


- Nell'allegato C (art. 4, comma 1) della L. n. 146 del 22/04/1994 (G.U. n.
52 del 04/03/1994 serie generale pag. 41) ha trovato l'indicazione della
direttiva CEE 93/68 riguardante i recipienti semplici e pressione (che non
si ha avuto modo di visionare e che comunque si dubita possa contenere
argomentazioni riguardanti FILTRI OLIO per autovetture !)


A modesto parere del sottoscritto, per poter applicare le leggi a tutela del
consumatore, in questo caso specifico, si dovrebbe obbligare il
produttore,l'agente di zona,l'autoricambi e il soggetto che installa il
FILTRO a:


per quanto riguarda il produttore . . .


1) - Stampigliare, in fase di produzione, la marca e il modello in modo
INDELEBILE;


2) - Stampigliare, in fase di produzione, un codice progressivo per ogni
modello in modo INDELEBILE (a questo proposito il D. Lgs. n. 115 del
17/03/1995 , relativo alla sicurezza generale dei prodotti, all'art. 3 n. 3
indica che il produttore dovrebbe adottare misure per consentire
l'individuazione del prodotto tramite marcatura con codici, per poter
consentire l'identificazione "singolarmente" o per lotti per l'eventuale
controllo o ritiro dal mercato dei lotti risultati difettosi.- Peraltro
all'art. 10 n. 1 sono previste sanzioni a carico del produttore se lo stesso
non ottemperi a quanto disposto nello specifico all'art. 6 comma 3 lett.
G. - Dalla ricerca personalmente effettuata solo una marca, che ritiene
pertanto professionalmente seria, ha attuato quanto disposto, infatti su
alcuni esemplari dello stesso modello si e' constatata l'esistenza di un
codice progressivo, peraltro stampato a "rilievo" e quindi in maniera da
essere indelebile, anche se purtroppo alcuni esemplari avevano lo stesso
codice dovuto alla decisione di marcare il codice a "lotti" come confermato
dallo stesso produttore a cui il sottoscritto si e' rivolto telefonicamente
per avere delucidazioni in merito, - quest'ultimo alla domanda se
all'interno del filtro esistono elementi che possono far ricondurre al
produttore ha risposto che il produttore non effettua alcuna procedura atta
all'identificazione della marca dall'interno dei componenti del filtro. -
Inoltre quest'ultimo produttore non utilizza la verinice, utilizzata invece
dagli altri produttori, per stampigliare la marca e il modello e anche la
forma del filtro presenta molti particolari diversi);


3) - I lotti di prodotti per modello, fatti pervenire dal produttore agli
agenti di zona, dovrebbero essere fatti pervenire indicando chiaramente i
codici progressivi di inizio e fine lotto per una veloce indentificazione
dell'ubicazione degli esemplari da eventualmente ritirare per
l'effettuazione dei controlli;


per quanto riguarda l'agente di zona . . .


1) - I lotti di prodotti per modello, fatti pervenire dall'agente di zona
all'autoricambi, dovrebbero essere fatti pervenire indicando chiaramente i
codici progressivi di inizio e fine lotto per una veloce indentificazione
dell'ubicazione degli esemplari da eventualmente ritirare per
l'effettuazione dei controlli;

per quanto riguarda l'agente di zona e l'autoricambi . . .


1) - Su disposizioni impartite dal produttore (in riferimento al D. Lgs. n.
115 del 17/3/1995 art. 3 n. 5, n. 5 lett. A e n. 6, art. 6 comma 4 lett. B e
C e D.P.R. n. 224 24/5/1988 art. 9 comma 1) per espletare nel migliore dei
modi l'attivita' professionale, l'agente di zona e/o l'autoricambi nel caso
si dovessero ritenere pericolosi e/o difettosi alcuni prodotti o lotti
dovrebbero immediatamente attuare provvedimenti atti ad arrestare
l'immissione sul mercato degli stessi;


per quanto riguarda l'autoricambi . . .


1) - I lotti di prodotti per modello, fatti pervenire dall'autoricambi alle
officine meccaniche, dovrebbero essere fatti pervenire indicando chiaramente
i codici progressivi di inizio e fine lotto per una veloce indentificazione
dell'ubicazione degli esemplari da eventualmente ritirare per
l'effettuazione dei controlli;


per quanto riguarda le officine meccaniche . . .


1) - Dopo l'installazione del FILTRO OLIO e del relativo cambio dell'olio
motore, l'emissione della ricevuta fiscale, da parte del meccanico, dovrebbe
indicare chiaramante:


GENERALITA' OFFICINA MECCANICA

DATA

GENERALITA' UTENTE_AUTOMOBILISTA_CONSUMATORE

GENERALITA' AUTOVETTURA (MARCA_MODELLO e TARGA)

SPECIFICA DELLA MARCA E DEL MODELLO DEL FILTRO

SPECIFICA DEL CODICE PROGRESSIVO DEL FILTRO


SPECIFICA DEI CHILOMETRI PERCORSI DALL'AUTOVETTURA

Solo in questo modo, l'automobilista_consumatore potrebbe far valere i
propri diritti in quanto in possesso di ricevuta fiscale con le indicazioni
sopra elencate sarebbe in grado di responsabilizzare tutti i soggetti che si
interpongono tra lo stesso fino al produttore.


Nel mio caso specifico essendosi cancellate le indicazioni sul filtro il
produttore più volte contattatto risponde, tramite un loro legale, che il
sottoscritto DEVE DIMOSTRARE CHE IL FILTRO IN QUESTIONE E' DI LORO
PRODUZIONE (pur avendo dichiarazioni e fotografie sottoscritte dal meccanico
e dal rivenditore che attestano l'identità del produttore).

A TAL PROPOSITO ED IN CONCLUSIONE SI DESIDERA SAPERE SE LE INDICAZIONI
STAMPIGLIATE SUL FILTRO OLIO DEVONO ESSERE INDELEBILI E QUINDI RIMANERE
ANCHE DOPO CHE LO STESSO E' STATO POSTO IN VENDITA (SI PREGA VOLER CITARE
NORMATIVE CEE RIGUARDANTI DISPOSIZIONI SPECIFICHE).

Quanto esposto per denunciare una situazione che reputa grave nella
speranza che possiate essermi di aiuto per una maggior tutela e sicurezza
del consumatore.


In attesa di Vs. notizie si inviano cordiali saluti.


Augusta li' 05/06/1998


STORNANTE GAETANO

indirizzo e-mail: ta...@qsconsul.it

Cellulare 0335/6140421 (lasciare eventualmente un messaggio)


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