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Reddito complessivo ed abitazine principale

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FE.G..

unread,
Jun 26, 2012, 12:31:03 PM6/26/12
to
Per usufruire della detrazione per coniuge a carico questi deve avere un
reddito complessivo inferiore a euro 2841,00 senza considerare l'abitazione
principale giusto?
Grazie mille per i riscontri
FE.G.

Giona

unread,
Jun 26, 2012, 12:32:07 PM6/26/12
to
FE.G.. scriveva il 26/06/2012 :
L'abitazione principale va considerata nel calcolo del reddito ai fini
della detrazione per familiari a carico, purtroppo.

--
g

"The King of Rome is not Dead!"

"Meglio soli che male accompagnati..." F.T.

"Fiero di essere romanista"

"Sono una prostituta musicale mio caro". F.M.


FE.G..

unread,
Jun 26, 2012, 12:51:33 PM6/26/12
to


> L'abitazione principale va considerata nel calcolo del reddito ai fini
> della detrazione per familiari a carico, purtroppo.
>

Credo che invece non va considerata, dal 2007 dovrebbe essere cambiata la
norma,
ai sensi del comma 4-bis art. 12 del T.U.I..D. Di conseguenze dal reddito
complessivo è detratta la rendita dell'abitazione principale e delle
relative pertinenze.
Saluti
FE.G.

Henry

unread,
Jun 26, 2012, 1:48:57 PM6/26/12
to
A mio parere il reddito dell'abitazione principale va considerata
perché si parla di reddito complessivo, cioè quello che in unico 2012
è nel rigo RN1, mentre il reddito dell'abitazione principale si scrive
in RN2 e poi si toglie insiema a RN3 per trovare il reddito imponibile
da scrivere in RN4

Quello che sbagli è pensare che il comma 4-bis incida anche sul comma
2, mentre incide solo sul comma 1 dell'articolo 12





2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che
le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito
complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti
gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa
cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili.2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un
reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da
enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e
consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili.

4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto
del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma
3-bis.

FE.G..

unread,
Jun 26, 2012, 2:07:26 PM6/26/12
to
> A mio parere il reddito dell'abitazione principale va considerata
> perché si parla di reddito complessivo, cioè quello che in unico 2012
> è nel rigo RN1, mentre il reddito dell'abitazione principale si scrive
> in RN2 e poi si toglie insiema a RN3 per trovare il reddito imponibile
> da scrivere in RN4
>
> Quello che sbagli è pensare che il comma 4-bis incida anche sul comma
> 2, mentre incide solo sul comma 1 dell'articolo 12
>

Forse mi sfugge qualche cosa, il comma 4-bis dell'art. 12 TU espressamente
prevede " ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del
reddito dell'unità adibita ad abitazione principale" , nel comma 1 alla
lettera a) sono previste le detrazioni per il coniuge, sembra chiaro. Tra
l'altro a p. 58-59 della Guida Pratica Fiscale "Testo unico imposte sui
redditi" espressamente è confermata tale indicazione.
Saluti
FE.G.

Henry

unread,
Jun 26, 2012, 2:15:34 PM6/26/12
to
Il comma 1 determina l'importo della detrazione in merito al reddito
complessivo al netto del reddito dell'abitazione principale. Ma
parliamo del reddito di chi deve detrarre il carico.

Il comma 2 invece fa riferimento al reddito di chi deve esssere
considerato a carico e lì si fa riferimento al reddito complessivo.

FE.G..

unread,
Jun 26, 2012, 2:50:30 PM6/26/12
to
> Il comma 1 determina l'importo della detrazione in merito al reddito
> complessivo al netto del reddito dell'abitazione principale. Ma
> parliamo del reddito di chi deve detrarre il carico.
>
> Il comma 2 invece fa riferimento al reddito di chi deve esssere
> considerato a carico e lě si fa riferimento al reddito complessivo.
>

Non sono d'accordo la norma mi sembra chiara le detrazioni di cui al comma 1
sono espressamente indicate e tra queste e prevista quella per il coniuge a
carico.
Saluti
FE.G

Scusa per un errore ti ho inviato la presente anche sulla tua e-mail
personale.



Crazylee

unread,
Jun 26, 2012, 3:23:04 PM6/26/12
to
FE.G.. wrote:
> Non sono d'accordo la norma mi sembra chiara le detrazioni di cui al
> comma 1 sono espressamente indicate e tra queste e prevista quella
> per il coniuge a carico.

Ha ragione Henry. Leggiti la Circolare AdE n.1 del 9/1/2008 che ti
copio-incollo nella parte che ti interessa:

" Si segnala che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per
familiari
a carico di cui all'articolo 12 del Tuir, le modifiche apportate dalla
legge
finanziaria rilevano con esclusivo riferimento al reddito complessivo
del
soggetto che intende avvalersi del beneficio.
Le predette modifiche non riguardano invece le modalita' di calcolo
del
reddito complessivo per essere considerati a carico; conseguentemente,
il
limite di reddito di euro 2.840,51 indicato nel comma 2 del
menzionato
articolo 12 deve essere riferito al reddito complessivo del
familiare,
considerato al lordo del reddito imputabile all'abitazione principale.
Cio' in quanto il nuovo comma 4-bis dell'articolo 12 del Tuir
prevede
espressamente che la neutralita' del reddito dall'abitazione principale
e'
sancita soltanto "ai fini della comma 1" e non anche ai fini del comma 2."


FE.G..

unread,
Jun 27, 2012, 1:55:45 AM6/27/12
to
> Ha ragione Henry. Leggiti la Circolare AdE n.1 del 9/1/2008 che ti
> copio-incollo nella parte che ti interessa:
>
> " Si segnala che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per
> familiari
> a carico di cui all'articolo 12 del Tuir, le modifiche apportate dalla
> legge
> finanziaria rilevano con esclusivo riferimento al reddito complessivo
> del
> soggetto che intende avvalersi del beneficio.
> Le predette modifiche non riguardano invece le modalita' di calcolo
> del

Grazie, hai ragione, comunque la norma è scritta male.
FE.G.

Giona

unread,
Jun 27, 2012, 2:53:54 AM6/27/12
to
Dopo dura riflessione, FE.G.. ha scritto :

> Grazie, hai ragione, comunque la norma è scritta male.
> FE.G.

La norma è scritta come norma.
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