Il giorno giovedì 3 maggio 2018 10:21:34 UTC+2,
www.studiomirano.it ha scritto:
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> >> la distinzione che fai tu tra datore di lavoro e appaltatore è corretta,
> >> ma ha tutta una serie di sfumature. Tanto è che ha generato tutta una
> >> serie di sentenze , che in linea di massima confermano tale distinzione,
> >> ma di fatto danno a pensare che più verifiche fai meglio è.
> >> L'amministratore comunque deve vigilare.
> >>
> >> se un lavoratore non regolare si fa male, chi paga ?
> >>
> > Confondi la disciplina sulla sicurezza sul lavoro con quella della solidarietà per le retribuizoni/contributi.
> > Sono diverse e speciali e quindi disciplinano ambiti differenti che non possono essere confusi.
> >
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> nel senso che tu escluderesti responsabilità in merito alla sicurezza
> sul lavoro od in merito alla solidarietà ?
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In merito alla solidarietà.
In merito alla sicurezza del lavoro è altro aspetto.
Aspetto che, almeno in parte perché comunque ci sarebbe un generale onere di vigilianza, verrebbe superato, in caso di appalto, se venisse nominato un "responsabile dei lavori".
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> dal tuo punto di vista, un "puro" committente, che appalta un lavoro NON
> edile , non ha quindi alcune responsabilità (ne sicurezza ne solidarietà
> contributiva) ?
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Se un committente non è imprenditore non ha la responsabilità "contributiva".
Sulla sicurezza del lavoro.
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, se non mi ricordo male, la normativa fa riferimento a lavori di edilizia dove sia previsto un "cantiere".
Nel caso di "pulizia delle scale" da parte di un soggetto non dipendente si rientra in quella normativa?