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fabbricati rurali

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filo

unread,
Jun 25, 2014, 1:13:52 PM6/25/14
to
ciao,

un fabbricato rurale *strumentale* era legittimamente iscritto al solo catasto terreni.
ai sensi dell'art. 13 comma 14 ter DL 201/2011, è stato iscritto al catasto urbano entro il 30/11/2012. categoria catastale richiesta D/10

l'agenzia delle entrate-territorio ha accertato il classamento richiesto, iscrivendo il fabbricato in D/7.

ora, a prescindere dal contenzioso con l'agenzia del territorio per la rettifica catastale, qualcuno sa indicarmi qualche norma, circolare, comunicato stampa o quant'altro possa giustificare il comportamento del comune, che a seguito della rettifica eseguita dall'agenzia del territorio (in atti catastali effettuata entro l'anno dalla presentazione del docfa, ma notificata nel 2014, oltre i 12 mesi dalla presentazione dell'istanza di accatastamento) mi accerta l'ICI dal 2008 al 2011?

per me il fabbricato era legittimamente rurale fino al 30/11/2012. poi se da tal data l'agenzia del territorio riscontra che il fabbricato ha perso i requisiti di ruralità, allora sarà da tal data che l'immobile è soggetto ad ICI... o no?

filo

www.studiomirano.it

unread,
Jun 26, 2014, 3:11:49 AM6/26/14
to
On 25/06/2014 19:13, filo wrote:
> ciao,
>
> un fabbricato rurale *strumentale* era legittimamente iscritto al solo catasto terreni.
> ai sensi dell'art. 13 comma 14 ter DL 201/2011, � stato iscritto al catasto urbano entro il 30/11/2012. categoria catastale richiesta D/10
>
> l'agenzia delle entrate-territorio ha accertato il classamento richiesto, iscrivendo il fabbricato in D/7.
>
> ora, a prescindere dal contenzioso con l'agenzia del territorio per la rettifica catastale, qualcuno sa indicarmi qualche norma, circolare,

comunicato stampa o quant'altro possa giustificare il comportamento
del comune, che a seguito della rettifica eseguita dall'agenzia

del territorio (in atti catastali effettuata entro l'anno dalla
presentazione del docfa, ma notificata nel 2014, oltre i 12 mesi

dalla presentazione dell'istanza di accatastamento) mi accerta l'ICI
dal 2008 al 2011?
>
> per me il fabbricato era legittimamente rurale fino al 30/11/2012. poi se da tal data l'agenzia del

territorio riscontra che il fabbricato ha perso i requisiti di ruralit�,
allora sar� da tal data che l'immobile � soggetto ad ICI... o no?
>
> filo
>

per i FR , per non pagare l'ICI, in quegli anni dovevi fare una
specifica richiesta all'agenzia del territorio per far porre apposita
annotazione in visura (questo al momento del passaggio OBBLIGATORIO a
catasto fabbricati)

il fatto che in visura fosse "fabbricato rurale" non vuol dire nulla,
per essere DAVVERO RURALE deve avere appositi requisiti

http://urlin.it/5cea3

cmq se avevi DAVVERO TUTTI i requisiti di ruralit�, a mio avviso, puoi
procedere con autotutela presso il comune


--
www.studiomirano.it

filo

unread,
Jun 26, 2014, 9:15:45 AM6/26/14
to
non sono d'accordo.
ti riferisci ai fabbricati rurali già iscritti in catasto urbano in categoriE catastali diverse dal D/10. per quelli, ai fini del riconoscimento della ruralità ci voleva l'apposita annotazione in visura.
io invece ho un caso di un fabbricato rurale strumentale che era legittimamente iscritto al solo catasto terreni senza attribuzione di rendita.

comunque gli "appositi requisiti" sono variabili nel tempo... perchè a fronte di una richiesta di accatastamento presentata a febbraio 2013(in riterdo rispetto alla scadenza del 30/11/12), rettificata a marzo 2014(oltre i 12 mesi prescritti dal dm 701/94), il fabbricato non è rurale dal 2008...?

inoltre, a mio avviso il fabbricato ha tutti i requisiti del caso (DL 557/93 art. 9 c. 3bis). il problema è che l'agenzia del territorio continua a puntarsi sul fatto che un fabbricato è rurale solo ed esclusivamente in presenza di azienda agricola, cosa che non sta scritta da nessuna parte (o quantomeno io non ho trovato).

filo

filo

unread,
Jun 26, 2014, 9:26:56 AM6/26/14
to
Il giorno giovedì 26 giugno 2014 09:11:49 UTC+2, www.studiomirano.it ha scritto:
>
> per essere DAVVERO RURALE deve avere appositi requisiti
>
>
> http://urlin.it/5cea3

ah, dimenticavo... dopo varie "chiacchiere" con l'agenzia del territorio è emerso che se loro ritengono che il fabbricato non sia rurale ed è stata allegata la autocertificazione, "non possono esimersi dal dare notizia di reato alla procura"...

filo

Ponziopilato

unread,
Jun 26, 2014, 9:39:49 AM6/26/14
to
"filo" ha scritto nel messaggio
news:e14cf73e-4a44-4214...@googlegroups.com...
ah, dimenticavo... dopo varie "chiacchiere" con l'agenzia del territorio �
emerso che se loro ritengono che il fabbricato non sia rurale ed � stata
allegata la autocertificazione, "non possono esimersi dal dare notizia di
reato alla procura"...

filo

gi� autocertificazione falsa.. son cazzi..

www.studiomirano.it

unread,
Jun 26, 2014, 9:53:28 AM6/26/14
to
questa storia dei fabbricati rurali a mio avviso ( e anche di altri ) �
molto complessa.

in merito all'autocertificazione falsa, poco da dire, hanno ragione.

in merito ai requisiti il DL 557 � del 1993
quindi se nel 2008 il fabbricato aveva ancora tutti i requisiti,
ok.............

ho verificato parecchi FR e la maggior parte erano carenti sotto il
profilo della lettera d)

d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del
suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non
presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;


molti in realt� non svolgevano pi� l'attivit� agricola, e anche se non
avevano altri redditi, magari erano proprietari di un immobile la cui
rendita era maggiore del reddito da attivit� agricola (che era ZERO)


comunque ANCHE nella richiesta di accatastamento andavano allegati quei
modelli , e servivano appunto per gli anni pregressi.............

poi , detto questo, le idee in merito sono innumerevoli e spesso
contrastanti.



--
www.studiomirano.it

Kam

unread,
Jun 26, 2014, 11:09:01 AM6/26/14
to
Il 25/06/2014 19.13, filo ha scritto:
> ciao,
>
> un fabbricato rurale *strumentale* era legittimamente iscritto al solo catasto terreni.
> ai sensi dell'art. 13 comma 14 ter DL 201/2011, � stato iscritto al catasto urbano entro il 30/11/2012. categoria catastale richiesta D/10
>
> l'agenzia delle entrate-territorio ha accertato il classamento richiesto, iscrivendo il fabbricato in D/7.
>
> ora, a prescindere dal contenzioso con l'agenzia del territorio per la rettifica catastale, qualcuno sa indicarmi qualche norma, circolare, comunicato stampa o quant'altro possa giustificare il comportamento del comune, che a seguito della rettifica eseguita dall'agenzia del territorio (in atti catastali effettuata entro l'anno dalla presentazione del docfa, ma notificata nel 2014, oltre i 12 mesi dalla presentazione dell'istanza di accatastamento) mi accerta l'ICI dal 2008 al 2011?
>
> per me il fabbricato era legittimamente rurale fino al 30/11/2012. poi se da tal data l'agenzia del territorio riscontra che il fabbricato ha perso i requisiti di ruralit�, allora sar� da tal data che l'immobile � soggetto ad ICI... o no?
>
> filo
>

analizzando l'art. 7 del Decreto ministeriale 26 luglio 2012 si dovrebbe
convenire che il Comune potrebbe anche avere ragione.
Infatti se "La presentazione delle domande e l'inserimento negli atti
catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il
riconoscimento del requisito di ruralit�, .........., a decorrere dal
quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"
ugualmente il diniego dovrebbe afferire al medesimo periodo.

Ciao

Kam

filo

unread,
Jun 26, 2014, 1:41:30 PM6/26/14
to
Il giorno giovedì 26 giugno 2014 15:53:28 UTC+2, www.studiomirano.it ha scritto:

> questa storia dei fabbricati rurali a mio avviso ( e anche di altri ) �
>
> molto complessa.
>
>
>
> in merito all'autocertificazione falsa, poco da dire, hanno ragione.
>
>
>
> in merito ai requisiti il DL 557 � del 1993
>
> quindi se nel 2008 il fabbricato aveva ancora tutti i requisiti,
>
> ok.............
>
>
>
> ho verificato parecchi FR e la maggior parte erano carenti sotto il
>
> profilo della lettera d)
>
>
>
> d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del
>
> soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del
>
> suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non
>
> presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
>
> si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, comma 3,
>
> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
>
>
>
>
>
> molti in realt� non svolgevano pi� l'attivit� agricola, e anche se non
>
> avevano altri redditi, magari erano proprietari di un immobile la cui
>
> rendita era maggiore del reddito da attivit� agricola (che era ZERO)
>

non sono d'accordo.
fai riferimento al comma 3 dell'art. 9 del DL 557/93 il quale definisce i fabbricati rurali *ad uso abitativo*.

il mio caso tratta di un fabbricato rurale ad uso *strumentale* per il quale il DL 557/93 non prescrive alcun requisito soggettivo in capo ai possessori/detentori (vedi comma 3bis).

il caso concreto è un fabbricato in piena campagna collinare (la normativa urbanistica vigente non permette insediamenti diversa da abitazioni o fabbricati connessi con l'attività agricola) che è strutturalmente formato dalle mura perimetrali e nient'altro. non ha servizi.
in passato era utilizzato come ovile (tutt'ora ci sono 10 cm di sterco sul pavimento.
il pastore ha cessato l'attività.
il pastore (proprietario) è anche proprietario di circa 2 ettari che erano utilizzati come pascolo.
ora è tutto incolto.

a questo punto bisogna capire se un fabbricato strumentale rurale per poter essere definito tale, deve essere di fatto utilizzato per l'attività agricola, oppure l'uso può essere anche solo potenziale. ovviamente se il fabbricato rurale lo si utilizza per metterci l'autovettura, allora il fabbricato non è strumentale. ma se il fabbricato, per le sua caratteristiche intrinseche non è suscettibile di diversa utilizzazione salvo quella di essere un ricovero per animali, e di fatto non ha alcun utilizzo, allora ( a mio avviso) è comunque rurale.

a titolo esemplificativo, nelle chiacchierato con l'agenzia del territorio la funzionaria mi detto: " mbè... allora anch'io a casa ho 1 ettaro di giardino con un C3, ma mica ho fatto istanza di ruralità..."
le ho risposto che ha agito correttamente. infatti, come dalla stessa affermato lei ha un *giardino* con un immobile ad uso servizi pertinenza dell'abitazione.

il mio caso è un fabbricato senza servizi, in passato adibito ad ovile insistente su un podere di quasi 2 ettari a 7 km dall'abitazione del proprietario, su cui insiste un fabbricato che fino a qualche anno fa era utilizzato come ricovero animali.
oggi è inutilizzato...ma il mancato utilizzo a mio avviso non determina la perdita dei requisiti di ruralità.

filo

filo

unread,
Jun 26, 2014, 2:01:31 PM6/26/14
to
Il giorno giovedì 26 giugno 2014 17:09:01 UTC+2, Kam ha scritto:

>
>
> analizzando l'art. 7 del Decreto ministeriale 26 luglio 2012 si dovrebbe

...

>
> Kam



dimmi se secondo te questo ragionamento fila....

art. 17 legge 400/1998
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

il DM che tu citi è stato emanato con delega contenuta nel 13 comma 14 *bis* DL 201/2011:

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale
presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei
termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, producono gli
effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo. (22)

Invece io sono nel caso disciplinato dal comma *14ter*, il quale non fa riferimento ad alcun DM da emanare, ma semplicemente al DM del docfa:

14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con
esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle
finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto
edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.


quindi non credo che tale DM sia applicabile, anzi mi pare sia incorso in un vizio di eccesso di delega. ad esempio quando (comma 7 art. 2 DM 26/07/2012) dispone che quanto regolamentato dal decreto è applicabile in tutte le ipotesi non contemplate nel decreto. A mio avviso la delega ad emanare il regolamento è limitata alla fattispecie di cui al comma 13 bis (immobili iscritti in categorie diverse da D10 che richiedono il riconoscimento della ruralità), e non a tutti i casi di richiesta di ruralità.
inoltre dove è la delega che legittima il ministro a far si che gli effetti di un diniego del requisito di ruralità sia un bel giro in procura?

filo

www.studiomirano.it

unread,
Jun 27, 2014, 3:26:16 AM6/27/14
to
il 3bis cita "strumentali all'attività agricola"............quindi se
non vi è attività agricola, non può essere "strumentale all'attività
agricola"
Inoltre il comma 3bis cita l'articolo 29 del DPR 917/86........che
definisce appunto le attività agricole


Art. 29
Reddito agrario

1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio
ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro
di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del
terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno alla
silvicoltura e alla funghicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno;
c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte
sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura
secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti
ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna
specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla
lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva
dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della
specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni
indicati nel comma 2 dell'articolo 24.




sempre il 3bis definisce altri casi in cui puoi avere i requisiti:
" Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni
strumentali all'attività agricola destinate alla
protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati
all'agriturismo."


infine nelle dichiarazioni citate si autocertifica che:
"che i fabbricati strumentali all’attività agricola menzionati
nella domanda cui la presente
dichiarazione è allegata, anche indicati nella tabella più
avanti riportata, posseggono i
requisiti di ruralità, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge
30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, e successive
modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello
di presentazione della
domanda"


detto questo, ci sono molte opinioni in merito, ma a mio avviso è chiaro
che ci debba essere dietro una attività agricola.........







--
www.studiomirano.it

Kam

unread,
Jun 27, 2014, 5:17:04 AM6/27/14
to
Il 26/06/2014 20.01, filo ha scritto:
> Il giorno gioved� 26 giugno 2014 17:09:01 UTC+2, Kam ha scritto:
>
>>
>>
>> analizzando l'art. 7 del Decreto ministeriale 26 luglio 2012 si dovrebbe
>
> ...
>
>>
>> Kam
>
>
>
> dimmi se secondo te questo ragionamento fila....
>
> art. 17 legge 400/1998
> 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorit� sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
>
> il DM che tu citi � stato emanato con delega contenuta nel 13 comma 14 *bis* DL 201/2011:
>
> 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale
> presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del
> decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
> dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei
> termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore
> della legge di conversione del presente decreto, producono gli
> effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
> ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili
> rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e
> delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
> in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
> stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
> sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
> originario degli immobili rurali ad uso abitativo. (22)
>
> Invece io sono nel caso disciplinato dal comma *14ter*, il quale non fa riferimento ad alcun DM da emanare, ma semplicemente al DM del docfa:
>
> 14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con
> esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione
> ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle
> finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto
> edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite
> dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
>
>
> quindi non credo che tale DM sia applicabile, anzi mi pare sia incorso in un vizio di eccesso di delega. ad esempio quando (comma 7 art. 2 DM 26/07/2012) dispone che quanto regolamentato dal decreto � applicabile in tutte le ipotesi non contemplate nel decreto. A mio avviso la delega ad emanare il regolamento � limitata alla fattispecie di cui al comma 13 bis (immobili iscritti in categorie diverse da D10 che richiedono il riconoscimento della ruralit�), e non a tutti i casi di richiesta di ruralit�.
> inoltre dove � la delega che legittima il ministro a far si che gli effetti di un diniego del requisito di ruralit� sia un bel giro in procura?
>
> filo
>
Sicuramente, come il 90% delle norme dell'A.F., vi sarebbe parecchio da
eccepire sia in merito alla chiarezza, sia all'aderenza ad elementari
norme di trasparenza, sia al rispetto dei principi costituzionali.
Comunque se i Comuni decidono di "incassare" secondo me faranno
sicuramente riferimento alle norme che lo consentono, infischiandosene
di tutte le nostre elucubrazioni teoriche.
Basti pensare ad esempio che in totale spregio dello statuto del
contribuente � stato fissato il termine di pagamento della TASI/IMU solo
entro 15 gg dall'emanazione delle relative norme e aliquote. E mi
risulta che molti comuni pretenderanno il rispetto del termine del 16/6.
Certo che poi noi potremo impugnare le sanzioni e far valere le ragioni,
ma risulter� opportuno instaurare un contenzioso per la
maggior parte di poche decine di Euro?
Per il resto penso che tu abbia ragione di fondo nell'esame
legal-fiscale dei vari DM, ma pensi di poterlo eccepire con successo ai
famelici Comuni e alle CTP?
Comunque auguri e facci sapere come va a finire.
Ciao

Kam



filo

unread,
Jun 28, 2014, 6:51:12 AM6/28/14
to
Il giorno venerdì 27 giugno 2014 09:26:16 UTC+2, www.studiomirano.it ha scritto:

>
>
> il 3bis cita "strumentali all'attività agricola"............quindi se
>
> non vi è attività agricola, non può essere "strumentale all'attività
>
> agricola"
>
> Inoltre il comma 3bis cita l'articolo 29 del DPR 917/86........che
>
> definisce appunto le attività agricole
>


quindi se non vi è attività agricola, (e ribadisco, non perchè il fabbricato è utilizzato per tenerci l'autovettura o lo sdraio per prendere il sole, ma semplicemente perchè chi ci teneva le pecore oggi c'ha 80 anni e non ce la fa più) il fabbricato non è rurale.... però i soldi sul reddito agrario li vogliono lo stesso, o no?


inoltre, un fabbricato che oggi per l'agenzia del territorio è un fabbricato costruito o adattato per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se lo affitto al vicino che fa il contadino diventa rurale....

quindi la classificazione catastale che dipende dalle caratteristiche intrinseche dell'immobile, tant'è che non dovrebbbe essere modificabile una volta attribuita, salvo "radicali trasformazioni", muta se esiste un contratto d'affitto...

vi farò sapere come va a finire il mio contenzioso.
filo

www.studiomirano.it

unread,
Jun 30, 2014, 3:31:36 AM6/30/14
to

>
> quindi se non vi � attivit� agricola, (e ribadisco, non perch� il fabbricato � utilizzato

per tenerci l'autovettura o lo sdraio per prendere il sole, ma
semplicemente perch� chi ci teneva

le pecore oggi c'ha 80 anni e non ce la fa pi�) il fabbricato non �
rurale.... per� i soldi sul reddito agrario li vogliono lo stesso, o no?
>


RD e RA sono sui terreni, non sui fabbricati.
i FR erano privi di reddito proprio per questo motivo, la loro rendita
era compresa in RD e RA..........� di questo che si sono dimenticati :)



>
> inoltre, un fabbricato che oggi per l'agenzia del territorio � un fabbricato

costruito o adattato per le speciali esigenze di un'attivit� industriale
e non

suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se
lo affitto al vicino che fa il contadino diventa rurale....


no!!!!
Anzi, peggiori la situazione, perch� tu proprietario avrai un ulteriore
reddito (l'affitto)che NON deriva da attivit� agricola


>
> quindi la classificazione catastale che dipende dalle caratteristiche intrinseche dell'immobile, tant'� che non dovrebbbe

essere modificabile una volta attribuita, salvo "radicali
trasformazioni", muta se esiste un contratto d'affitto...


no, vedi sopra


>
> vi far� sapere come va a finire il mio contenzioso.
> filo
>





--
www.studiomirano.it

filo

unread,
Jun 30, 2014, 7:52:06 AM6/30/14
to
Il giorno lunedì 30 giugno 2014 09:31:36 UTC+2, www.studiomirano.it ha scritto:

> RD e RA sono sui terreni, non sui fabbricati.
>
> i FR erano privi di reddito proprio per questo motivo, la loro rendita
>
> era compresa in RD e RA..........� di questo che si sono dimenticati :)
>

non si sono dimenticati, anzi lo sanno bene. ai fini successori ad esempio c'è una circolare (o risoluzione , non ricorso, se vuoi te la trovo) che chiaramente dice che i fabbricati rurali non determinano imponibile ai fini successori a prescindere dal fatto che abbiano una rendita.

inoltre l'art. 42 tuir è applicabile a prescindere della rendita catastale


> >
>
> > inoltre, un fabbricato che oggi per l'agenzia del territorio � un
> fabbricato costruito o adattato per le speciali esigenze di un'attivit�
> industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
> trasformazioni, se lo affitto al vicino che fa il contadino diventa
> rurale....
>
>
>
>
>
> no!!!!
>
> Anzi, peggiori la situazione, perch� tu proprietario avrai un ulteriore
>
> reddito (l'affitto)che NON deriva da attivit� agricola
>
>

uhm...
intendevo affittare "il podere" inteso come terreni e fabbricato a loro servito. Tralasciando il discorso di un cannone unico per terreni + fabbricato, se affittassi solo i terreni il canone di locazione non sarebbe imponibile.

a quel punto, avrei un'impresa agricola che utilizza i terreni e il fabbricato, asservito a questi ritorna rurale... perchè da quel che ho capito, all'agenzia del territorio, del DL 557/93 se ne fregano e l'unica cosa che vogliono vedere è la P.IVA dell'impresa agricola...

filo
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