Il 23/03/2018 20:54, Ragnarok ha scritto:
> Il 23/03/2018 15:24,
meli...@gmail.com ha scritto:
>> L'opposizione è stata notificata un'ora in ritardo alle 22:00 anziché
>> le 21:00 come la giurisprudenza chiede per le opposizioni inviate
>> tramite pec.
>
> La questione è alla consulta.
https://www.processociviletelematico.it/12-giurisprudenza/412-app-milano-ord-16-ottobre-2017-pres-est-santosuosso.html
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Sigg.ri giudici
Amedeo SANTOSUOSSO Presidente relatore
Anna MANTOVANI Consigliere
Maria Elena CATALANO Consigliere
A scioglimento della riserva introitata il 20 settembre 2017, ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata
da parte di S. A. I. C. il 16/01/2017 tramite posta elettronica certificata
TRA
S. A. “I. C.”, elettivamente domiciliata in Piacenza, ***, presso lo
studio dell’Avv. F.G. che la rappresenta
Appellante
E
B. B. SPA, elettivamente domiciliata in Milano ***, presso gli studi
degli avv.ti B.B., C.B. e G.M. che la rappresentano
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno 9/01/2017 (n.
4/2017) il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nella causa
n. NN/AAAA RG, promossa da S. A. “I. C.” contro B. B. SPA ha così deciso:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata da parte convenuta;
3) condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite
che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
2. Il giudice di primo grado ha così sintetizzato lo svolgimento del
processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la S. A. "I. C." di C. M.
& C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva
in giudizio il B. P. Soc. Coop. per sentirlo condannare: a) al
risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale e/o
extracontrattuale, nella misura di Euro 6.000.000,00, "previo
accertamento e declaratoria dell'illegittimità della mancata erogazione
del credito espressamente pattuito tra le parti, con violazione del
principio di affidamento e buona fede nelle trattative" e b) al
risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale e alle
"restituzioni di interessi e somme indebitamente trattenute", nella
misura di Euro 800.000,00, "previo accertamento e declaratoria
dell'illegittimità delle condotte tenute dal B. P. nell'esecuzione dei
contratti di conto corrente, mutuo ipotecario e apertura di credito con
garanzia fondiaria e ipotecaria".
Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente la nullità
dell'atto di citazione e l'improcedibilità dell'azione per mancato
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, chiedendo nel
merito il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e
in diritto.
All'udienza del 30.05.2014 il Giudice disponeva che l'attrice
presentasse domanda di mediazione obbligatoria, procedimento poi di
fatto esperito e che ha dato esito negativo.
A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del
17.10.2014, il Giudice, rilevata la nullità dell'atto di citazione
avversario ex art. 164, quarto comma c.p.c., assegnava a C. termine fino
al 20.12.2014 per integrare la domanda, fissando per la trattazione
l'udienza del 22.04.2015.
In data 20.12.2014 l'attrice depositava la "memoria autorizzata
integrativa" alla quale la B. replicava con memoria in data 01.04.2015.
rilevando la persistenza della nullità dell'atto di citazione, non
avendo l'attrice in alcun modo sanato i vizi.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, depositate le memorie
istruttorie, dichiarate inammissibili tutte le prove richieste da parte
attrice, all'udienza del 05.10.2016 la causa veniva trattenuta in decisione.
3. La sentenza del Tribunale di Milano, che ha deciso nei termini di cui
sopra, è stata impugnata da S. A. “I. C.” con atto di appello con il
quale chiede la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi.
A. Erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha riconosciuto il
diritto di S. A. al risarcimento dei danni per mancata erogazione del
credito, ex art. 1337 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2043 c.c.
B. Erroneità della sentenza, nella parte in cui ha rigettato le domande
di risarcimento connesse a profili contrattuali, in relazione ai blocchi
sui conti correnti.
4. B. B. spa si è costituita con comparsa del 26/05/2017 chiedendo, nel
merito, il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza e,
in rito, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello:
a. per tardività della notifica dell’atto di citazione di S. A.;
b. per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c.
5. La Corte, all’udienza del giorno 20/06/2017, ha ritenuto necessario
approfondire la questione della tardività della notifica dell’atto di
citazione sotto il profilo costituzionale e ha dato termine alle parti
fino all’11/09/2017 per il deposito di note, rinviando per la
trattazione all’udienza del 20/09/2017. All’udienza del giorno
20/09/2017 la Corte si è riservata in relazione alla questione di
legittimità costituzionale.
LA CORTE
Ritiene di sollevare eccezione di legittimità costituzionale - per
violazione degli artt. 3 24 e 111 Cost. - della norma secondo la quale
“la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si
applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche.
Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera
perfezionata alle ore 7 del giorno successivo". Tale norma è contenuta
nell’articolo 45-bis della legge dell’11/08/2014, n. 114 [1], nella
parte in cui ha modificato la legge 17/12/2012, n. 221 [2].
INDICE
1. I FATTI E LE POSIZIONI DELLE PARTI
2. IL PRINCIPIO DELLA SCISSIONE DEGLI EFFETTI DELLA NOTIFICA
3. LE ELABORAZIONI GIURISPRUDENZIALI SUL PUNTO
3.1. CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, SENT. N. 189/2017
3.2. CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO, SENT. N. 8886/2016
3.3. CASSAZIONE CIVILE, SENT. N. 3478/1979
3.4. CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, SENT. N. 2396/2014
3.5. CASSAZIONE CIVILE A SEZIONI UNITE, SENT. N. 24822 DEL 9/12/2015
4. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA (IMPOSSIBILITÀ)
5. RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE (NECESSITÀ)
6. RILEVANZA
7. NON MANIFESTA INFONDATEZZA
1. I FATTI E LE POSIZIONI DELLE PARTI
1. Nella presente causa tra S. A. I. C. e B. B. S.P.A. B. B. chiede, in
via preliminare, alla Corte di dichiarare l’inammissibilità dell’appello
della S. A. avverso la sentenza n. 4/2017, emessa dal Tribunale di Lodi
e pubblicata in data 09/01/2017, in quanto proposto tardivamente. B. B.
ha notificato a S. A. la sentenza in data 16/01/2017 (documento B di
parte B. B.), cosicché il termine per impugnare la sentenza, ex art. 325
c.p.c., scadeva in data 15/02/2017 mentre, a termini dell’art. 147
c.p.c., la modifica si è perfezionata il 16/02/2017. In realtà, l’atto
di citazione in appello di S. A. è stato notificato con messaggio di
PEC, la cui ricevuta di accettazione da parte del sistema riporta la
data del 15/02/2017 alle ore 21:05:29 e la ricevuta di avvenuta consegna
nella casella del destinatario è stata consegnata lo stesso giorno alle
ore 21:05:32. B. B. fa valere la scadenza del termine di trenta giorni,
ex art. 325 c.p.c., in quanto, sulla base dell’art. 147 in combinato
disposto con l’art. 16-septies del d.l. 179/2012 [3], la notifica
effettuata oltre le ore 21:00 deve considerarsi come effettuata alle ore
7:00 del giorno successivo, ovvero del 16/02/2017, con il conseguente
superamento del termine di cui all’art. 325 c.p.c.
2. S. A. richiama, a propria difesa, la sentenza n. 189/2017 della Corte
d’Appello di Firenze, che fa riferimento alla scissione tra il momento
di perfezionamento della notifica per il notificante e il momento di
perfezionamento per il destinatario che, in un caso del tutto analogo al
presente, non ha ritenuto tardivo l’appello.
2. IL PRINCIPIO DELLA SCISSIONE DEGLI EFFETTI DELLA NOTIFICA
Ai fini della decisione della presente questione, è necessario
considerare quanto segue.
3. L’articolo 147 c.p.c. dispone che le notificazioni non possono
effettuarsi prima delle ore 7:00 e dopo le ore 21:00. Notoriamente la
norma è stata dettata in origine per le notificazioni a mezzo di
Ufficiale giudiziario.
4. Nel 2012 il legislatore ha esteso tale regime orario alle notifiche a
mezzo PEC. L’articolo 16-septies, del d.l. n. 179/2012, convertito dalla
l. n. 221/2012, prevede espressamente che l’art. 147 c.p.c. si applichi
anche alle notificazioni eseguite tramite posta elettronica certificata.
L’articolo 16-quater co. 3, dello stesso d.l. n. 179/2012, dispone che
“la notifica si perfezion[i], per il soggetto notificante, nel momento
in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”. La
giurisprudenza maggioritaria interpreta tale articolo – in modo
coordinato con il successivo art. 16-septies- nel senso per cui,
affinché la notifica si consideri effettuata il giorno stesso, la
ricevuta di accettazione da parte del sistema deve essere generata entro
- e non oltre- le ore 21:00.
5. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 477/2002, emessa con
riferimento alle notificazioni di atti a mezzo posta (art. 149 c.p.c.) e
di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari, aveva già sancito il principio di scissione degli effetti
della notifica. Secondo tale principio, gli effetti per il notificante
devono intendersi perfezionati all’atto di spedizione della raccomandata
con avviso di ricevimento, mentre, per il destinatario, al momento in
cui egli riceve il plico da parte dell’agente postale. La Corte
Costituzionale afferma che è “palesemente irragionevole, oltre che
lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di
decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel
compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a
soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che,
perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo”.
6. La Corte di Cassazione con sentenza n. 6402/2004 ha ribadito il
principio della scissione per le notifiche tradizionali, in un caso in
cui la notifica era stata perfezionata al posto che dall’Ufficiale
giudiziario dal procuratore della parte, affermando che la notificazione
deve considerarsi effettuata dal notificante alla “data di spedizione
del piego raccomandato”.
7. La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 24822 del 9/12/2015,
ha affermato che la scissione degli effetti della notificazione è un
principio valido per tutti gli atti processuali, affermando che “il
notificante ha un termine a difesa o, comunque, un termine per svolgere
la sua attività processuale. Questo termine gli deve essere riconosciuto
per intero [enfasi aggiunta]. Quindi, egli va tutelato anche se consegna
l’atto all’ufficiale giudiziario proprio allo scadere del termine. Non
gli si può obiettare: ‘per un principio di precauzione […] avresti
dovuto consegnare l’atto all’ufficiale qualche giorno prima in modo da
garantirti una notifica nei termini”. La Corte conclude “alla fine, c'è
un argomento risolutivo: ‘se la legge mi riconosce un termine di 30
giorni per espletare una attività difensiva, perché lo devo ridurre a 15
o a 20 per avere (non la sicurezza) ma la probabilità della notifica nei
termini?’”.
8. Nel caso di specie la Cassazione affronta la questione concernente il
termine di prescrizione di un diritto (nel caso di specie, diritto di
agire in revocatoria), che può essere esercitato solo attraverso
l’adozione di un atto processuale. La Corte afferma che, qualora un
diritto possa
essere esercitato solo attraverso il compimento di un atto processuale
(per evitarne la prescrizione), tale atto resta di natura processuale e
opera il principio di scissione degli effetti della notifica.
9. La fattispecie oggetto del presente appello concerne la notifica di
un atto per sua natura processuale (atto di citazione in appello), per
cui, in applicazione dell’art. 16-quater del d.l. n. 179/2012 e
dell’orientamento giurisprudenziale della Cassazione a Sezioni Unite del
9/12/2015, la regola di scissione degli effetti soggettivi trova
applicazione anche in relazione alla notifica telematica dell’atto di
citazione. È, dunque, pacifico che se S. A. I. C. avesse notificato
l’atto, generando la ricevuta di accettazione del sistema, prima delle
ore 21:00, avrebbe notificato nei termini, benché la ricevuta di
avvenuta consegna fosse stata generata dopo le ore 21:00.
10. Tuttavia, nella causa in esame, la mera applicazione del principio
della scissione non pare risolutiva, in quanto la notifica è stata
effettuata dopo le ore 21:00 e sia la ricevuta di accettazione del
sistema sia la ricevuta di avvenuta consegna nella casella del
destinatario sono state generate dopo il limite d’orario stabilito
dall’art 147 c.p.c. (e richiamato dall’articolo 16-septies d.l. n.
179/2012).
3. LE ELABORAZIONI GIURISPRUDENZIALI SUL PUNTO
11. Ad avviso della Corte, l’art. 16-septies della legge 17 dicembre
2012, n. 221 non può essere interpretato in modo costituzionalmente
conforme e neppure le elaborazioni giurisprudenziali consentono
un’interpretazione costituzionalmente orientata. Qui di seguito si
riportano le principali pronunce in materia.
3.1. CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, SENT. N. 189/2017
12. S. A., alla prima udienza, fa valere la scissione degli effetti
della notifica tra il momento di perfezionamento per il notificante
(ricevuta di accettazione da parte del sistema) e momento di
perfezionamento per il destinatario (ricevuta di avvenuta consegna nella
casella del destinatario), richiamando un precedente della Corte
d’Appello di Firenze, sent. n. 189/2017. La fattispecie concerneva
proprio il caso in cui, non solo la ricevuta di avvenuta consegna al
destinatario, ma anche la ricevuta di accettazione del sistema erano
state generate successivamente alle ore 21:00, con conseguente
improcedibilità dell’appello. Tuttavia, la Corte di Firenze non accoglie
l’eccezione preliminare di tardività dell’impugnazione, affermando che
l’“art. 16- septies debba essere tuttora letto alla luce del principio
della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per
il destinatario, peraltro ribadito in linea generale anche dalla recente
CASS. SU 24822 del 9.12.2015”, e continuando che “l'art. 16-septies, quando
afferma che l'esecuzione dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del
giorno successivo, val[e solo] con riferimento al destinatario della
notifica stessa”. La Corte di Firenze dichiara di conoscere il
precedente della Cass. sez. lav. n. 8886/2016 [vedi avanti 3.2] “ma
ritiene tale arresto, peraltro ad oggi unico, non vincolante”, e
conclude che “ad oggi permane il principio ‘scissionistico’ tra i due
momenti della notifica”.
13. Ad avviso di questa Corte, il precedente della Corte d’Appello di
Firenze è particolarmente interessante, non solo in quanto conferma
l’operatività del principio di scissione degli effetti soggettivi della
notifica per le notifiche telematiche, ma soprattutto in quanto vuole
fornire una soluzione interpretativa innovativa e costituzionalmente
orientata della norma contenuta nell’art. 16-septies, coordinata con il
principio di scissione degli effetti soggettivi della notifica [su cui
si tornerà avanti, sub 4]. Distinguere tra la situazione del notificante
e quella del notificato nell’applicazione dei vincoli d’orario sanciti
dall’art. 147 c.p.c. consente, infatti, un bilanciamento tra l’interesse
del notificato a non essere disturbato in determinati momenti della
giornata (il suo interesse alla privacy e il suo diritto al riposo) con
l’interesse del notificante a esercitare appieno il proprio diritto di
difesa, sfruttando per intero il termine, quantificato in giorni, che il
codice di procedura civile individua a suo favore. Ad avviso di questa
Corte, tuttavia, tale precedente non può essere seguito in quanto
interpreta la norma dell’art. 16-septies in modo tale da privarla,
sostanzialmente, del suo significato [per i motivi di tale scelta, vedi
avanti 4].
3.2. CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO, SENT. N. 8886/2016
14. Secondo la sentenza, Cassazione civile sez. lavoro n. 8886 del
4/05/2016, “la norma del d.l. n. 179 del 18/10/2012, art. 16-septies non
consente duna diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale;
essa infatti non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento
della notifica per il notificante e il tempo di perfezionamento della
notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri
fini dal precedente articolo 16-quater”.
15. Con tale affermazione di principio, la Cassazione non ha inteso
negare l’operatività del principio di scissione con riferimento alle
notifiche via PEC, ma ha ritenuto che esso non risolva, in ogni caso, il
caso in cui anche la ricevuta di accettazione del sistema sia stata
generata dopo le ore 21:00. Il caso sottoposto all’esame della
Cassazione era, quindi, identico a quello in esame, in quanto sia
accettazione che consegna sono successivi alle 21:00.
16. La sentenza è importante in quanto mette in evidenza che il testo
dell’articolo 16-sepies non consente un’interpretazione
costituzionalmente orientata, nonostante, la giurisprudenza inizi a
dividersi sul punto creando, di fatto, una situazione di incertezza del
diritto (con effetti di sostanziale violazione dell’art. 3 Cost).
Infatti, benché sia la fattispecie ad oggetto della sentenza
della Cassazione sez. lavoro sia quella della sentenza della Corte
d’Appello di Firenze [sub 3.1.] fossero esattamente uguali, i giudici
hanno deciso in modo diametralmente opposto.
3.3. CASSAZIONE CIVILE, SENT. N. 3478/1979
17. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3478/1979 [4] ha
affrontato il problema delle notifiche effettuate con modalità diversa
dalla consegna con Ufficiale giudiziario, ma non (ancora) a mezzo PEC.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l’art. 147 c.p.c. non
si applica nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza l’accesso
dell’ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica
nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o con le
formalità di cui all’articolo 140 c.p.c. rimanendo sostituito, in tal
caso, l’orario citato dall’articolo 147 c.p.c. da quello di apertura
degli uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione,
sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l’ultimo giorno
utile. Pertanto non può considerarsi tardiva la notificazione di un atto
di appello, effettuata a termini dell’articolo 140 c.p.c. nelle ore di
apertura degli uffici all’uopo indicati, anche se oltre l’orario di cui
all’articolo 147 c.p.c., sempre che tutte le formalità siano state
eseguite entro l’ultimo giorno utile.
18. Secondo i giudici di legittimità, l’irregolarità formale della
notificazione, in quanto eseguita oltre l’orario stabilito dall’articolo
147 c.p.c. - articolo posto a tutela dell’interesse al riposo del
destinatario della notificazione e delle altre persone che possono
ricevere l’atto in sua vece- può essere fatta valere, quindi, solo dal
soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito, mediante il
legittimo rifiuto a ricevere l’atto. Tuttavia, la Cassazione, ha
stabilito che non può, comunque, essere fatta valere la nullità della
notificazione - perché fuori orario- nel caso in cui essa sia stata
effettuata tramite servizio postale ovvero con le modalità di cui
all’articolo 140 c.p.c., perché in queste ipotesi l’orario indicato
all’articolo 147 c.p.c. è automaticamente sostituito dall’orario di
apertura degli uffici all’uopo indicati, anche se tale orario supera
quello indicato all’art 147 c.p.c.
19. La sentenza è interessante in quanto allarga l’orizzonte oltre la
mera dicotomia tra notifica a mezzo d’ufficiale giudiziario e notifica a
mezzo PEC e, quindi, per il fatto di mostrare come il contatto tra il
notificante, il sistema di comunicazione e il ricevente possa avere
modalità ulteriori e diverse. Si segnala la sostituzione dell’orario di
cui all’art. 147 c.p.c. con l’orario di apertura dell’ufficio postale,
che può andare oltre le ore 21:00 e che, per giunta, può essere diverso
da città a città e da quartiere a quartiere, senza contare che la
ricezione materiale da parte del ricevente può avvenire, e di fatto
avviene, dopo vari giorni dalla scadenza del termine. La Corte considera
anche il caso ancora diverso in cui la notifica avvenga con le modalità
di cui all’art. 140 c.p.c., rispetto alle quali il limite d’orario
dell’art. 147 c.p.c. non ha alcun rilievo.
3.4. CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, SENT. N. 2396/2014
20. La questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art.
16-septies è stata presa in considerazione anche dalla Corte d’Appello
di Bologna [5], con riferimento alla violazione degli artt. 24 e 111
Cost. Nel caso di specie, gli appellanti lamentavano che la trasmissione
dell’atto d’appello oltre l’orario indicato fosse avvenuta a causa di un
guasto tecnico del sistema di PEC e che tale malfunzionamento avesse
cagionato una lesione al proprio diritto di difesa. Gli appellanti
rilevano la differenza strutturale di operatività del principio di
scissione degli effetti della notifica tra le notifiche che avvengono
tramite Ufficiale giudiziario e quelle che, invece, sono effettuate
tramite posta elettronica certificata. Nel primo caso, infatti, un
ritardo non imputabile al notificante non viene preso in considerazione
ai fini del computo dei termini per la notifica, poiché quest’ultima
s’intende perfezionata, per il notificante, al momento in cui l’atto
viene consegnato all’ufficio. Nel secondo caso, invece, eventuali
malfunzionamenti potrebbero paralizzare il sistema in un momento
anteriore rispetto all’invio della PEC e al ricevimento della ricevuta
di accettazione. La Corte d’Appello di Bologna, tuttavia, afferma che
“il Legislatore ha sancito attraverso l’art. 16-septies un istituto
coerente con il più generale assetto dei gravami e della relativa
tempistica; invero si tratta dell’opportuna estensione alle
notificazioni a mezzo PEC di un meccanismo normativo della cui
legittimità mai nessuno ha dubitato, ove l’art. 147 c.p.c. – pur dettato
per un’epoca ben diversa, con finalità originarie attualmente forse
divenute più marginali [enfasi aggiunta]- si rivela destinato
attualmente a situazioni pure meritevoli di specifico regolamento, in
quanto foriere di problematiche altrimenti fonte di incertezza”. La
Corte bolognese ribadisce l’applicabilità del principio di scissione
degli effetti anche alle notifiche a mezzo PEC e precisa che “proprio
quanto ai sistemi come la PEC [… essi] sono ‘potenzialmente recettizi’
in modo costante, sicché colui al quale viene indirizzata tale forma di
‘messaggio’, non può dirsi, probabilmente, abilitato a rifiutarlo in
modo efficace, onde ritenerlo tamquam non esset, una volta
‘pervenutagli’ sull’apposita ‘casella’: e ciò nemmeno qualora, in
presenza della notifica di un atto giudiziario, si trattasse di un
diniego fondato sull’altrui inosservanza delle disposizioni in tema di
orario, ai sensi dell’art. 147 c.p.c. […] tale aspetto rende
particolarmente opportuna la scelta legislativa di ‘disciplinare’ il
corretto utilizzo di uno strumento altrimenti suscettibile di essere
impiegato in modo ‘indiscriminato’, poiché l’attività direttamente
esercitabile da parte del legale […] non trova più nemmeno il
‘correttivo’ prima insito negli orari di funzionamento dell’UNEP […]
oppure nei tempi di apertura degli Uffici Postali”. La Corte conclude
che: “gli eventuali inconvenienti tecnici verificati durante il dies ad
quem ‘estremo’ a disposizione degli odierni appellanti non valgono
comunque ad impedire le decadenze maturate a loro carico” ed esclude che
siano ravvisabili violazioni di precetti e interessi tutelati dalla
Costituzione.
21. La sentenza di Bologna, pur trattando una materia simile a quella
qui in esame, esamina alcuni profili del tutto estranei alla presente causa:
a) la questione del malfunzionamento del sistema informatico di
notificazione, che non consente l’accettazione della PEC;
b) la questione del raccordo tra l’art. 16-septies, legge 17 dicembre
2012, n. 221 e il principio costituzionale del giusto processo.
22. La Corte di Bologna non esamina in alcun modo - né è sollecitata a
farlo- i profili di violazione del principio di eguaglianza, per il
fatto che l’art. 16-septies parrebbe trattare in modo eguale, o simile,
situazioni diverse. Ad avviso di questa Corte, tuttavia, è significativo
il fatto che la sentenza di Bologna, pur non riconoscendo alcun profilo
di incostituzionalità della disciplina in esame, incidentalmente mostri
di rendersi conto di alcuni disallineamenti tra le situazioni materiali
presupposte dalle norme vigenti e le regole fissate dal legislatore
anche per le notifiche a mezzo PEC (“pur dettato per un’epoca ben
diversa, con finalità originarie attualmente forse divenute più
marginali” cit. Corte d’App. Bologna, sent. n. 2396/2014).
3.5. CASSAZIONE CIVILE A SEZIONI UNITE, SENT. N. 24822 DEL 9/12/2015
23. La Cassazione a Sezioni Unite, nella ricordata sentenza n.
24822/2015, dopo aver enucleato il principio di scissione soggettiva
degli effetti della notifica, afferma che “il notificante ha un termine
a difesa o, comunque, un termine per svolgere la sua attività
processuale. Questo termine gli deve essere riconosciuto per intero
[enfasi aggiunta]. Quindi, egli va tutelato anche se consegna l’atto
all’ufficiale giudiziario proprio allo scadere del termine. Non gli si
può obiettare: ‘per un principio di precauzione […] avresti dovuto
consegnare l’atto all’ufficiale qualche giorno prima in modo da
garantirti una notifica nei termini”.
24. Questo precedente della Corte di Cassazione è interessante in quanto
sancisce il diritto del notificante a sfruttare, per intero, il termine
individuato a giorni che gli viene riconosciuto normativamente, e questo
per garantire il rispetto del diritto di difesa della parte e del
diritto a un giusto processo, ex artt. 24 e 111 Cost.
4. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA (IMPOSSIBILITÀ)
25. La questione che questa Corte si trova ad affrontare concerne la
legittimità - o meno- dell’estensione della disciplina di cui
all’articolo 147 c.p.c., originariamente regolante la notifica a mezzo
Ufficiale giudiziario, ai casi di notificazione tramite posta
elettronica certificata, stante la differenza fattuale tra le due
procedure di notificazione.
26. La ratio dell’articolo 147 c.p.c., secondo un’interpretazione che si
trova in diversi commenti, è quella di realizzare una sorta di tregua
inderogabile del contenzioso, creando una fascia cronologica protetta.
Come evidenzia anche la Cassazione nella sentenza n. 3478/1979 (vedi
sopra sub 3.3.), questa disposizione mira a tutelare la tranquillità del
privato destinatario di una notifica, la sua privata dimora e il suo
interesse a non essere disturbato oltre l’orario che, secondo gli usi
sociali, è destinato alla vita privata.
27. L’articolo 45-bis della legge n. 114 dell’11/08/2014 [6], nella
parte in cui ha modificato la legge 17 dicembre 2012, n. 221 [7],
introducendo l’articolo 16-septies ha previsto che “la disposizione
dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche
alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita
dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7
del giorno successivo". Il legislatore, dunque, ha esteso l’applicazione
della disciplina tradizionale (art. 147 c.p.c.) sulle notificazioni a
mezzo di ufficiale giudiziario anche alle notificazioni effettuate a
mezzo di posta elettronica certificata. La ratio della norma è quella di
garantire al potenziale destinatario una fascia oraria giornaliera in
cui non è tenuto a verificare il contenuto della propria casella di
posta elettronica certificata.
28. Si legge nell’atto [n. 2486] della Camera dei Deputati, elaborato
durante l’esame in Commissione I in sede referente: “occorre, inoltre,
stabilire che la disposizione di cui all’articolo 147 c.p.c. si applica
anche alle notificazioni per via telematica. Anche in questo caso, viene
accolta una sollecitazione prospettata dagli intervenuti al Tavolo
Permanente, volta a superare il dubbio interpretativo sull’applicabilità
anche alle notificazioni telematiche del precetto contenuto
nell’articolo 147 c.p.c., che stabilisce che le notifiche non possono
essere effettuate tra le ore 21 e le ore 7. Viene precisato comunque che
le notificazioni eseguite dopo le ore 21 si intendono perfezionate alle
ore 7 del giorno successivo. È noto infatti che, secondo la sentenza
della Suprema Corte del 21 giugno 1979, n. 3478, l’articolo 147 c.p.c.
non si applica ‘nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza
l’accesso dell’ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si
verifica nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o
con le formalità di cui all’articolo 140 c.p.c. rimanendo sostituito, in
tal caso, l’orario dall’articolo 147 citato da quello di apertura degli
uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione, sempre
che tutte le formalità siano state eseguite entro l’ultimo giorno
utile’. Considerato che la notifica telematica può essere eseguita
direttamente dal difensore, in ogni momento, si è ritenuto preferibile
prevedere l’applicazione dei predetti limiti orari anche al caso delle
notifiche telematiche, per garantire al potenziale destinatario una
fascia oraria giornaliera in cui non è tenuto a verificare il contenuto
della propria casella di posta elettronica certificata [enfasi
aggiunta]” [8].
29. La questione che si pone è se e in quale misura l’adozione di una
modalità tecnologica nuova richieda una diversa disciplina giuridica o
se la disciplina del “vecchio” procedimento di notifica possa
agevolmente essere estesa alla nuova procedura, al fine di continuare a
tutelare la medesima sfera privata.
30. Ad avviso di questa Corte, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 16-septies, l. n. 221/2012 è degna di un rinvio
alla Corte Costituzionale sotto i seguenti profili:
a) per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto situazioni differenti
vengono trattate dal legislatore in modo ingiustificatamente uguale o
simile [9];
b) per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo
dell’irragionevolezza dell’art. 16-septies, che estende il termine
previsto dall’art. 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC senza tener
conto della differente natura del mezzo di notificazione;
c) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di
notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite
irragionevole alle notifiche l’ultimo giorno utile per proporre appello
comporta una grave limitazione del diritto di difesa del notificante.
31. Prima di procedere in tal senso, questa Corte ha valutato se
un’interpretazione costituzionalmente conforme potesse emergere dal
coordinamento dell’art. 16-septies con il principio di scissione
soggettiva degli effetti della notifica.
32. Il principio di scissione degli effetti della notifica. - La Corte
Costituzionale nella già richiamata sentenza n. 477/2002, ha dato una
definizione del principio di scissione degli effetti della notifica. In
particolare ha affermato che “la possibilità di una scissione soggettiva
del momento perfezionativo del procedimento notificatorio risulta
affermata dalla stessa legge n. 890 del 1982, laddove all’art. 8
prevede, secondo l’interpretazione vigente che […] la notificazione si
perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego presso
l’ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del
piego stesso o al momento della scadenza del termine di compiuta
giacenza”. La Corte ha, così, dichiarato l'illegittimità costituzionale
del combinato disposto dell’art. 147 c.p.c. e dell'articolo 4, comma 3,
della legge 20 novembre 1982, n. 890 (“Notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di
atti giudiziari”) nella parte in cui prevedeva che la notificazione si
perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da
parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario.
33. La stessa Corte, con la successiva sentenza n. 28/2004, ha
puntualizzato che "risulta ormai presente nell'ordinamento processuale
civile [enfasi aggiunta], fra le norme generali sulle notificazioni
degli atti, il principio secondo il quale […] il momento in cui la
notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve
distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario;
pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla
notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento
del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a
favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o
comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano
comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si
perfeziona nei suoi confronti. Il principio della distinzione fra i due
diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti
processuali - affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di
questa Corte, con gli effetti prima indicati - è ormai decisivo per
l’interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle
notificazioni [enfasi aggiunta]. Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140,
141, 143, 144, 145 e 146 - adoperando a proposito dell’attività di
notificazione i verbi ‘eseguire’, ‘fare’, ‘consegnare’ ed altri di
portata equivalente - di certo non enunciano espressamente una regola
contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno
mostrano di accogliere per implicito il principio del momento di
perfezionamento unico [enfasi aggiunta]. In presenza di un tale dato
normativo neutro, l’interprete è vincolato a tener conto del ricordato
principio enunciato da questa Corte ai fini del rispetto del canone
della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa la regola
generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle
notificazioni – non contenuta esplicitamente nelle norme citate – deve
essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall’art. 149 cod.
proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente
applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale
giudiziario. In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno
interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti
del notificante, secondo quanto sopra specificato, al momento della
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario" [10].
34. Ad avviso di questa Corte, questo precedente della Corte
Costituzionale è significativo in quanto estende il principio di
scissione ad altri articoli del codice di procedura civile sulle
notifiche, oltre l’art. 149 c.p.c., affermando che il legislatore
nell’utilizzare verbi come “eseguire”, “fare”, “consegnare” non esclude,
di per sé, l’applicazione di tale principio. Il dato normativo è
“neutro” per cui, se da un lato esso non distingue tra la posizione del
notificante e quella del notificato, d’altro canto neppure esclude
l’applicazione del principio di scissione degli effetti soggettivi della
notifica che, tanto più va applicato anche agli artt. 138, 139, 140,
141, 143, 144, 145 e 146 alla luce di un’interpretazione sistematica.
35. Più di recente, in applicazione del medesimo principio, la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 3/2010, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva
che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione
della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa
o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La Corte si
pronuncia sul principio di scissione, questa volta in ottica di tutela
della posizione del notificato rispetto cui la notifica deve
considerarsi perfezionata nel momento in cui l’atto informativo entra
nella sua sfera di conoscibilità (e non nel momento anteriore di
spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Secondo la
Corte “risulta infatti ormai presente nell'ordinamento processuale
civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti [enfasi
aggiunta], il principio secondo il quale il momento in cui la notifica
si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da
quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; con la conseguenza
che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 cod.
proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del
notificante, è sufficiente che l'atto sia consegnato all'ufficiale
giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal
citato art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo
[enfasi aggiunta]”.
36. Interpretazione costituzionalmente orientata (impossibilità) - La
giurisprudenza maggioritaria finora non ha applicato il suddetto
principio all’art. 16-septies, l. n. 221/2012 e, più in generale,
all’art. 147 c.p.c. A ben vedere, con riferimento alle notifiche
tradizionali (e quindi con riferimento all’art. 147 c.p.c.) non sorgeva
neppure il problema relativo al rapporto tra il principio della
scissione e l’esistenza dei limiti d’orario, in quanto lo stesso modo di
essere della notifica a mezzo di Ufficiale giudiziario – secondo la
comune esperienza- impone il rispetto di limiti di tempo (la consegna
all’Ufficiale giudiziario non può avvenire ad ogni ora del giorno e
della notte). La medesima riflessione è valida per le notifiche a mezzo
posta o per quelle secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. La
Cassazione [11] ha sancito che, in questi casi, si produce un’automatica
sostituzione dell’orario di cui all’art. 147 c.p.c. con quello di
apertura degli uffici all’uopo indicati, benché tale (ultimo) orario
possa in concreto oltrepassare il limite codicistico. Seguendo questo
ragionamento, dunque, il notificante che consegni il plico alle poste
alle ore 22:00 dell’ultimo giorno utile per l’impugnazione della
sentenza, notifica validamente - nei termini fissati a giorni dall’art.
325 c.p.c.-. Infatti, secondo il principio di scissione degli effetti
giuridici, affinché si produca - in capo al notificante- l’effetto della
notifica, è sufficiente che egli consegni l’atto alle poste entro
l’orario di chiusura degli uffici, benché tale orario in concreto superi
quello dell’art. 147 c.p.c.
37. Il problema del rapporto tra il principio della scissione e i limiti
d’orario, stabiliti dall’art. 147 c.p.c., invece, si è posto quando il
legislatore del 2014 ha parificato la disciplina relativa ai limiti
temporali delle notifiche a mezzo di Ufficiale giudiziario a quelle
effettuate con posta elettronica certificata, ritenendo le due
situazioni del tutto equivalenti da un punto di vista fattuale e,
conseguenzialmente, meritevoli di un eguale trattamento giuridico, ex
articolo 3 Cost.
38. Come emerge dai lavori preparatori dell’art. 16-septies, l. n.
221/2012, con la parificazione della regolamentazione in materia di
limiti d’orario, il legislatore intende tutelare il medesimo bene
giuridico, ovvero il domicilio del notificato e, in particolare, il suo
diritto alla tranquillità e al riposo.
39. Ciò che distingue nettamente le due modalità di notifica, tuttavia,
è la concreta possibilità, per il notificante, di procedere all’invio
della PEC ad ogni ora del giorno e della notte, senza essere vincolato
agli orari degli uffici giudiziari o degli uffici postali. Proprio in
relazione alle notifiche telematiche, dunque, si pone il problema della
distinzione degli effetti della notifica che si dovrebbero produrre - in
capo all’appellante- nel momento in cui egli invia la posta elettronica,
in qualsiasi momento egli decida di farlo purché entro i termini di cui
all’art. 325 c.p.c., e - in capo all’appellato- nel momento in cui egli
riceve l’email, entro i limiti d’orario individuati – a sua tutela-
dall’art. 147 c.p.c.
40. Ad avviso di questa Corte, infatti, il principio della scissione,
formulato dalla Corte Costituzionale [12] in materia di notifiche
“tradizionali” e, poi, ribadito dalla Cassazione [13], esplicherebbe
appieno i propri effetti con riferimento alle “nuove” notifiche a mezzo
PEC proprio (e forse solo) se applicato all’art. 16-septies. Infatti, il
principio di scissione, così come tradizionalmente interpretato rispetto
alle notifiche cartacee, presuppone un intervallo temporale tra il
momento di consegna del plico all’Ufficiale giudiziario o alle poste e
il momento di ricezione dello stesso da parte del destinatario. A ben
vedere, invece, nelle notifiche telematiche, a differenza che in quelle
cartacee, vi è identità temporale tra la trasmissione e la ricezione
della posta elettronica certificata, che non consente al principio di
scissione soggettiva degli effetti giuridici di svolgere effettivamente
la propria funzione (anche nella fattispecie oggetto della presente
causa, il lasso temporale tra generazione della ricevuta di accettazione
e generazione della ricevuta di avvenuta consegna è minimo, trattandosi
di qualche millesimo di secondo). Al contrario, tale principio assume
pieno rilievo ed effettività se applicato in relazione all’art.
16-septies. In questo senso, il principio di scissione esplicherebbe
appieno la propria rilevanza in quei casi in cui il notificante abbia
inviato l’email dopo il termine delle ore 21:00.
41. Il valore di questo principio emerge proprio se si considerano i
gravi effetti (l’improcedibilità) che potrebbe avere la sua mancata
applicazione nel caso in cui il notificante non solo abbia proceduto a
inviare l’email di notifica dopo il limite d’orario dell’art. 147
c.p.c., ma si trovi anche nell’ultimo giorno utile per notificare, com’è
accaduto nel caso oggetto della presente causa. Escludere l’operatività
di tale principio rispetto a quest’ultimo caso, significherebbe
applicare l’art. 16-septies in evidente contrasto con l’art. 3 Cost. e
gli artt. 24 e 111 Cost.
42. Pare alla Corte che la norma in questione possa generare effetti
irragionevoli. Mentre, infatti, per tutti i giorni precedenti quello
della scadenza, il notificante può ben notificare in qualsiasi ora del
giorno e della notte, salvo il fatto che il valore giuridico della
notifica è procrastinato alle ore 7:00 del giorno successivo, solo nel
caso in cui egli si trovi a notificare l’ultimo giorno utile, l’invio
della PEC oltre le 21:00 implica l’improcedibilità dell’appello (senza
menzionare che tale disposizione non fa neppure distinzione tra giorni
feriali e festivi, quindi è ben possibile notificare in proprio anche la
domenica, purché entro le ore 21:00). Questa differenza di effetti della
disciplina, a seconda del giorno in cui si applica, non trova una valida
ragione dal punto di vista della tutela del bene giuridico a fondamento
dell’art. 147 c.p.c. In ottica di tutela della tranquillità del
notificato, infatti, se il disturbo della vita privata deriva da questa
notifica - a prescindere dal fatto che l’email sia mandata l’ultimo
giorno utile o nei giorni precedenti- qualora sia inviata oltre le 21:00
essa comporta la lesione della tranquillità e del riposto del
destinatario. La posizione in cui si trova il notificato, infatti,
rimane la medesima, poiché non è possibile bloccare il server una volta
inviata l’email, ragion per cui l’estensione dell’operatività dell’art.
147 c.p.c. alle notifiche via PEC non impedisce, comunque, che l’atto
giudiziario entri nella sfera di conoscenza del destinatario, penetrando
nel suo domicilio digitale, anche dopo le ore 21:00 e malgrado la
volontà contraria del notificato.
43. D’altro canto, a ben vedere, l’art. 147 c.p.c., così come l’art.
16-septies l. n. 221/2012, non è dettato a tutela del riposo del
notificante ma a tutela del domicilio, della tranquillità e del riposo
del notificato. Di qui, l’esigenza di distinguere le due differenti
posizioni di appellante e appellato, al fine garantire un bilanciamento
di interessi e al fine di tutelare appieno sia il riposo del notificato
sia il diritto del notificante a utilizzare interamente il termine che
egli ha a disposizione per esercitare il proprio diritto di difesa. La
Corte ritiene che, in questo senso, debba essere intesa la sentenza
della Cassazione a Sezioni Unite [14] quando afferma che al notificante
“deve essere riconosciuto per intero” il termine a difesa o, comunque,
il termine che egli ha per svolgere la propria attività processuale.
44. In conclusione, un’interpretazione costituzionalmente orientata
dell’art. 16-septies, in combinato disposto con l’art. 147 c.p.c. e con
il principio di scissione degli effetti della notifica, potrebbe essere
la seguente:
- Nel caso in cui il notificante proceda alla notifica l’ultimo giorno
utile, gli deve essere riconosciuto per intero il termine a sua
disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso. Qualora egli
notifichi oltre le ore 21:00 ma prima delle ore 24:00, gli effetti della
notifica si produrranno, in capo al notificante, nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna al sistema.
- Per quanto concerne il notificato, che il legislatore tutela con la
predisposizione del limite d’orario, gli effetti della notifica
effettuata dopo le ore 21:00 e prima delle ore 7:00 si produrranno
automaticamente alle ore 7:00 del giorno successivo.
45. La scissione, così applicata, consentirebbe di tutelare sia
l’interesse della vita privata di chi deve ricevere la notifica, sia
l’interesse di chi, onerato di compiere un atto giuridico al fine di
tutelare un proprio diritto, deve vedersi riconosciuto interamente il
termine a propria difesa, salvo non ci sia ragionevole motivo. Ma tale
strada interpretativa pare a questa Corte non percorribile (come si
vedrà qui di seguito).
5. RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE (NECESSITÀ)
46. L’interpretazione di cui si è dato conto, se da un lato consente di
interpretare l’art. 16-septies in modo conforme ai principi
costituzionali, d’altro canto non può negarsi che implichi una
sostanziale abrogazione della norma in esame che, all’esito di
quell’interpretazione, si troverebbe svuotata di una parte essenziale
del suo significato. Stando così le cose, la Corte si trova dinnanzi
alla seguente scelta:
- applicare letteralmente l’art. 16-septies e quindi dichiarare la
tardività dell’appello, violando, così, gli artt. 3, 24 e 111 Cost.;
- interpretare l’art. 16-septies in modo costituzionalmente conforme, ma
procedendo in realtà alla sua abrogazione.
47. Stando così le cose, e non potendosi violare la Costituzione né
eccedere i limiti del potere giurisdizionale, è inevitabile sollevare
questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art.
16-septies, l. n. 221/2012 per i motivi esposti.
6. RILEVANZA
48. Questa Corte, dato atto dello svolgimento del processo, ritiene che
la rilevanza della questione ai fini della presente causa sia evidente.
Essa, infatti, è chiamata in via preliminare a pronunciarsi sulla
tardività della notifica dell’atto d’appello notificato, via PEC, da S.
A. “I. C.”, alla luce dell’art. 16-septies, l. n. 221/2012.
L’applicazione della disposizione nel processo è ineludibile. Questa
Corte non può esimersi dal giudicare sulla tardività o meno della
notifica dell’atto d’appello in via informatica, facendo perciò
necessaria applicazione dell’art. 16-septies, l. n. 221/2012, che
estende la regola sulle notifiche cartacee dell’art. 147 c.p.c., alle
notifiche informatiche.
7. NON MANIFESTA INFONDATEZZA
49. Ad avviso di questa Corte, la questione circa l’illegittimità
dell’art. 16-septies, l. n. 212/02 non è manifestamente infondata, in
quanto tale disposizione vìola la Costituzione sotto diversi profili.
50. Violazione del principio di uguaglianza, nel senso di trattare in
modo uguale situazioni diverse, e violazione del principio di
ragionevolezza, ex art. 3 Cost. - Il legislatore del 2004 ha equiparato
il domicilio “fisico” al domicilio “digitale”, ritenendo le due
situazioni uguali e, quindi, meritevoli di essere disciplinate allo
stesso modo. È pacifico che la definizione di “domicilio”, ex art. 14
Cost., non coincida con quella del codice civile ma debba adeguarsi alle
nuove esigenze di tutela, che emergono in relazione al mutamento della
società (è il caso, per esempio, delle innovazioni tecnologiche) [15].
La Corte Costituzionale ha, infatti, mostrato la disponibilità a
estendere tale nozione per includervi ambiti ad essa formalmente
estranei: è domicilio, per esempio, qualsiasi spazio isolato
dall’ambiente esterno, di cui il privato disponga legittimamente (sent.
n. 88/1987, Corte Cost.). Se, da un lato, l’estensione della nozione al
di là del suo significato formale è certamente giustificabile, tuttavia,
sarebbe necessario adeguare alle nuove e diverse nozioni di domicilio
modalità di tutela corrispondenti ed effettive. È un dato di comune
esperienza il fatto che l’indirizzo di posta elettronica sia privo di un
collegamento spaziale con l’intestatario. Di conseguenza, è ragionevole
affermare che, per le sue intrinseche caratteristiche, l’indirizzo email
cui l’avvocato della parte appellata riceve la posta elettronica
certificata non sia suscettibile degli stessi “utilizzi lesivi” del
diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio o
all’interesse al riposo e alla tranquillità, cui è invece suscettibile
il domicilio “fisico” della parte. Peraltro, quand’anche si ammettesse
che colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto al
risposo, la semplice estensione del limite d’orario previsto dall’art.
147, c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC non bloccherebbe l’inevitabile
ricezione dell’email da parte del destinatario, con il disturbo che ne
consegue. La PEC, una volta giunta al server dell’appellato, infatti,
non può essere rifiutata e, quindi, la ricezione dell’email può
effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora del giorno e della
notte, con il sostanziale raggiungimento del domicilio digitale del
destinatario anche oltre il formale limite codicistico.
Quest’artificiale frammentazione della giornata, nell’individuare
l’intervallo di tempo in cui è possibile effettuare validamente una
notifica, ha una sua logica, funzione e razionalità laddove si adatti al
mezzo di notifica prescelto dal notificante. Il principio di uguaglianza
impone al legislatore di considerare i limiti intrinseci connessi al
diverso mezzo di notifica e individuare una disciplina che sia davvero
adeguata alla diversa situazione fattuale.
51. D’altro canto, questa semplice estensione - a un’ipotesi del tutto
nuova- di una norma immaginata per fattispecie differenti, comporta il
venir meno della ragionevolezza della disposizione stessa. Essa,
infatti, non può tutelare allo stesso modo un bene giuridico, in due
situazioni in cui tale bene si presenta con caratteristiche fondamentali
differenti. Se nel caso delle notifiche cartacee l’accesso al domicilio
del notificato viene in fatto precluso dall’art. 147 c.p.c., lo stesso
non può dirsi nel caso di notifica telematica. Ad avviso della Corte,
dunque, la previsione di cui all’art. 16-septies è priva di
ragionevolezza. Infatti, se da un lato non viene concretamente tutelato
il bene giuridico che il legislatore si prefigge di tutelare, d’altro
canto, non è ravvisabile alcun’altra ragionevole funzione riconducibile
alla norma in esame. La ragionevolezza potrebbe essere salvaguardata
solo qualora il legislatore prevedesse un esplicito divieto di notifica
a mezzo PEC, dopo le 21:00 e prima delle 7:00, tale da consentire di
adeguare il vincolo d’orario alla natura del mezzo utilizzato. Ad oggi,
mancando uno spunto in questo senso, la Corte ritiene di sollevare
questione di costituzionalità con riferimento all’art. 16-septies, in
quanto l’irragionevole parificazione di situazioni che sono per natura
differenti vìola il principio di uguaglianza e il principio di
ragionevolezza, ex art. 3 Cost. L’art. 16-septies, infatti, applicato
alle notifiche a mezzo PEC, estende una disciplina pensata per
fattispecie eterogenee e, proprio per questo motivo, è manifestamente
irragionevole, non riuscendo concretamente a esplicare la propria
effettività in quanto, il bene giuridico che si prefigge di proteggere –
in fatto- viene comunque inevitabilmente leso ogni giorno.
Conclusivamente, si può certamente sostenere che la norma dell’art.
16-septies presenti “manifeste ragioni di irrazionalità […], che sole
po[ssono] consentire di sindacare [l’] ampio potere discrezionale
riservato al legislatore” [16].
52. Violazione del diritto di difesa del notificante, ex artt. 24 e 111,
Cost. - Alla luce di quanto fin ora esaminato, l’art. 16-septies se, per
un verso, non è strutturato in modo tale da tutelare – di fatto- alcun
bene giuridico di chiara evidenza, per altro verso pone un evidente
limite al diritto di difesa del notificante, ex artt. 24 e 111 Cost.
Quest’ultimo, infatti, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex
art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147
c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso
art. 135 c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli
riconosciuto per intero. Questa limitazione al diritto di difesa della
parte è tanto più irragionevole se si considera che, invece, non c’è
disparità di trattamento nel caso in cui l’appellante non si trovi a
notificare l’ultimo giorno utile ma quello precedente. In quel caso, il
notificante che superi i limiti d’orario dell’art. 147 c.p.c. non subirà
gli effetti trancianti dell’improcedibilità, in quanto semplicemente gli
effetti della notifica si produrranno alle ore 7:00 del giorno
successivo. In ottica di tutela della tranquillità del notificato,
inoltre, se il disturbo della vita privata deriva da questa notifica,
tale disturbo può concretamente essere arrecato da un’email inviata e
inevitabilmente ricevuta nonostante l’esistenza del limite d’orario.
Tutto ciò, senza contare che, in ogni caso, la notifica dell’atto
d’appello avviene all’indirizzo di posta elettronica del professionista
che, in quanto tale è libero di gestire in autonomia la propria
attività, anche da casa e in orari differenti rispetto a quelli
stabiliti dalla suddetta norma. Stando così le cose, anche in fatto si
può dire che il limite delle ore 21 per il notificante per la notifica a
mezzo PEC, l’ultimo giorno utile per la notifica, appare sproporzionato
e, alla fine, un’irragionevole limitazione dell’esercizio del diritto di
difesa. Conclusivamente, la Corte ritiene di sollevare questione di
costituzionalità con riferimento all’art. 16-septies, in quanto esso
viola il diritto del notificante di difendersi, ex artt. 24 e 111 Cost.,
sfruttando per intero il limite giornaliero che gli viene riconosciuto
dalla legge.
53. Da ultimo, ad avviso di questa Corte, la questione è meritevole di
essere sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale alla luce
dell’aumento del numero di cause in cui si è posto (e si continua a
porre) questo problema della corretta interpretazione e applicazione
della norma di cui all’art. 16-septies. Tutto ciò ha comportato una
mancanza di uniformità giurisprudenziale sul punto, a discapito della
certezza del diritto e del principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost.,
tanto più in relazione al fatto che la norma in questione è di tipo
procedurale che, dunque, non deve essere suscettibile di differenti
interpretazioni, in quanto ciò determinerebbe un trattamento
irragionevolmente discriminatorio per le parti.
La Corte
P.Q.M.
Nella causa d’appello promossa da S. A. “I. C.” contro B. B. S.P.A.
I. rimette la questione alla Corte Costituzionale per violazione degli
artt. 3, 24 e 111 Cost. della norma contenuta nell’art. 16-septies, l.
221/2012, nella parte in cui prevede che “la disposizione dell'articolo
147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle
notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo
le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del
giorno successivo".
II. Sospende il presente giudizio fino alla comunicazione della
decisione della Corte Costituzionale.
III. Dispone la trasmissione di copia integrale del fascicolo d'ufficio
e della presente ordinanza, in copia autentica, alla Corte costituzionale.
IV. Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Milano, 16/10/2017
Il Presidente est.
Amedeo Santosuosso
[1] Legge che ha convertito il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
[2] Legge che ha convertito con modificazioni il decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179.
[3] Convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
[4] Reperibile con tale numero e massimata su DeJure, più volte citata
in dottrina.
[5] L’appellante notificava l’atto d’appello via PEC ricevendo la
ricevuta di accettazione il 20/10/14 alle 22:41:50 e la ricevuta di
avvenuta consegna lo stesso giorno alle 22:41:57, entrambe, quindi, dopo
il limite legale delle ore 21:00.
[6] Legge che ha convertito il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
[7] Legge che ha convertito con modificazioni il decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179.
[8] Camera dei Deputati, Conversione in legge del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari,
atto N. 2486-A. Corsivo aggiunto.
[9] Su questo profilo di incostituzionalità, si vedano, tra le altre,
Corte Cost., sentenza n. 15/1960 e Corte Cost., sentenza n. 96/1980.
[10] Corsivo aggiunto.
[11] Cass. civ., sentenza n. 3478/79
[12] Corte Cost., sentenza n. 477/2002.
[13] Cass. civ., sentenza n. 6402/2004.
[14] Cfr. supra.
[15] Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo Malone c. Regno Unito, 2
agosto 1984 (corte plenaria) serie A n.82; Leander c. Svezia, 26 marzo
1987, serie A n.116; Gaskin c. Regno Unito, 7 luglio 1989, corte
plenaria, serie A n.160; Z. c. Finlandia, 25 febbraio 1997.
[16] Cfr. tra le altre Corte Cost., sent. n. 175/1997, sent. n.
416/1996; sent. n. 295/1995 e sent. n. 188/1995.