Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Autoconsumo immobile strumentale imprenditore in semplificata

125 views
Skip to first unread message

StefanoTS61®

unread,
Nov 4, 2022, 1:32:34 PM11/4/22
to
In previsione della cessazione per limiti di età: fattura in esenzione
IVA (operazione meramente occasionale) e plusvalenza NON rilevante ai
fini IRPEF (art. 66 che parla di plusvalenze "realizzate")
ok?

--
StefanoTS61


K.

unread,
Nov 4, 2022, 3:01:57 PM11/4/22
to
Per me devi considerare il valore normale. L'eventuale differenza (positiva) tra valore normale e costo fiscale costituisce plusvalenza.
L'art. 66 richiama l'art. 86 che tra le plusvalenze "realizzate" include anche "i beni (...) assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa".
Per l'IVA attenzione all'eventuale necessità di rettifica.

casanmaner

unread,
Nov 5, 2022, 3:35:50 AM11/5/22
to
Il giorno venerdì 4 novembre 2022 alle 20:01:57 UTC+1 K. ha scritto:
> Il giorno venerdì 4 novembre 2022 alle 18:32:34 UTC+1 StefanoTS61® ha scritto:
> > In previsione della cessazione per limiti di età: fattura in esenzione
> > IVA (operazione meramente occasionale) e plusvalenza NON rilevante ai
> > fini IRPEF (art. 66 che parla di plusvalenze "realizzate")
> > ok?
Per l'iva ok per l'esenzione con eventuale rettifica per decimi dell'iva detratta se sono trascorsi meno di 10 anni dall'acquisto.
Per i redditi se vi è una plusvalenza per differenza tra valore normale e costo fiscale netto questa è imponibile.
Se vi fosse una minusvalenza questa sarebbe indeducibile.
Questo perché si è in ipotesi di estromissione del bene e in questo caso solo la plusvalenza è imponibile mentre la minus non è deducibile.

StefanoTS61®

unread,
Nov 5, 2022, 6:37:12 AM11/5/22
to
Il 05/11/2022, casanmaner ha detto :
Vero, nel senso che 1) sarebbe la posizione della AF in caso di
verifica e 2) è coerente con l'impianto perché la stessa operazione è
imponibile per le imprese in ordinaria e per i professionisti.
Però, stando al dato letterale dell'art. 66, la plus deve essere
"realizzata" e il richiamo del 66 all'86 è sempre riferito a quelle
realizzate per cessione onerosa o risarcimento.
Nel 54 è previsto espressamente l'autoconsumo.
Per l'IVA ok.


--
StefanoTS61


casanmaner

unread,
Nov 5, 2022, 8:31:04 AM11/5/22
to
La realizzazione in questi casi sarebbe per competenza (nota la differenza tra "percepiti/sostenute" del primo periodo, che fa riferimento a ricavi/costi, e "realizzate" del secondo periodo che fa riferimento alle plusvalenze di cui all'art. 106 e alle minusvalenze che si realizzano, ex. art. 101, sulla base dei medesimi presupposti dell'art. 86, tranne che per la lettera c).

Art. 66
1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 *****percepiti**** nel periodo d'imposta e quello delle spese ****sostenute**** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle ****plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86***** e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle ****minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101****.

Art. 86
Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
****c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.****

Art. 101
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, ****determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze****, sono deducibili se sono ****realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b)***, e 2.

Ergo non si tratta solo di posizione dell'AdE in caso di verifica ma di proprio di volontà legislativa nel differenziare tra componenti ordinari per cui occorre la percezione e sostenimento da un punto di vista finanziario e le plusvalenze/minusvalenze che riguardano la realizzazione delle stesse in base alla competenza.

StefanoTS61®

unread,
Nov 5, 2022, 3:37:59 PM11/5/22
to
casanmaner ha detto questo sabato :
Uhmm ..il punto è il concetto di realizzo.
La "realizzazone" della plusvalenza si ha per cessione onerosa o per
risarcimento e basta.
L'assegnazione a finalità estranee è una diversa fattispecie, concorre
a formare il reddito ma non è "realizzata", infatti per essa non è
possibile la rateazione prevista al comma 4.
Tutte e tre si "dichiarano" per competenza, ex art. 109.
Una plusvalenza può sussistere per competenza senza essere realizzata,
ad esempio nel caso di trasformazione che "non costituisce realizzo né
distribuzione delle plusvalenze".
Ripeto, non c'è ragione di escludere la rilevanza della plus per
autoconsumo nell'impresa minore, ma cozza il dettato letterale del 66.
Chiedo all'escapologo.


--
StefanoTS61


Franz

unread,
Nov 7, 2022, 2:13:38 AM11/7/22
to
E se entrasse nel regime forfetario ?

casanmaner

unread,
Nov 7, 2022, 3:04:25 AM11/7/22
to
Il giorno sabato 5 novembre 2022 alle 20:37:59 UTC+1 StefanoTS61® ha scritto:
> Uhmm ..il punto è il concetto di realizzo.
> La "realizzazone" della plusvalenza si ha per cessione onerosa o per
> risarcimento e basta.
> L'assegnazione a finalità estranee è una diversa fattispecie, concorre
> a formare il reddito ma non è "realizzata", infatti per essa non è
> possibile la rateazione prevista al comma 4.
> Tutte e tre si "dichiarano" per competenza, ex art. 109.
> Una plusvalenza può sussistere per competenza senza essere realizzata,
> ad esempio nel caso di trasformazione che "non costituisce realizzo né
> distribuzione delle plusvalenze".
> Ripeto, non c'è ragione di escludere la rilevanza della plus per
> autoconsumo nell'impresa minore, ma cozza il dettato letterale del 66.
> Chiedo all'escapologo.

Ora ho capito meglio cosa intendi.
Certo che se fosse così allora sarebbe dovuto essere così da sempre (l'art. 66 anche ante regime di cassa era strutturato nello stesso modo).
D'altra parte, come dici, per la rateizzazione viene detto che solo per le plusvalenze realizzate (quindi a e b) vale questa possibilità.
Quindi tu intendi che lo specifico riferimento alle plusvalenze realizzate ex art. 86 faccia riferimento solo alle lett. a e b.
In teoria, per coerenza con l'interpretazione data sulla rateizzazione, dovrebbe essere così.

Message has been deleted

casanmaner

unread,
Nov 7, 2022, 3:09:31 AM11/7/22
to
Il giorno lunedì 7 novembre 2022 alle 09:04:25 UTC+1 casanmaner ha scritto:
> sarebbe dovuto essere

... avrebbe dovuto essere!!!

StefanoTS61®

unread,
Nov 7, 2022, 5:39:04 AM11/7/22
to
Il 07/11/2022, Franz ha detto :
Una volta entrato l'autoconsumo dovrebbe essere irrilevante... questa
potrebbero accertarla come operazione elusiva ex 10 bis

--
StefanoTS61


Hari Seldon

unread,
Nov 7, 2022, 12:08:00 PM11/7/22
to
StefanoTS61® ha rotto il cazzo e dice:
>> E se entrasse nel regime forfetario ?

> Una volta entrato l'autoconsumo dovrebbe essere irrilevante... questa
> potrebbero accertarla come operazione elusiva ex 10 bis

concordo
non dovrebbe contabilizzare la plusvalenza, ergo se lo beccano...

--
Hari Seldon
(il vostro ex catrame)
0 new messages