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lotterie varie e gratta e vinci

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Massimo

unread,
Feb 11, 2008, 10:58:32 AM2/11/08
to
Devo registrare i ricavi di un bar che oltre alla somministrazione, ha un
corner della lottomatica per le scommesse sportive, oltre ai gratta e vinci,
utti ricavi esenti art. 10. Il bar è in contabilità semplificata, è
sufficiente registrare gli aggi su diversi giochi o è necessario registrare
ricavi e costi, cioè gli incassi e i pagamenti alla lottomatica?

Grazie

Massimo

stunat

unread,
Feb 11, 2008, 11:07:19 AM2/11/08
to

gli aggi si registrano " netti" fra gli esenti e annotando la stessa
certificazione rilasciata dall'ente.
st

Dąvide

unread,
Feb 11, 2008, 12:24:36 PM2/11/08
to
"stunat" <n_al...@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
news:12de93eb-85aa-4965...@s19g2000prg.googlegroups.com...

> gli aggi si registrano " netti" fra gli esenti e annotando la stessa
> certificazione rilasciata dall'ente.
> st

A me sembra di ricordare che per gli studi di settore ci vogliano i costi e
i ricavi.
Ciao


vittorio

unread,
Feb 12, 2008, 4:32:54 AM2/12/08
to
Ai fini Iva, le operazioni relative al lotto, Enalotto, lotterie,
lotterie a premio istantaneo (gratta e vinci), nonché quelle relative
all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (corse dei cavalli)
sono esenti da Iva, a norma dell'articolo 10, comma 1, punto 6, Dpr
633/72 mentre quelle relative alla vendita di tabacchi, schede
telefoniche e biglietti dei trasporti pubblici urbani sono escluse da
Iva a norma dell'articolo 74 del Dpr 633/72 in quanto l'Iva è pagata a
monte dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dai
concessionari del servizio (cosiddetto regime monofase).
I componenti positivi di reddito delle operazioni escluse da iva di
cui all'articolo 74, comma 1 del decreto Iva, Dpr 633/72 assoggettate
al regime Iva cosiddetto "monofase" (commercio di generi di monopolio,
commercio di tabacchi, commercio di schede telefoniche, commercio di
giornali eccetera) si devono rilevare giornalmente.
Al riguardo, nella circolare 98/E del 17 maggio 2000, pubblicata su
Guida Normativa 89 del 23 maggio 2000, si legge che: « Ai fini delle
imposte dirette, le operazioni di rivendita dei prodotti in questione
vanno contabilizzate a costi e ricavi. Assume quindi rilievo l'intero
corrispettivo della rivendita e non l' Aggio».
Ti riporto la domanda e la risposta contenute nella richiamata
circolare 98/E del 17 maggio 2000:
«3.2.2 Detrazione Iva per operazioni di cui all'articolo 74 comma 1,
del Dpr 633/72.
Domanda. Nella categoria delle operazioni che conferiscono il diritto
alla detrazione dell'Iva sugli acquisti ai sensi dell'articolo 19 del
Dpr 633/72, sono comprese anche le operazioni non soggette all'imposta
di cui all'articolo 74, comma 1, stesso decreto. Di tali operazioni,
ancorché non soggette a registrazione e dichiarazione ai fini Iva,
deve pertanto, tenersi conto nella determinazione della percentuale di
detraibilità di cui all'articolo 19 bis. Ciò premesso, si chiede di
sapere se ai sopra indicati fini il contribuente debba assumere
l'ammontare dei corrispettivi oppure un diverso importo, in
considerazione della particolarità dell'operazione di specie (ad
esempio, l' AGGIo per la rivendita dei generi di monopolio; il margine
per la rivendita di prodotti editoriali). Nella seconda ipotesi si
chiede di voler indicare quale sia l'importo da assumere per ciascuna
delle categorie delle operazioni indicate nel comma 1 dell'articolo
74, inclusa la rivendita di schede telefoniche, in relazione alla
quale si desidererebbe conoscere anche il criterio di
contabilizzazione agli effetti delle imposte sui redditi (aggio oppure
costi/ricavi) .Risposta. Le operazioni di cui all'articolo 74 primo
comma, del Dpr 633/72, assoggettate al regime Iva monofase (commercio
di generi di monopolio, commercio di tabacchi, commercio di schede
telefoniche, commercio di giornali eccetera) non limitano il diritto
alla detrazione dell'imposta anche se esse non sono soggette agli
obblighi di fatturazione, REGISTRAZIONE e dichiarazione. Pertanto, in
presenza di effettuazione anche di operazioni esenti non occasionali,
il rivenditore dei suddetti beni dovrà operare il calcolo del pro-rata
di detraibilità di cui all'articolo 19 bis del Dpr 633/72 computando
le suddette operazioni tra quelle che danno diritto alla detrazione
dell'imposta in base ai dati risultanti dalla propria contabilità
aziendale, anche se tali dati non verranno poi evidenziati nella
dichiarazione Iva. Le suddette operazioni ai fini del calcolo del pro-
rata devono essere computate in base al corrispettivo che, sulla base
degli accordi contrattuali, è dovuto al rivenditore. A seconda dei
casi questo può essere costituito da un aggio sulle vendite, ovvero
dall'intero prezzo di rivendita praticato al pubblico. Ai fini delle
imposte dirette, le operazioni di rivendita dei prodotti in questione
vanno contabilizzate a costi e ricavi. Assume quindi rilievo l'intero
corrispettivo della rivendita e non l' AGGIo».
ciao
Vittorio

stunat

unread,
Feb 12, 2008, 10:11:34 AM2/12/08
to
On 11 Feb, 18:24, "Dàvide" <davide...@libero.dallospam.it> wrote:
> "stunat" <n_albe...@virgilio.it> ha scritto nel messaggionews:12de93eb-85aa-4965...@s19g2000prg.googlegroups.com...

>
> > gli aggi si registrano " netti" fra gli esenti e annotando la stessa
> > certificazione rilasciata dall'ente.
> > st
>
> A me sembra di ricordare che per gli studi di settore ci vogliano i costi e
> i ricavi.
> Ciao

qua sopra
http://www.tabaccai.it/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=132
concordano con me.
ciao
st

stunat

unread,
Feb 12, 2008, 10:13:02 AM2/12/08
to
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