Di specifico trovi poco e principalmente in relazione alla posizione della compagnia assicurativa.
Di ufficiale, come detto, proprio nulla.
Alla fine si tratta di inquadrare la cosa da un punto di vista "giuridico".
Il pacchetto clienti è di "proprietà" della compagnia e ciò che viene richiesto all'agente subentrante è un "premio" per lo sfruttamento economico del "pacchetto clienti".
Nella banca dati di Eutekne ho trovato un solo articolo datato 2011.
http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=349654
Qualcosa, sempre cercando in internet, trovi qui:
http://www.isaonline.it/s/gestione/show-main-frame.inc.php?url=/mag/gestione_agenziale_1.html
dove nel paragrafo relativo all'indennità di rivalsa viene riportato:
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Da un punto di vista civilistico, pertanto, la rivalsa è una somma "una tantum" corrisposta alla mandante in contropartita, non tanto per l'acquisizione dell'azienda "agenzia", quanto per l'acquisizione del diritto di utilizzazione economica del portafoglio agenziale . Detto portafoglio resta di proprietà della mandante che lo concede in gestione all'Agente subentrante il quale, a sua volta, ne trae vantaggio economico nel corso del mandato .
Sulla natura della rivalsa, anche sotto l’aspetto fiscale, non c’è una uniformità di giudizi e quindi dovendo fare una scelta, ci sembra opportuno divulgare il parere del consulente fiscale del Sindacato nazionale agenti di assicurazione dott. Roberto Ciavorella, secondo il quale la rivalsa è un bene immateriale equiparabile all'avviamento di un'azienda; tutt'al più, è un bene immateriale trattandosi di un "diritto di concessione". Altri, erroneamente secondo il parere del consulente S.N.A., ritengono invece che la rivalsa debba considerarsi una spesa pluriennale .
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all'art. 68, stabilisce con quali criteri debbono essere ammortizzati i beni immateriali . L'ammortamento delle spese pluriennali è invece regolato dall'art. 74, 3° comma .
Il citato art. 68, al 2° comma, stabilisce che "Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione o degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio, sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge."
Poiché il mandato, in genere è concesso a tempo indeterminato, tale dispositivo non risulta di agevole applicazione, mancando il riferimento ad una durata certa . Ci si deve quindi riferire a quanto invece dispone il successivo 3° comma che stabilisce testualmente: "Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio, sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del valore stesso." Questa versione della norma è stata variata dalla finanziaria per il 1998 ; prima di detta variazione, le quote non dovevano superare un quinto del valore : cioè la rivalsa si spesava in 5 anni mentre ora si spesa in almeno 10 .
Se si optasse invece per una rivalsa equiparata ad una spesa pluriennale, si renderebbe applicabile il 3° comma dell'art. 74 che stabilisce :"Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio."
Questa norma risulterebbe inapplicabile alla rivalsa per due motivi: primo, perché la rivalsa è equiparabile all'avviamento oppure perché è un diritto di concessione; secondo, perché, pur volendola considerare una spesa pluriennale, non è possibile, con certezza, individuare il periodo in cui tale spesa produce effetti economici .
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nota che il riferimento al periodo di ammortamento è a 10 anni ma oggi è da intendersi per diciottesimi.