> Tuttavia, l’articolo 4 del DL n. 73 del 2021 (Decreto Sostegni bis) ha
> esteso il periodo di applicabilità del credito d’imposta relativo ai
> canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto
> d’azienda, di cui all’articolo 28 del Decreto Rilancio 1.
>
> Pertanto, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione
> entro il 31 dicembre 2021
> quindi per analogia direi pari data per il credito 2020.......
> --
Per le compensazioni non dovrebbero esserci limitazioni.
Sole 24 Ore
"Locazioni commerciali
Anche per quanto attiene il credito d’imposta sulle locazioni commerciali – nelle due versioni ex articolo 28 del Dl 34/20 ed articolo 4 del Dl 73/21, a cui va aggiunta anche la variante ex articolo 65 del Dl 18/20 (credito “botteghe e negozi”) – la possibilità di utilizzo risulta triplice: compensazione, cessione, e indicazione in dichiarazione dei redditi.
A proposito della cessione del credito a terzi, si ricorda che per il cessionario acquirente la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere usata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d’imposta può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.
Anche per il credito d’imposta locazioni 2021 (articolo 4 del Dl 73/2021) la cessione a terzi, da comunicarsi secondo quanto stabilito dal provvedimento 2021/22868 del 7 settembre scorso, va eseguita non oltre il 31 dicembre 2021. Da non dimenticare, infine, che l’utilizzo in compensazione anche per questa tipologia di credito non sembra prevedere una tempistica vincolante, come invece accade per il credito per gli adeguamenti degli ambienti di lavoro."