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RIMBORSO ASSICURATIVO - contabilizzazione

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Studio Gallotti

unread,
Apr 17, 2002, 12:56:26 PM4/17/02
to
La societa' XX ha tra i propri cespiti una autovettura da 40.000 euro
coperta da assicurazione KASKO
a seguito di incidente, vengono effettuate riparazioni per 35.000 euro che ,
nello stesso anno vengono risarcite dalla compagnia assicurativa.

Come contabilizzereste il tutto ?

1) senza far transitare l'operazione dal C.economico
decremento del cespite e contemporaneo credito verso assicurazione per
importo pari alla fattura di riparazione
- per il decremento
Crediti per rimborsi assicurativi a Immobilizzi Autovetture 35.000
- al ricevimento della fattura del meccanico
Immobilizzi Autovetture a Debiti v/ meccanico
- pagamento del meccanico
Debiti v/ meccanico a Banca
- accredito risarcimento assicurativo
Banca a Crediti per rimborsi assicurativi

2) facendola transitare in c. economico
Manutenzione riparazione automezzi a debiti v fornitori meccanico 35000
debiti verso fornitori meccanico a Proventi diversi risarcimenti
assicurativi 35000

La soluzione 1 oltre a sembrarmi più corretta non mi " sporca" il conto
economico e non mi crea problemi fiscali ( plafond 5% manutenzioni, irap
ecc..)
che ne pensate ?
che dicono i Sacri Testi ?

--
- grazie per le vs. dotte dissertazioni
Cordiali Saluti
studio.gal...@tin.it
--
-
Cordiali Saluti
studio.gal...@tin.it


Giuseppe Scolaro

unread,
Apr 17, 2002, 12:51:24 PM4/17/02
to
Il risarcimento assicurativo dovuto alla perdita o al danneggiamento del
bene costituisce realizzo di plusvalenza che deve transitare per il conto
economico, ai sensi dell'articolo 54 comma 1 lett c) DPR 917/86. Per contro
in applicazione della indeducibilità del bene autovettura ai sensi
dell'articolo 121-bis del medesimo disposto legislativo, la stessa sarà
tassata in rapporto alla percentuale di deducibilità dei costi afferenti la
vettura (deducibilità ammortamento).
Giuseppe Scolaro

"Studio Gallotti" <studio....@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:a9k8ma$3sc9f$1...@ID-86538.news.dfncis.de...

Studio Gallotti

unread,
Apr 17, 2002, 1:34:12 PM4/17/02
to
D'accordo per la norma FISCALE sul risarcimento assicurativo ma come risolvi
il problema del costo della riparazione ?

La iscrivi nelle manutenzioni ordinarie ( le quali superando la soglia del
5% saranno detraibili nell'anno in corso solo parzialmente)

La iscrivi a manutenzione straordinaria ( amm.le in 5 anni mentre la
plusvalenza viene tassata subito ) ?

La iscrivi ad incremento del cespite ? (falsando il reale valore delle
immobilizzazioni indicate a bilancio ?

o .....

grazie

--
-
Cordiali Saluti
studio.gal...@tin.it

"Giuseppe Scolaro" <g.sc...@studiosefi.it> ha scritto nel messaggio
news:a9k96v$nkq$1...@fe1.cs.interbusiness.it...

Giuseppe Scolaro

unread,
Apr 17, 2002, 1:38:37 PM4/17/02
to
Il Principio contabile n. 16 stabilisce che le spese di riparazione non
devono essere capitalizzate, ma imputate per intero al conto economico
nell'esercizio in cui sono sostenute e sono deducibili nei limiti previsti
dall'articolo 67, 7° comma (5%). Se il risarcimento è contabilizzato nello
stesso esercizio si genera una plusvalenza tassata nei limiti del rapporto
di deducibilità del bene (iscrizione voce E.20 conto economico). Se
incassata nell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la spesa di
manutenzione costituisce sopravvenienza attiva.
Scegli tu che comportamento tenere .....

Giuseppe Scolaro

"Studio Gallotti" <studio....@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:a9kar8$3spe8$1...@ID-86538.news.dfncis.de...

Sal Siccia

unread,
Apr 18, 2002, 4:07:24 AM4/18/02
to
Altro componente straordinario di reddito.
Forzatamente "sopravvenienza".

Nella neutralità complessiva, l'operazione incide in bilancio per la sola
franchigia:
- Manutenzioni da risarcire a Fornitori
- Cassa a Rimborsi assicurativi

Manutenzioni meno rimborso = costo eventuale (franchigia ass.va o altro)

SS


"Giuseppe Scolaro" <g.sc...@studiosefi.it> ha scritto nel messaggio
news:a9k96v$nkq$1...@fe1.cs.interbusiness.it...

Sal Siccia

unread,
Apr 18, 2002, 5:06:04 AM4/18/02
to
> Il risarcimento assicurativo dovuto alla perdita o al danneggiamento del
> bene costituisce realizzo di plusvalenza che deve transitare per il conto
> economico, ai sensi dell'articolo 54 comma 1 lett c) DPR 917/86.

COMMA ABROGATO

Leggasi invece l'art. 55 comma 3 lett. a)

ao

Valerio Bergamini

unread,
Apr 18, 2002, 4:03:00 PM4/18/02
to
"Studio Gallotti" <studio....@tin.it> ha scritto:

>La societa' XX ha tra i propri cespiti una autovettura da 40.000 euro
>coperta da assicurazione KASKO
>a seguito di incidente, vengono effettuate riparazioni per 35.000 euro che ,
>nello stesso anno vengono risarcite dalla compagnia assicurativa.
>
>Come contabilizzereste il tutto ?
>

>2) facendola transitare in c. economico


>Manutenzione riparazione automezzi a debiti v fornitori meccanico 35000
>debiti verso fornitori meccanico a Proventi diversi risarcimenti
>assicurativi 35000

Forse 2)

Il Sole 24 Ore domenica 15 novembre 1998, pagina 98 A cura di: Arena
Un design per interni, titolare di reddito di lavoro autonomo, ha
avuto un incidente stradale riportando danni all'auto che costituisce
bene strumentale per l'attivita`. A fronte del danno subito ha
versato 8.874.924 lire (lire 7.395.770 + Iva 20%) alla ditta che ha
provveduto alla riparazione dell'auto e ha ottenuto un rimborso di
lire 7.050.000 dall'assicurazione. Ai fini fiscali, per la
determinazione del reddito, si chiede quanto segue:
1) L'importo delle riparazioni - Iva compresa - potra` essere
dedotto in misura pari al 50% dal reddito?
2) L'importo del rimborso ottenuto dall'assicurazione sara` tassato
quale ricavo ai sensi dell'articolo 53 comma 1 - lettera D - del
Tuir?
Se cosi` non fosse si prega di indicare il comportamento da seguire
ai fini fiscali, tanto per le riparazioni che per il rimborso
ottenuto. [88008]
Paolo Bianchi - BETTONA
-----
Il risarcimento assicurativo percepito dal lettore configura una
sopravvenienza attiva non tassabile, in quanto l'articolo 50 del Tuir
non prevede le sopravvenienze come componenti del reddito di lavoro
autonomo.
Per contro, l'intero importo sostenuto per la riparazione dell'auto
costituisce spesa deducibile secondo le regole fissate dall'articolo
121 bis del Tuir.
Al riguardo le istruzioni ministeriali per la compilazione del
modello Unico 98 precisano che le spese di manutenzione e riparazione
afferenti i veicoli soggetti al regime di deducibilita` parziale,
"distintamente rilevate concorreranno nella misura del 50% alla
formazione dell'ammontare massimo deducibile nell'esercizio (5% del
plafond) e dell'eccedenza deducibile per quinti nei successivi
esercizi".


Studio Gallotti

unread,
Apr 19, 2002, 3:03:39 PM4/19/02
to
oK PER LA PLUSVALENZA ..ma il punto dolente è l'iscrizione della riparazione
tra le manutenzioni.... con le conseguenze del limite di deducibilita dell'
art 67 comma 7 TUIRR ( limite 5%)

Peraltro nel caso di specie il mezzo è andato completamente distrutto (
tanto per dare un'idea per un costo di acquistooi 68000 ed un valore di
bilancio al netto amm.ti di 51.000 ho speso ( e ottenuto per risarcimento
assicurativo) 60.000.!!


Sottopongo quindi la (mia personale) ipotesi di soluzione al problema
riepilogando alcuni dati :

Autovettura acq. Nel 2000 costo 68.000 - al 31/12/2000 risultava
ammortizzata per 17.000
e quindi iscritta a bilancio per un valore residuo di 51.000)
la quota fiscalmente detraibile è il 27,75% del costo (17.500/68000)
Il Mezzo era coperto da assicurazione Kasko

L'entità del danno ( che considero a decremento del cespite e non come
manutenzione ) viene valutato in 60.000 ( = pari al costo per la rimessa in
pristino dell'autovettura )
Di fatto l'auto dopo l'incidente è andata completamente distrutta ed è
risultata inidonea alla circolazione.
Il decremento al cespite non può ovviamente superare il valore residuo
(51.000)
dopo tale decremento il valore residuo del bene è pari a zero o a una
lira.
La "riparazione" viene quindi considerata come costo incrementativo delle
immobilizzazioni (non avendo carattere ordinario)

Tale modalità di contabilizzazione ( sottoindicata) si caratterizza per :
a) non deforma la rappresentazione corretta e veritiera del conto economico
, che, relativamente alla "gestione ordinaria " o valore della produzione
non viene influenzato da un onere e/o provento di carattere eccezionale
,estraneo al normale ciclo produttivo .
La riparazione o meglio la rcostruzione totale di un auto ( inidonea alla
circolazione) non rappresenta certamente una manutenzione o riparazione
ordinaria volta invece al mantenimento in normale efficienza del mezzo.

b) Rispetta il criterio di competenza temporale

c) rispetta il dettato fiscale dell' art 54 tuirr ( iscriz plusvalenze)

scritture in PD

1) PERDITA DEL BENE PER INCIDENTE (AL MAX PUO' RAGGIUNGERE IL VALORE
RESIDUO)

E.21.3.C ONERI STRAORDINARI - svalutazione insussistenze di attività
iscritte in bilancio 51.000
di cui quota detraibile 13.127 di cui quota indetraib 37.873
a
B.II.4 Immobilizzazioni materiali - Autovett 51.000
Immobilizzazioni autov. meno fdo amm.to immobilizazioni autovett

a qs punto il valore residuo del bene è zero


2) insorgere del credito verso l'assicurazione per il risarcimento

C.II.5 Crediti verso assicurazioni 60.000
a
E.20.2.d Indennita (plusvalenze) conseguite a titolo di risarcim anche
assicurativo 60.000
di cui quota fiscalm rilevante 15.444 di cui quota fiscalm
irrilivenate 44.556


3) Fattura meccanico carrozziere per riparazioni (+ iva indetraibile)

B.II.4 Immobilizzazioni materiali Autovett - 60.000
a
D.6. Debiti v/ fornitori 60.000
Immobilizzazioni auto a Meccanico e carrozziere


segue pagamento fornitore e incasso risarcimento assicurativo .....


attendo vs. gradite critiche
Grazie

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