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prescrizione contributi inps gestione separata

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Antonio

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Jul 15, 2019, 4:15:19 AM7/15/19
to
la Cassazione ha stabilito che la prescrizione dei 5 anni decorre dal
termine di pagamento dei contributi dovuti.
un ingegnere che ha iniziato l'attività nel 2013 e ha deciso in ritardo
di iscriversi ad inarcassa, ha ricevuto la richiesta dall'inps per il
pagamento dei contributi per quell'anno.
nel frattempo lui si è trasferito in Austria, ma qualcuno qui in Italia
dove viveva gli ha ritirato la raccomandata dell'inps e lui ce l'ha
girata per sapere cosa fare.
la scadenza del pagamento per quell'anno era il 7 luglio con la solita
proroga da studi di settore.
la lettera inps è datata 21 giugno 2019 ma stiamo verificando quando è
stata ritirata la raccomandata.

se non fossero decorsi i 5 anni, e considerato che il soggetto in
questione ora vive in Austria, voi cosa gli consigliereste? di far
finta di niente? si tratta di 5.000 euro fra contributi e sanzioni

Antonio

unread,
Jul 15, 2019, 5:11:16 AM7/15/19
to
Il 15/07/2019, Antonio ha detto :
ci comunica ora che la raccomandata è stata ritirata in posta da lui
stesso il 13 luglio 2019, perchè era in Italia per vendere la casa (era
di proprietà, non inquilino).
non avendo più la "strisciata" del postino siamo andati a vedere online
la cronologia di quella raccomandata e risulta "in consegna" il 5
luglio 2019 (venerdì), quando il postino non ha trovato nessuno a casa,
disponibile per il ritiro "dal 10 luglio 2019", ritirata in posta il 13
luglio 2019.
a vs parere quale data rileva?

Luigi

unread,
Jul 15, 2019, 5:40:34 AM7/15/19
to
Il 15/07/2019 11:11, Antonio ha scritto:
>
> ci comunica ora che la raccomandata è stata ritirata in posta da lui
> stesso il 13 luglio 2019, perchè era in Italia per vendere la casa (era
> di proprietà, non inquilino).
> non avendo più la "strisciata" del postino siamo andati a vedere online
> la cronologia di quella raccomandata e risulta "in consegna" il 5 luglio
> 2019 (venerdì), quando il postino non ha trovato nessuno a casa,
> disponibile per il ritiro "dal 10 luglio 2019", ritirata in posta il 13
> luglio 2019.
> a vs parere quale data rileva?

13/07/2019 data di ritiro della raccomandata. Direi che è prescritta :)

Ciao.

Aglians

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Jul 15, 2019, 6:00:57 AM7/15/19
to
Mah, mi sembra che la prescizione si blocchi nel momento in cui viene
spedita.

Antonio

unread,
Jul 15, 2019, 6:12:00 AM7/15/19
to
Aglians ha detto questo lunedì :
ho cercato un po' online e leggo anch'io che rileva la data di ritiro
effettivo in posta se avviene entro i 10 giorni dalla data del
"tentativo" di consegna.

perchè dici che rileva la spedizione? con gli avvisi di accertamento e
quant'altro non rileva sempre la notifica?

Antonio

unread,
Jul 15, 2019, 6:12:27 AM7/15/19
to
Luigi ha usato la sua tastiera per scrivere :
è quello che sembra anche a me, sto approfondendo....

Giulia

unread,
Jul 15, 2019, 7:33:00 AM7/15/19
to
A me la prescrizione il giudice in primo grado non la ha passata(dovrebbe essere la solita storia della dichiarazione a settembre
già smontata in cassazione ma ormai sono 4 mesi che aspettiamo le motivazioni roba da ricorso alla corte europea),
quell'accertamento lo abbiamo saldato e stralciato, alla fine qualche euro in meno che pagare tutto e subito 5 anni fa all'
arrivo dell'avviso di addebito.

Per i prossimi 4 avvisi di addebito (tutti in ritardo) ci stiamo attrezzando per la cassazione ma sono bloccati alla commissione
regionale da 2-3 anni quindi per i prossimi 10 anni poco da riferire.

Giulia

Antonio

unread,
Jul 16, 2019, 4:48:40 AM7/16/19
to
Il 15/07/2019, Aglians ha detto :
a parere dell'avvocato con cui collaboro, il fatto di averla ritirata
prima che tornasse al mittente, la rende valida fin dalla data di primo
tentativo del postino, ovvero 5 luglio.

però ora scopro e ricordo che il soggetto in questione era nel regime
dei minimi e al primo anno d'attività per il 2013. minimo o no, non era
soggetto a studi di settore anche per quest'ultimo motivo.
la proroga all'epoca (come quest'anno) valeva anche per i minimi non
soggetti a studi?
in caso contrario la scadenza resterebbe ferma al 16 giugno e sarebbe
salvo....

il cliente comunque sta valutando se ignorare l'avviso visto che ormai
risiede all'estero...

Antonio

unread,
Jul 16, 2019, 4:57:45 AM7/16/19
to

Alfonso

unread,
Jul 16, 2019, 6:45:16 AM7/16/19
to
Ti segnalo articolo sul Sole 24 ore di oggi, 16 luglio 2019, a pagina 23: "Niente Inps per l’attività con Albo. La Corte d’appello di Palermo non si uniforma alla Cassazione"

Antonio

unread,
Jul 16, 2019, 6:58:17 AM7/16/19
to
Sembra che Alfonso abbia detto :
ti ringrazio. però nel caso specifico questo ha iniziato l'attività in
attesa di iscriversi a inarcassa.
"nelle more" ha lavorato per un anno senza nessuna copertura
previdenziale, non per concessione di inarcassa o del suo albo,
semplicemente doveva lavorare....
poi nel 2014 ha chiesto l'iscrizione retroattiva ma non gliel'hanno
concessa.
morale, il 2013 è rimasto scoperto.

dr. Lizard

unread,
Jul 16, 2019, 8:30:08 AM7/16/19
to
Mi risulta che la prescrizione è bloccata dalla data dell'invio da parte
dell'ufficio.
Anche perchè il diritto deve essere speculare a quello del contribuente.
E anche perché l'ufficio non può essere in balia dell'aleatorietà del
sistema postale per la notifica degli atti.

Tutti i pippotti sul ritiro servono per stabilire il termine per
l'eventuale opposizione.

casanmaner

unread,
Jul 16, 2019, 9:09:51 AM7/16/19
to
Vero anche se questa applicazione, che ha un senso per i termini processuali, da dove nasce la questione della distinzione tra termine per il notificate e termini per i destinatario, comporta che in realtà, per gli atti di accertamento, i cui termini non hanno natura processuale ma sostanziale, lascino il contribuente in "balia dell'aleatorietà del sistema postale per la notifica degli atti".

Ad es. gli atti di accertamento devono essere notificati entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tale limite è posto a tutela del contribuente (e non tanto dell'AdE) perché occorre che la sua posizione giuridica, trascorso un determinato termine, si consideri definitiva di fronte al fisco.
Ma in realtà al 31/12 tale definitività non c'è perché in teoria l'atto potrebbe essergli notificato solo successivamente.
Quindi ad es. il contribuente dovrà deve conservare la documentazione fiscale oltre il 31/12 perché se lo fa anche solo il giorno 1/1 ben potrebbe ricevere la notifica di un accertamento e non potersi difendere.
Poiché qui si tratta di una termine sostanziale (e non processuale) civiltà vorrebbe che tutto il processo di notifica, e cioé con riferimento al destinatario, si perfezioni ENTRO la data di dedadenza dei poteri da parte degli uffici.

Purtroppo è stata fatta applicazione, a mio parere distorta, di una sentenza di Corte Costituzionale che poi ha mosso tutto un filone giurisprudenziale e che infine per gli atti tributari ha visto anche riconoscimento giuridico.

Ma personalmente la ritengo una "barbarie" per la differente natura dei termini e degli atti a cui si fa riferimento.

Alfonso

unread,
Jul 16, 2019, 9:11:28 AM7/16/19
to

> Mi risulta che la prescrizione è bloccata dalla data dell'invio da parte
> dell'ufficio.
> Anche perchè il diritto deve essere speculare a quello del contribuente.
> E anche perché l'ufficio non può essere in balia dell'aleatorietà del
> sistema postale per la notifica degli atti.
>
> Tutti i pippotti sul ritiro servono per stabilire il termine per
> l'eventuale opposizione.

Esatto, per il notificante la notifica si considera perfezionata nella data di spedizione e non in quella di ricezione.

Sulla prescrizione potresti però provare ad invocare il fatto che la proroga del versamento delle imposte non abbia effetto sui termini di versamento dei contributi. Ricordo addirittura un paio di circolari della stessa Inps che affermavano ciò.

Antonio

unread,
Jul 16, 2019, 9:18:14 AM7/16/19
to
Alfonso ha spiegato il 16/07/2019 :
sui documenti ricevuti è l'inps stesso che conteggia gli interessi dal
7 luglio 2014.
alla fine da quando esistono le proroghe a causa degli sds tutti i
versamenti collegati sono andati in proroga, inps compreso

dr. Lizard

unread,
Jul 16, 2019, 11:58:27 AM7/16/19
to
Il 16/07/2019 15:09, casanmaner ha scritto:
> Poiché qui si tratta di una termine sostanziale (e non processuale) civiltà vorrebbe che tutto il processo di notifica, e cioé con riferimento al destinatario, si perfezioni ENTRO la data di dedadenza dei poteri da parte degli uffici.

Concordo. Ma ahimé siamo in un mondo dove le "barbarie" si svolgono
all'ordine del giorno

Alfonso

unread,
Jul 17, 2019, 8:55:17 AM7/17/19
to

> Vero anche se questa applicazione, che ha un senso per i termini processuali, da dove nasce la questione della distinzione tra termine per il notificate e termini per i destinatario, comporta che in realtà, per gli atti di accertamento, i cui termini non hanno natura processuale ma sostanziale, lascino il contribuente in "balia dell'aleatorietà del sistema postale per la notifica degli atti".
>
> Ad es. gli atti di accertamento devono essere notificati entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
> Tale limite è posto a tutela del contribuente (e non tanto dell'AdE) perché occorre che la sua posizione giuridica, trascorso un determinato termine, si consideri definitiva di fronte al fisco.
> Ma in realtà al 31/12 tale definitività non c'è perché in teoria l'atto potrebbe essergli notificato solo successivamente.
> Quindi ad es. il contribuente dovrà deve conservare la documentazione fiscale oltre il 31/12 perché se lo fa anche solo il giorno 1/1 ben potrebbe ricevere la notifica di un accertamento e non potersi difendere.
> Poiché qui si tratta di una termine sostanziale (e non processuale) civiltà vorrebbe che tutto il processo di notifica, e cioé con riferimento al destinatario, si perfezioni ENTRO la data di dedadenza dei poteri da parte degli uffici.
>
> Purtroppo è stata fatta applicazione, a mio parere distorta, di una sentenza di Corte Costituzionale che poi ha mosso tutto un filone giurisprudenziale e che infine per gli atti tributari ha visto anche riconoscimento giuridico.
>
> Ma personalmente la ritengo una "barbarie" per la differente natura dei termini e degli atti a cui si fa riferimento.

Sono perfettamente d'accordo con la tua posizione del punto di vista giuridico. Purtroppo bisogna scontrarsi con le assurde interpretazioni pro-fisco della giurisprudenza. Ti dico di più se il sistema della giustizia tributaria funzionasse un po' meglio e fosse meno "servo" del gettito e un po' più indipendente proverei anche a ricorrere sulla base delle tua argomentazioni (che condivido pienamente in punto di diritto) nonostante le sentenze di cassazione di segno contrario. Purtroppo per come stanno ad oggi le cose so già che un ricorso su queste basi sarebbe rigettato al 99% con anche un'altissima probabilità di condanna alla spese.
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