Vero anche se questa applicazione, che ha un senso per i termini processuali, da dove nasce la questione della distinzione tra termine per il notificate e termini per i destinatario, comporta che in realtà, per gli atti di accertamento, i cui termini non hanno natura processuale ma sostanziale, lascino il contribuente in "balia dell'aleatorietà del sistema postale per la notifica degli atti".
Ad es. gli atti di accertamento devono essere notificati entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tale limite è posto a tutela del contribuente (e non tanto dell'AdE) perché occorre che la sua posizione giuridica, trascorso un determinato termine, si consideri definitiva di fronte al fisco.
Ma in realtà al 31/12 tale definitività non c'è perché in teoria l'atto potrebbe essergli notificato solo successivamente.
Quindi ad es. il contribuente dovrà deve conservare la documentazione fiscale oltre il 31/12 perché se lo fa anche solo il giorno 1/1 ben potrebbe ricevere la notifica di un accertamento e non potersi difendere.
Poiché qui si tratta di una termine sostanziale (e non processuale) civiltà vorrebbe che tutto il processo di notifica, e cioé con riferimento al destinatario, si perfezioni ENTRO la data di dedadenza dei poteri da parte degli uffici.
Purtroppo è stata fatta applicazione, a mio parere distorta, di una sentenza di Corte Costituzionale che poi ha mosso tutto un filone giurisprudenziale e che infine per gli atti tributari ha visto anche riconoscimento giuridico.
Ma personalmente la ritengo una "barbarie" per la differente natura dei termini e degli atti a cui si fa riferimento.