grazie
di fatto è un estratto conto delle spettanze di chi lo emette
se esponi anche l'iva è una fattura
la fattura pro forma è una non - fattura che è compilata come la
fattura
senza contenere i dati che la caratterizzerebbero come tale ( numero
progressivo e data di emissione ). in genere è una notula
professionale inviata senza gli elementi di cui sopra poichè vengono
immessi al momento del ricevimento del pagamento.
Serve solo per presentare il conto al cliente.
L'emittente è soggetto al criterio di cassa.
ciao
stunat
grazie per le risposte, ma qualcuno sa indicarmi la normativa che
disciplina la fattura proforma?
non c'è disciplina ad hoc.
semplicemente non esiste come documento dal punto di vista fiscale.
ciao
st
diciamo così :
fai la fattura
non metti i dati di emissione
non metti la iva
indichi ( a parte) + iva e - RA
scrivi fattura ( nota- notula) pro forma
la spedisci
incassi
completi dei dati di data e numerazione
aggiungi la iva
togli la RA
e spedisci la fattura ( finalmente!!!) al cliente
ciao
st
Io di solito appongo sotoo la'vviso questa dicitura:
"La fattura verrà emessa all'atto della riscossione, ai sensi dell'art.
6 del D.P.R. 633 del 26/10/1972."
Annalisa
>
> Io di solito appongo sotoo la'vviso questa dicitura:
> "La fattura verrà emessa all'atto della riscossione, ai sensi dell'art.
> 6 del D.P.R. 633 del 26/10/1972."
> Annalisa
già...giusto. questo però mi fa sorgere una domanda: è corretto il
comportamento di chi incassa in data x ed emette fattura in data x
+n???
in realtà l'iva diventa esigibile in data del pagamento...o no?
l'emissione della parcella deve essere fatta al momento dell'incasso.
Può però capitare che (ad esempio se si emettono riba) il cliente
paghi la riba il 02 ma al professionista venga accreditata X giorni
dopo. In questo caso, secondo me, l'obbligo nasce al momento in cui si
viene a conoscenza dell'importo accreditato, anche se alla fine
l'importate è che l'incasso sia il mese stesso dell'accredito..mica mi
metteranno in galeria per 5 giorni di ritardo nell'emissione della
parcella...(almeno spero..l'importante è che non stia a fianco alla
cella di Corona..).
Annalisa
il problema è proprio questo...spesso le riba sono a fine mese e
l'accredito avviene necessariamente nel mese successivo.
senza poi considerare quante volte a fine anno vengono fatte pro-forma
pagate entro il 31/12 e fatturate in data anno successivo...in
generale però come data di pagamento vale (varrebbe?) l'ordine
irrevocabile (che nel caso di riba coincide con il termine della
giornata applicativa bancaria) e non tanto, direi, la data in cui il
pagato viene in possesso del denaro...anche perchè il pagante riceve
quietanza entro le 8 ore lavorative successive (rendicontazioni di cc
on line) e la cosa non è molto diversa della deducibilità de pagamenti
effettuati con carta di credito al 31/12 (che vengono effetivamente
addebitati al pagante l'anno successivo...)
per l'azienda in fase di chiusura bilancio c'è un carico di lavoro
extra (fatture da ricevere, appostazione di un anticipo a fornitore-
perchè il saldo banca è addebitato dell'importo-storno fatture da
ricevere, registrazioni provvisorie (pro forma) che devono essere rese
confermate in esercizio successivo -con problemi di riprotocollazione
ecc-) per nulla...
senza considerare l'evidenza delle ritenute operate relative a fatture
emesse in anno solare successivo...
ovviamente tralascio i commenti dei revisori....:-/..
i peggiori sono gli avvocati...;-))))))
satoshi wrote:
> il problema è proprio questo...spesso le riba sono a fine mese e
> l'accredito avviene necessariamente nel mese successivo.
> senza poi considerare quante volte a fine anno vengono fatte pro-forma
> pagate entro il 31/12 e fatturate in data anno successivo...in
> generale però come data di pagamento vale (varrebbe?) l'ordine
> irrevocabile (che nel caso di riba coincide con il termine della
> giornata applicativa bancaria) e non tanto, direi, la data in cui il
> pagato viene in possesso del denaro...anche perchè il pagante riceve
> quietanza entro le 8 ore lavorative successive (rendicontazioni di cc
> on line) e la cosa non è molto diversa della deducibilità de pagamenti
> effettuati con carta di credito al 31/12 (che vengono effetivamente
> addebitati al pagante l'anno successivo...)
conta la data, per l'emissione della fattura, di quando l'emittente la riba
viene a conoscenza dell'accredito della stessa sul suo conto.
>
> per l'azienda in fase di chiusura bilancio c'è un carico di lavoro
> extra (fatture da ricevere, appostazione di un anticipo a fornitore-
> perchè il saldo banca è addebitato dell'importo-storno fatture da
> ricevere, registrazioni provvisorie (pro forma) che devono essere rese
> confermate in esercizio successivo -con problemi di riprotocollazione
> ecc-) per nulla...
>
non ho capito che intendi per registrazioni provvisorie del proforma? mica
si registra, il proforma non è altro che estratto conto delle competenze
spettanti a qualcuno..
> senza considerare l'evidenza delle ritenute operate relative a fatture
> emesse in anno solare successivo...
non fa nulla, questo non è un problema
saluti
ponziopilato wrote:
>>
>> senza considerare l'evidenza delle ritenute operate relative a
>> fatture emesse in anno solare successivo...
>
> non fa nulla, questo non è un problema
>
vedere ctp novara sez VI sent. 317 07/12/1999
nel caso in cui il committente operi la ritenuta all'atto del pagamento
mentre l'effettivo incasso del corrispettivo avvenga nell'esercizio
successivo, è legittimo e corretto che le dichiarazioni di imposta del
sostituto e percipiente non coincidano.
i giudici hanno ritenuto corretto il comportamento del contribuente che ha
imputato al 1992 (anno trattato nella sentenza) la ritenuta operata e
certificata per detto anno e dichiarato il reddito percepito secondo il
principio di cassa e cioè nel 1993.
Articolo 22, comma 1, TUIR
Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano
nell'ordine: a)
l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalità
di cui all' articolo 165;
b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;
c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.
Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si
scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state
operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e
imprese indicate nell' articolo 5 si scomputano, nella
proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati
o partecipanti
>
> conta la data, per l'emissione della fattura, di quando l'emittente la riba
> viene a conoscenza dell'accredito della stessa sul suo conto.
>
c'è prassi/giurisprudenza per questo? l'accredito sul conto è
condizionato alle condizioni che la banca applica al cliente (gg banca
e calcolo gg valuta) che, nei fatti sono un costo del servizio di
incasso effetti bancabili...altrimenti tutti i pagamenti dovrebbero
essere fatti con la condizione della valuta a favore del beneficiario
per non incorrere nel rischio di interessi moratori per ritardato
pagamento...la cosa che mi torna poco (ma, devo ammettere, non ho mai
approfondito nulla in merito...e ho approfittato del post per
chiarirmi il tutto) è che nel caso, ad esempio, di un pagamento
tramite bollettino postale il momento del pagamento coincide con
l'accettazione dello stesso allo sportello...dovrebbe essere diverso
per le riba? a meno di non dire che quando art 6 dpr iva si parla di
momento di pagamento si intendano due momenti diversi per il pagatore
e per il pagato.
>
> > per l'azienda in fase di chiusura bilancio c'è un carico di lavoro
> > extra (fatture da ricevere, appostazione di un anticipo a fornitore-
> > perchè il saldo banca è addebitato dell'importo-storno fatture da
> > ricevere, registrazioni provvisorie (pro forma) che devono essere rese
> > confermate in esercizio successivo -con problemi di riprotocollazione
> > ecc-) per nulla...
>
> non ho capito che intendi per registrazioni provvisorie del proforma? mica
> si registra, il proforma non è altro che estratto conto delle competenze
> spettanti a qualcuno..
>
c'è da considerare che nella pratica spesso i sistemi gestionali
complessi delle aziende (erp, per intenderci) richiedono una "pezza
contabile" per effettuare il pagamento...la pro-forma viene quindi
registrata come una fattura a stato "provvisorio" (status dei dati sul
db) cosa che permette il pagamento delle relativa scadenza, il
correlativo giroconto nel modulo ritenute, l'aggiornamento della
contabilità geastionale ecc...
quando la fattura viene effettivamente ricevuta la registrazione della
pro-forma viene passata a stato "confermato" aggiornando le date
(documento, registrazione, protocollo, competenza iva...)...se il
tutto avviene nel medesimo mese (o meglio, esercizio) no
prob...altrimenti, proprio perchè hai cmq l'uscita di cassa ma non la
fattura del servizio devi rilevare l'anticipo (e ugualmente non hai la
fattura di acconto- che dovrebbe, come la fattura prof..essere emessa
in data coincidente con il pagamento...)
quello che volevo "rilevare" è come, mentre al prof non cambia nulla 5
gg più o meno, per le aziende spesso questo differimento dei tempi ha
un "costo" in fase di chiusura non indifferente...e anche dopo,
quando arrivano i revisori..
cmq, giusto per fare meno il "farmacista" ;-D , se la conoscenza del
pagamento (riba, bonifico, contanti, assegno) avviene nel mese x, è
corretta l'emissione fattura nel mese x+1?
ciaoo
sat
satoshi wrote:
> On 3 Mag, 15:32, "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> wrote:
>
>>
>> conta la data, per l'emissione della fattura, di quando l'emittente
>> la riba viene a conoscenza dell'accredito della stessa sul suo conto.
>>
>
> c'č prassi/giurisprudenza per questo?
č cosě.. fai una ricerca in internet magari..
se uno mi fa un bonifico oggi (io parlo dal mio punto di vista,
professionista che va per cassa) e mi telefona e mi dice "guarda ti ho fatto
il bonifico" oppure mi manda via fax l'ordine impartito alla sua banca,
beh.. per me conta la data dell'accredito sul mio conto corrente, č quella
la data che fa fede per me
leggi il commento alla sentenza ctp novara.. piu chiaro di cosi
ciao
premesso che, malgrado lo possa sembrare, non voglio fare il bastian
contrario o altro.
La sentenza ctp ha senso ma non entra nel merito, ad esempio, della
data fattura. Vero è che nel 99.9999% dei casi non esiste
professionista che emetta fattura senza prima essere pagato, ma, nella
sostanza, si limita a giustificare che ci possa essere un
disallineamento tra il sostituto ed il sostituito.
quello che mi domando io è se questo disallineamento ci possa essere
tra creditore e debitore iva. Insomma, se effettuo un pagamento ad un
professionista il 20/12 e al 31/12 non mi ha ancora emesso la fattura
malgrado i soldi li abbia presi, sono nel giusto se mi emetto
autofattura sostitutiva?
perchè è vero che il diritto alla detrazione ex art 19 sorge nel
momento in cui l'imposta diviene esigibile ex art 6 e che questo per i
servizio coincide con il pagamento ma lo stesso si perfeziona con la
fattura e se chi riceve il pagamento emette fattura quando fa comodo a
lui...
In ultimo, ma sempre, ci tengo a precisarlo, senza intenti polemici
personali: il ritenere il pagamento effettuato allorquando l'importo è
accreditato sul mio conto mi sembra in contrasto (ragionando per
analogia) con quanto affermato nella risoluzione 77 del 23/04 (fermo
considerando la non revocabilità del mandato di pagamento alla banca e
assimilandola a quanto nella risoluzione riferita ex art 1270 cc)
grazie per l'attenzione
ciao
sat
scherzerai, ma quale autofattura sostitutiva
> perchè è vero che il diritto alla detrazione ex art 19 sorge nel
> momento in cui l'imposta diviene esigibile ex art 6 e che questo per i
> servizio coincide con il pagamento ma lo stesso si perfeziona con la
> fattura e se chi riceve il pagamento emette fattura quando fa comodo a
> lui...
>
se lo fa perchè gli fa comodo sbaglia.. se ricevo i soldi oggi la fattura va
emessa in data OGGI
> In ultimo, ma sempre, ci tengo a precisarlo, senza intenti polemici
> personali: il ritenere il pagamento effettuato allorquando l'importo è
> accreditato sul mio conto mi sembra in contrasto (ragionando per
> analogia) con quanto affermato nella risoluzione 77 del 23/04 (fermo
> considerando la non revocabilità del mandato di pagamento alla banca e
> assimilandola a quanto nella risoluzione riferita ex art 1270 cc)
>
quella ris tratta il pagamento con carta di credito e non fa altro che
ribadire quanto già si sapeva ..
io pago oggi con carta di credito e mi viene detratto l'importo dal conto
tra 30 gg..
ma io ho pagato oggi, il fornitore ha preso oggi i soldi..al di la del
successivo rapporto tra me e l'emittente la carta di credito, io il costo lo
sostengo oggi.
la sentenza parla di compenso legittimamente dichiarato nel 1993, anno
successivo a quello in cui il fornitore ha pagato.
no, il fornitore non ha preso i soldi oggi: il fornitore, esattamente
come tu quandi ricevi l'accredito, prende i soldi quando la sua banca
glielo comunica date le condizioni stabilite da un contratto che non
riguarda colui che ha pagato, ed è su questo che io sto
"dibattendo".Se esistano due distinti momenti di pagamento, uno per il
pagatore ed uno per il pagato.
La risoluzione non dice che il pagatore ha un costo perchè il
fornitore ha preso i soldi ma perchè il suo delegato (del pagatore) al
pagamento gli ha emesso ricevuta liberatoria della sua obbligazione -
non diversa dal ritiro effetti in banca o dalla ricevuta di pagamento
di un bollettino postale (che per la cronaca, viene comunicato al
beneficiario anche 70 gg dopo il pagamento effettivo....)
Quindi, in sostanza, considerato che l'art 6 parla di momento di
pagamento, esiste un documento di prassi che dica che questo momento
coincide con quello del pagatore piuttosto che con quello del pagato?
Per quanto visto sopra (sentenza ctp e ris 77) mi sembra ammissibile
che possano essere distinti, quello che non so è quale tra i due
prevalga.
ciao
sat