Il 19/07/2012 17.37, Conte Oliver ha scritto:
> On Wed, 18 Jul 2012 20:22:13 +0200, Luigi Siciliano
> <
l...@luigisiciliano.it> wrote:
>
>> Ho trovato che la legge finanziaria 2007 ha disposto il pagamento delle
>> imposte ipotecarie e catastali nei trasferimenti immobiliari o di
>> aziende dotate di immobili
>
> Qui non trasferisci n� immobili n� aziende con immobile; solo una
> quota di una societ�; l'immobile � della societ� e tale resta.
Mi sono espresso male, intendevo dire: nelle successioni nel cui attivo
ci sono aziende con immobili, infatti l'art. 25 del D.Lgs 346/1990 T.U.
Successioni al 4 comma recita:
4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di
immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a
parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito
di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8
agosto 1985, n. 443, e dall'art. 230- bis del codice civile,
l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti e'
ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per
cento della parte del loro valore complessivo non superiore a lire
duecentomilioni, a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare
artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata
autenticata di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per questo la funzionaria dell'ade sosteneva l'accertamento.