"Antonio" <
megat...@hotmail.com> ha scritto
La ritenuta d'acconto del 20% si applica sui redditi da lavoro autonomo, non
sui redditi d'impresa.
Ciò premesso, l'eventuale attività di consulenza svolta dall'agente di
commercio (produttore di reddito d'impresa per definizione, in quanto
iscritto al Registro delle imprese) non dovrebbe scontare, imho, la ritenuta
d'acconto del 20%.
Può darsi, tuttavia, che il contribuente voglia tenere separate le due
attività: attività di agenzia svolta in regime di piccolo imprenditore da
una parte; attività di consulenza svolta in regime professionale dall'altra.
In tale ultimo caso, che giustificherebbe, oltre alla produzione di reddito
d'impresa assoggettato alla ritenuta del 23% sul 50%, anche la produzione di
reddito da lavoro autonomo assoggettato alla ritenuta del 20%, il
contribuente dovrebbe tenere obbligatoriamente due contabilità separate e
compilare distinti quadri del Modello Unico (G/F ed E). Inoltre, si
renderebbe applicabile la Gestione Separata dell'INPS sull'attività
professionale, in aggiunta alla Gestione Commercianti sull'attività
piccolo-imprenditoriale.
Personalmente, attrarrei la consulenza commerciale nell'alveo di un'unica
attività di agenzia sottoposta a reddito d'impresa (e nell'unica gestione
previdenziale Commercianti), fatturando la consulenza senza nessuna ritenuta
(e magari specificando in fattura che trattasi di attività svolta in regime
d'impresa e, come tale, non assoggettata a ritenuta d'acconto).
Saluti,
--
carloazeglio