Il giorno venerdì 2 febbraio 2024 alle 09:40:48 UTC+1 casanmaner ha scritto:
> Per le persone fisiche non vi è alcun "automatismo".
> Se l'immobile non è caricato in inventario (o nel registro beni strumentali in caso di semplificata) l'immobile non è strumentale anche se utilizzato effettivamente nell'attività.
> Poi sulla questione locazione potrebbero aprirsi degli scenari di eventuale indeducibilità del canone se quanto corrisposto non fosse "proporzionato" alla quota di proprietà del terzo o eventuale "elusione" in quanto contratto tra familiari. Ma è altra questione.
Intanto grazie per la risposta,
mi baso sulla sentenza 2011: (
https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/imprese-commerciali-individuali-beni-strumentali-sempre-inerenti) i beni strumentali utilizzati direttamente dall’imprenditore individuale nell’esercizio della propria attività devono ritenersi sempre inerenti l’impresa, ciò a prescindere dall’eventuale iscrizione dei medesimi nei registri obbligatori. Questo il principio fissato dalla Cassazione nella sentenza n. 772 del 14 gennaio, con la quale la Corte suprema ha interpretato gli articoli 40 (“Immobili non produttivi di reddito fondiario”) e 77 (“Beni relativi all’impresa”) del vecchio Tuir (rispettivamente, articoli 43 e 65 del nuovo Tuir).
Considerazioni finali Nella sentenza in commento la Cassazione, in linea con altre sue precedenti pronunce (sentenze 12999/2007 e 22587/2006), ribadisce che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente dall’imprenditore individuale, concorrono alla formazione del reddito d’impresa soggetto a imposizione diretta. Infatti, a parte le ipotesi in cui il bene costituisce un immobile strumentale per natura, i beni “relativi all’impresa” - in virtù del disposto di cui all’articolo 40, comma 2, del Tuir - rivestono il ruolo di beni strumentali quando sono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte del possessore, in via diretta ed effettiva (come nel caso in esame). Del resto, se così non fosse, basterebbe - come erroneamente sostenuto dall’odierno ricorrente - non inserire il bene nei previsti registri fiscali per far venir meno la sua “strumentalità” all’impresa e quindi di sottrarlo, in caso di cessione, a imposizione tributaria. Da tali precisazioni ne consegue, come corollario, che non possono essere considerati strumentali gli immobili non utilizzati direttamente dall’impresa (ancorché non dati in locazione o comodato a terzi), gli immobili utilizzati dall’imprenditore individuale promiscuamente per l’esercizio dell’impresa e per fini privati e gli immobili concessi in detenzione a terzi (a titolo di locazione o in comodato) e, pertanto, non utilizzati direttamente dall’impresa.
Ho letto anche sentenze successive e pare sia stato smontato il concetto che la presunzione valga solo per gli immobili acquistati ante 1992: nonostante per un certo periodo abbiano sostenuto che serve comunque l'iscrizione (volontaria) ad inventario, sentenze successive attraggono sempre e comunque lo strumentale per natura o destinazione ad impresa.
Mi piacerebbe trovare giurisprudenza contraria...
Fulcap