Il giorno martedì 26 settembre 2023 alle 12:54:54 UTC+2 Newman 🅽 ha scritto:
> Alfa Spa paga acconto per acquisto immobile a mezzo bonifico a Beta Spa
> in data 29/9.
>
> Beta Spa vede il pagamento in banca il 2/10. Con che data emette Beta la
> fattura?
>
> Nel contratto c'è scritto che il pagamento dell'acconto deve avvenire
> entro il 30/9, senza deroghe per giorni festivi.
>
> Per me non si scappa e la fattura va emessa con data 29/9.
>
> La vostra opinione?
>
Annoso problema ma già sviscerato più volte, soprattutto in riferimento ai professionisti pagati con ritenuta al 31/12 e che emettono fattura in gennaio, mentre il soggetto che paga versa la ritenuta con riferimento a dicembre.
Nel caso di acconto su cessione immobile, posto che il bene non è certo stato consegnato, il termine di emissione della fattura coincide con la data di ricezione dell'acconto.
Se l'acconto fosse stato pagato con assegno non avremmo dubbi, si indica la data nella quale viene consegnato l'assegno.
Ma visto che l'operazione avviene per bonifico, le vecchie risoluzioni prevedevano quale data fattura "quella nella quale il cliente riceve la contabile bancaria", ma ora la contabile bancaria non la riceve più nessuno.
Fossimo ancora con la fattura cartacea ti risponderei che la data di emissione della fattura coincide con il momento nel quale il cedente viene a conoscenza dell'avvenuto bonifico, quindi tranquillamente qualche giorno dopo ma non troppi, posto che oggi con l'home banking sono ben pochi i soggetti che non guardano quotidianamente il conto corrente.
Nel tuo caso il problema è che siamo a fine mese, e spostare di un giorno significa spostare di un mese il versamento iva.
Certo, se si tratta di una fattura da milioni con centinaia di migliaia di euro di iva a debito, il comportamento prudenziale mi imporrebbe di far rientrare il debito iva nel mese di settembre per non incorrere in contestazioni, al limite datando la fattura 2/10 ma facendola rientrare nella liquidazione di settembre.
Nel 2013 è uscita la circolare ADE 1 del 15/2, cha al punto 3.2 riportava questo quesito:
3.2 Iva per cassa e pagamento non in contanti
Domanda
Con riferimento al regime per cassa di cui all’art. 32-bis, del decreto legge n.
83/2012, nella circolare n. 44/E del 26/11/2012 è stato precisato che, in caso di pagamento
non effettuato per contanti, il cedente/prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri
conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es.
RI.BA., bonifico bancario). Si
chiede di chiarire se sia rilevante il momento in cui il creditore ha notizia dell’avvenuto
accreditamento, oppure il momento dell’accreditamento, del quale il creditore potrebbe
avere notizia ad esempio verificando tramite home banking i movimenti sul conto,
indipendentemente dall’effettiva, formale conoscenza.
Risposta
Nel caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante – ad
esempio, mediante bonifico bancario – lo stesso si considera incassato nel momento in cui si
consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio
conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso
l’invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della
cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro
accreditata può essere effettivamente utilizzata
Purtroppo questa circolare non riguarda le fatture elettroniche, per le quali abbiamo i famosi 12 giorni, quindi l'ADE potrebbe tranquillamente non gradire l'attualità di questa risposta.
In conclusione, io consiglierei al cliente di fatturare al 29/9: comportamento prudenziale, o quantomento versare l'iva in settembre.
Se poi il cliente si impunta che faccia quello che crede, avrai sicuro argomenti per sostenerlo ma non si può certo garantirgli la vittoria su tutti i fronti.
Per combinazione mi è capitato di fare una circolare su questo recentemente.
Saluti
Fulcap