Una persona fisica ha ristrutturato a proprie spese l'immobile di proprietà del figlio, in quanto ricorrevano le condizioni di familiare convivente, detraendo i relativi costi nella propria dichiarazione dei redditi. Qualora il figlio decidesse di vendere l'immobile in questione (prima dei cinque anni dall'acquisto), è possibile considerare le spese di ristrutturazione tra le spese "incrementative" per la determinazione dell'eventuale plusvalenza, anche se le stesse sono state sostenute dal padre?
Ultimo aggiornamento del 15-07-22
QUESITO CON RISPOSTA A CURA DI
Attilio Calvano
PROFESSIONISTA
Si ritiene che le spese di recupero del patrimonio edilizio eseguite sull’unità immobiliare oggetto di futura vendita possano essere considerate fiscalmente rilevanti nella quantificazione della plusvalenza, ex articolo 68 del Tuir (Dpr 917/1986), sebbene l’onere economico delle stesse non sia stato sostenuto dal futuro cedente ma da un soggetto terzo. Questa conclusione poggia sulla considerazione che le spese «si risolvono in un aumento del valore del bene, perdurante al momento in cui si verifica il presupposto impositivo» (Cassazione, sentenza 16538 del 22 giugno 2018 ). Quindi, poiché il maggiore apprezzamento del corrispettivo di vendita che potrà essere realizzato verrebbe determinato in funzione dei lavori incrementativi, restando totalmente a carico del cedente il conseguente prelievo d’imposta, inevitabilmente la base di commisurazione (plusvalenza) di quest’ultimo dovrà tenere conto di ogni onere inerente (secondo la definizione data dai giudici di legittimità), compreso quello attinente agli interventi di ristrutturazione, in quanto essi si “incorporano” nell’assetto economico-giuridico dell’immobile a prescindere dalla circostanza che siano stati sostenuti da persona (un familiare) diversa dal proprietario.