casanmaner <
casan...@gmail.com> wrote in
news:5c2547ab-e0f7-4891...@googlegroups.com:
> Il giorno venerdì 13 ottobre 2023 alle 10:58:29 UTC+2 Antonio ha
> scritto:
>> altro caso:
>> soci A-B-C ciascuno con 1/6 del capitale (facenti parte di una
>> famiglia)
>> socio D (rappresentante comune di altri 2 familiari a seguito
>> successione) con i 3/6
>> delibere con voto di più della metà del C.S.
>> amministratore unico D
@Antonio
In base alle informazioni fornite il titolare effettivo nel caso descritto
e' solo il socio D, che rappresenta il 50% del capitale sociale e ha il
controllo della maggioranza delle decisioni della società.
Secondo l'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 il titolare effettivo e' la
persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile
la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
Nel caso di societa' il titolare effettivo puo' essere individuato come
segue:
- la persona fisica che detiene almeno una delle seguenti condizioni: la
proprieta' diretta, con la titolarita' di una partecipazione superiore al
25% del capitale.
- la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli: costituente,
fiduciario, guardiano, beneficiario, soggetto che controlla il Trust o i
beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.
Nel caso dei soci A, B e C, ciascuno con 1/6 del capitale, e del socio D,
rappresentante comune di altri 2 familiari a seguito di successione, con i
3/6, il socio D rappresenta la maggioranza del capitale sociale e ha il
controllo della maggioranza delle decisioni della societa'.
Pertanto il socio D e' il titolare effettivo della societa' in questione.
> Dopo le varie considerazioni ci sarebbe da chiedersi se si debbano
> indicare i nominativi delle tre persone titolari della quota in
> comunione poiché, anche se in modo indistinto, sono proprietari di una
> quota che supera il 25%. Vero che singolarmente sono "proprietari" di
> 1/3, ma la proprietà è di un'unica quota del 50%.
@casanmaner
All'inizio avevi gia' preannunciato, sottolineato e riportato, quanto
esposto pure alla presente.
Si legge che i tre soci A, B e C sono proprietari di una quota in comunione
che rappresenta il 50% del capitale sociale e che la proprieta' e' di
un'unica quota del 50% ma non di tre quote distinte.
Pertanto non e' necessario indicare i nominativi dei tre soci A, B e C come
titolari effettivi poiche' nessuno di loro detiene una partecipazione
superiore al 25% del capitale sociale.
Inoltre l'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 prevede l'obbligo di comunicare
la titolarità effettiva solo per le persone fisiche o le persone fisiche
cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta
dell'ente ovvero il relativo controllo.
Nel caso in questione, il socio D rappresenta la maggioranza del capitale
sociale e ha il controllo della maggioranza delle decisioni della societa',
pertanto e' considerato il titolare effettivo della società.
ps: se non dovessi rispondere scusate ma e' perche' non sto bene.