secondo voi una parrocchia che corrisponde redditi di lavoro autonomo deve
effettuare la ritenuta d'acconto?
Quali sono le basi giuridiche?
Grazie
Giulio Rosetti
La parrocchia è una tipologia appartenente agli "enti religiosi".
Fiscalmente sono considerati enti non commerciali (v. l'art. 109 c. 4 del
dpr 917/1986). In quanto tali possono assumere la qualità di sostituti di
imposta, come stabilito dall'art. 23 del dpr 600/1973.
Quindi se corrisponde redditi di lavoro autonomo deve operare la ritenuta
con tutti gli obblighi conseguenti.
Quest'obbligo tributario è sconosciuto alla maggior parte delle
associazioni. Personalmente ho anche visto fatture di notai senza
l'esposizione della ritenuta.
Saluti,
Stefano
Per quanto mi concerne la L.222 20 maggio 1985 definisce le parrocchie enti
civilisticamente riconosciuti e quindi aventi personalità giuridica.
Anche a parer mio quando erogano compensi di lavoro autonomo debbono
effettuare la ritenuta d'acconto.
Spero non mi sia sfuggito qualcosa.
Saluti
----- Si. Concordo con quanto già detto dagli intervenuti ...
Le norme sono:
1) l'art. 25 dpr 600/73 (ritenute sui redditi di lavoro autonomo), ne
prevede l'assoggettabilità in capo agli enti privati non commerciali (rif.
all'art.23 dpr 600/73 -> art.87 dpr 917/86 lett.c).
2) La Parrocchia è un ente non commerciale (vedi sotto).
Ciao
Umberto
Copiato dall'ER:
...
Dall'insegnamento del diritto ecclesiastico si apprende che la parrocchia è
una tipologia di ente della Chiesa cattolica. Infatti, le norme dell'accordo
del 15 novembre 1984 (legge 206/85) e della legge 222/85 prevedono un
riordino dell'assetto degli organi che fanno parte della costituzione
gerarchica della Chiesa, la quale, secondo le disposizioni dell'accordo 18
febbraio 1984 (legge 121/85) è libera di organizzarsi e di determinare la
circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie. L'articolo 29 della legge
222/85 e l'articolo 18 del Dpr 33/87 (regolamento di esecuzione della legge
222/85) hanno poi stabilito che l'autorità ecclesiastica è tenuta a
effettuare la determinazione della sede, della denominazione e dei confini
territoriali delle diocesi e delle parrocchie entro il 30 settembre 1986.
Con il Codex del 1983, la situazione nel diritto della Chiesa è cambiata: la
diocesi, Chiesa particolare, e la parrocchia, stabile comunità di fedeli,
appena siano erette acquistano "ipso iure" la personalità giuridica.