Possibilmente riferimento normativo, in quanto non sono riuscito a trovarlo
sulle istruzioni agli studi settore.
Grazie
> Nel caso di adeguamento al ricavo minimo da studi di settore , la
> maggiorazione del 3% č dovuta solamente sull'adeguamento suddetto oppure č
> dovuta sull'adeguamento al ricavo puntuale .
>
> Possibilmente riferimento normativo, in quanto non sono riuscito a trovarlo
> sulle istruzioni agli studi settore.
>
La maggiorazione, salve le altre condizioni (> 10% ricavi annotati; studio
non nuovo o revisionao), č dovuta solo sull'importo dei maggiori ricavi,
non annotati nelle scritture contabili, per adeguare il contribuente agli
sds.
La fornte normativa č l'art. 2, commi 1 e 3 dpr 195/1999: parla di
differenza tra ricavi dall'applicazione degli sds (senza far riferimento
all'adeguamento al ricavo puntuale) e quelli annotati nelle scritture
contabili.
--
Ciao
Mr. Tatoo
> "Mr. Tatoo" <misterta...@spamgmail.com.invalid> ha scritto nel
> messaggio news:l6rrv7dupeix$.1nj89djxlhaw8$.dlg@40tude.net...
>> Stefano ha scritto:
>>
>>
>> La maggiorazione, salve le altre condizioni (> 10% ricavi annotati; studio
>> non nuovo o revisionao), è dovuta solo sull'importo dei maggiori ricavi,
>> non annotati nelle scritture contabili, per adeguare il contribuente agli
>> sds.
>>
>> La fornte normativa è l'art. 2, commi 1 e 3 dpr 195/1999: parla di
>> differenza tra ricavi dall'applicazione degli sds (senza far riferimento
>> all'adeguamento al ricavo puntuale) e quelli annotati nelle scritture
>> contabili.
> Quello che scrivi è corretto, ma la normativa, che allego, cita ....... una
> maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o
> compensi, derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle
> scritture contabili ............
> pertanto il ricavo o compenso indicato nella norma è quello puntuale o
> quell'importo di ricavo al quale decido di adeguarmi ( ad esempio il ricavo
> minimo ) ?
> Non vorrei trovarmi nella condizione di adeguare un cliente al ricavo
> minimo, fargli pagare il 3% sull'adeguamento al ricavo minimo e ricevere un
> preavviso dall'Agenzia per la differenza del 3% non versato.
>
E' un falso problema.
IMHO, il 3% lo paghi sui maggiori ricavi cui ti adegui.
Il ricavo compreso tra il "minimo" ed il "puntuale" è un ricavo che senza
dubbio deriva dall'applicazione degli studi di settore e inoltre viene
considerato "possibile" anche dall'Ade (vedi circ. 5/2008).
Il comma 2 bis (e non 3 come avevo erroneamente scritto nel primo post) del
DPR 195/99 che riporti non fa riferimento al ricavo puntuale, nè richiede
una maggiorazione su ricavi ipotetici ai quali non ti sei adeguato;
piuttosto dal richiamo del comma 1 si evince che la maggiorazione si
applica sui ricavi *indicati* nella dichiarazione dei redditi e non
annotati nelle scritture contabili (non su quelli stimati come puntuali da
gerico ma non indicati in unico).
Poi ti invito a leggere il punto 8 della Circ. n. 44/E del 29 maggio 2008,
dove l'ade richiede per il 2007 la maggiorazione anche per i soggetti che
si adeguano (ove consentito) al maggiore tra il ricavo puntuale e il ricavo
minimo maggiorato degli indicatori di normalità economica.
Nel caso che sia maggiore il secondo importo (ric. minimo + ine), in base
ai tuoi "timori" faresti versare il 3% solo sul ricavo *puntuale*,
lasciando fuori una parte dei maggiori ricavi da ine?
--
Ciao
Mr. Tatoo