Scriveva Ponziopilato mercoledì, 30/11/2022:
MA NON SEI RESPONSABILE SE NON PAGA!! Sarebbe una cosa fuori dal
diritto!! Sei responsabile se hai aperto la PIVA con una verifica
antiriclaggio fatta alla cazzo di cane!!
Il testo di legge: Ai sensi degli articoli 5, commi 3 e 4, e 9, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risponde in solido della
sanzione di cui al primo periodo del presente comma l’intermediario che
trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di cui
all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26
ottobre 1972, n. 633.»
3. La colpa e' grave quando l'imperizia o la negligenza del
comportamento sono indiscutibili e non e' possibile dubitare
ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e,
di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di
elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa
grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del
tributo.
4. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la
determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad
ostacolare l'attivita' amministrativa di accertamento.
1. Quando piu' persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse
soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la
violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono
obbligati in solido piu' soggetti, e' irrogata una sola sanzione e il
pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri,
salvo il diritto di regresso.
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StefanoTS61