tad ci ha detto :
L'art. di riferimento per lo sconto in denaro è il 13 (base imponibile)
L'art. 15 tratta dello sconto merce.
Copio e incollo da
http://www.marchegianionline.net/appro/appro_65.htm
Se lo sconto è incondizionato e previsto, sin dall’origine in
contratto, esso va a ridurre la base imponibile. Si parla di sconto
incondizionato quando il cedente o il prestatore di servizi lo accorda
al cliente a prescindere dal verificarsi di qualsiasi condizione.
Qualora, invece, lo sconto dovesse essere condizionato la sua
concessione è subordinata al verificarsi di una certa condizione, come
accade di frequente quando lo sconto viene concesso nel caso di
pagamento entro un certo periodo di tempo.
Il trattamento dello sconto condizionato è variabile.
Se lo sconto condizionato è previsto nelle originarie condizioni
contrattuali, si possono seguire due strade:
1.si emette una fattura la cui base imponibile è costituita dal prezzo
pattuito senza tenere conto dell’eventuale sconto. Se la condizione, a
cui è subordinata la concessione dello sconto, si verifica si emette
una nota credito per l’ammontare dello sconto;
2.si emette una fattura la cui base imponibile è costituita dal prezzo
pattuito al netto dello sconto. Se la condizione, a cui è subordinata
la concessione dello sconto, non si verifica si emette una fattura
integrativa per l’ammontare dello sconto.
Lo sconto condizionato o meno, non previsto nelle originarie condizioni
contrattuali, ma stabilito successivamente tra le parti, dà diritto
all’emissione di una nota di variazione entro un anno
dall’effettuazione dell’operazione (art.26, comma 2, DPR 633/72).
Lo sconto può essere concesso anche in natura. La sua disciplina è
prevista dall’art.15 del DPR 633/72 che stabilisce che, i beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono in conformità delle originarie
condizioni contrattuali, eccettuati quelli soggetti ad aliquote
superiori a quella della merce venduta, sono esclusi dalla formazione
della base imponibile.
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StefanoTS61