C'è la possibilità di evitare la liquidazione della società?
Grazie
Ciao
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Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
L'art. 2323 c.c. prevede, inoltre, una causa di scioglimento specifica
per la sas, rappresentata dal venir meno di tutti i soci accomandanti o
di tutti i soci accomandatari, qualora entro il termine di sei mesi non
venga ripristinata la compresenza di entrambe le categorie di soci che
caratterizzano questo tipo societario.
Luca R.
Il problema è che la liquidazione crea una grossa problematica alla società,
per alcune autorizzazioni in capo alla stessa. Cercavo se c'era una
soluzione per evitare la liquidazione.
Siamo ancora dentro i 6 mesi. C'è un sistema per regolarizzare la
situazione, visto che la quota di colui che è deceduto nessuno la vuole?
Ciao
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costa dice lo statuto in caso di morte, nel caso rinuncino all'eredità
ci saranno altri parenti?
se nessuno la vuole......la trasformi in snc o immetti un altro socio
Luca R.
lo statuto non dice nulla.
>nel caso rinuncino all'ereditā ci saranno altri parenti?
e' questo il problema principale
> se nessuno la vuole......la trasformi in snc o immetti un altro socio
>
> Luca R.
Posso trasformarla? Non č che un domani mi possano contestare tale
accrescimento/consolidazione in virtų di un patto leonino o ex art.458??
Ciao
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o addirittura un patto tontinario????
più la sbrogliamo più ci acorgiamo che è una bella bega ho trovto questo
"In ogni caso, secondo il Tribunale di Vercelli del 1992, si ha patto
tontinario vietato non solo nel caso di clausole di consolidazione pure,
ma anche se si pattuisce di liquidare la quota al mero valore nominale
ed in società ci sia un patrimonio di rilievo e non ci siano valide
ragioni, oltre all'indebita scommessa sulla premorienza, che
giustifichino la liquidazione al mero valore nominale. "
quindi direi che rischi veramente questo patto tontinario, di cui
ammetto non conoscevo l'esistenza, ( si impara sempre qualcosa ).
poi per accettare l'eredità c'è un termine ben maggiore dei 6 di cui hai
a disposizione.
quindi comincerei a valutare l'ipotesi di una nuova società con solo i
soci supestiti ed avviare già l'iter di costituizione.
Il problema potrebbero essere come dici tu le autorizzaizoni o licenze,
prova ad andare direttamente da chi le ha rilasciate e vedere se "
possono trasferirle" alla nuova...........
Oppure trasforma questa in una SNC e mantieni il tutto, ma rimane il
problema di come liquidare le quote del de cuius.
Hai provato a sentire un notaio
Luca R.
allora mi ci sono messo, poi ti mando la parcella eh eh eh, e secondo me
questa potrebbe essere la soluzione
Durante i sei mesi successivi alla data del decesso i soci superstiti
hanno facolt� di decidere se liquidare la quota agli eredi, decorsi i
sei mesi, in assenza di scelta, sono obbligati a farlo.
Gli eredi, decorsi i 6 mesi, DIVENTANO PERTANTO TITOLARI DI UN DIRITTO
DI CREDITO VERSO LA SOCIETA'; tale diritto dovr� essere esercitato, pena
la prescrizione dello stesso, secondo la giurisprudenza pi� recente
(App. Milano. 29 gennaio 1999) entro 5 anni in quanto derivante da un
rapporto sociale, mentre secondo un diverso orientamento (Trib. Monza 2
giugno 1989) entro 10 anni in quanto riguardante un evento successorio.
La domanda di liquidazione della quota dovr� essere effettuata dagli
eredi nei confronti della societ�, in persona degli amministratori, i
quali vi provvederanno con denaro prelevato dal patrimonio sociale.
Di conseguenza i soci dovranno decidere una riduzione del capitale
sociale in misura corrispondente alla quota di capitale a suo tempo
posseduta dal socio uscente.
La liquidazione verr� effettuata sulla base della situazione
patrimoniale della societ� al momento dello scioglimento del vincolo
(App. Genova 17 aprile 2001); l'onere di provare il valore della quota
incombe sui soci rimasti e in caso di mancato o parziale assolvimento di
detto onere il giudice di merito potr� disporre una consulenza tecnica
d'ufficio.
E' prassi ed altrettanto opportuno, al fine di liquidare la quota, che
gli amministratori redigano un bilancio straordinario, dal quale si
rilevi l'effettiva consistenza patrimoniale della societ� alla data di
cessazione del rapporto sociale, attribuendo ai singoli beni sociali il
valore effettivo, tenendo conto del cd. avviamento, delle operazioni
sociali in corso ed anche delle eventuali perdite sofferte dalla societ�.
Alla luce di tutto ci�, direi che fai redigere un bilancio straodinario
molto dettagliato, come se dovessi fare la liquidazione della quota.
Se lo statuto recita, come di solito, i soci sopravissuti possono optare
per la liquidazione della quota agli eredi, tu procedi con la
trasformazione della societ� in SNC oppure reintegri la figura del socio
mancante.
Riduci il Capitale Sociale per l'importo del socio scomparso.
Spieghi BENE ai soci sopravissuti che hanno per 10 anni la spada di
damocle che un erede si faccia vivo a reclamare. Qui vedi tu, se � il
caso di costituire una fidejussione con beneficiari " eventuali eredi "
Fammi sapere come prosegue la storia che mi interessa
ciao
Luca R.
Contemporaneamente ho consigliato di sentire anche il notaio.
La cosa bella � che non conosco bene la situazione, pich� non � una ditta
cliente, ma uno degli attuali soci superstiti � un cliente che ho sempre
curato (aveva altre ditte), non pu� venire da me perch� non decide solo lui
e non si fida dell'altro consulente.
Ciao
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