Il giorno martedì 12 aprile 2016 17:57:30 UTC+2, artigiano ha scritto:
> Attività di parrucchiere per signora. La titolare (impresa individuale) non ha i requisiti per lo svolgimento dell'attività e quindi ha nominato il responsabile tecnico. La titolare è iscritta alla cciaa e all'inail, invece come bisogna procedere ai fini inps? Chi deve essere iscritto (titolare o responsabile tecnico)? A quale sezione (artigiani o commerciati)?
> Grazie
L' ESPERTO DEL SOLE 24 MI HA RISPOSTO COSI
Ques.: N. 364600 - Rub. 610
TESTO RISPOSTA
Va subito precisato che nei confronti del soggetto intestatario non esercente l'attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza non scatta l'obbligo assicurativo nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Il preposto al punto di vendita continua a essere soggetto all'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti se familiare collaboratore del titolare in assenza di un rapporto di lavoro dipendente anche dopo la soppressione dell'elenco speciale dei preposti. Questo e altro risulta dalla circolare Inps n 171 del 6 novembre 2003. La questione dell'obbligo contributivo dei preposti al punto di vendita era nata dal fatto che l'articolo 1, comma 201, della legge 662/1996 individua i soggetti obbligati all'iscrizione nella gestione dei commercianti nei titolari di impresa, nei parenti e affini entro il terzo grado, nei coadiutori familiari preposti al punto di vendita. Per quanto riguarda i preposti il successivo comma 204 dello stesso articolo 1 della legge 662/96 prevede l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale ( articolo 9 della legge 426/71). Ma il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 ha abrogato tutte le disposizioni riguardanti il registro degli esercenti il commercio ( comprese quelle relative all'elenco speciale dei preposti) fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Ma che e dove deve iscriversi non l'ho capito