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Sentenza Cassazione

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Poli

unread,
Mar 27, 2009, 4:13:23 AM3/27/09
to
Sto cercando la sentenza n° 12362 del 1992, ***integrale***, sul
seguente argomento
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - ACQUISTO DEI
FRUTTI - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - IN GENERE - OGGETTO - FRUTTI "CIVILI"
PERCEPITI E PERCEPIBILI CON LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA -
DEBITO DI VALUTA - INTERESSE - CALCOLO - CRITERI.

Se qualcuno la avesse, sarei grato.

Grazie
Gianluca

Poli

unread,
Mar 27, 2009, 4:23:07 AM3/27/09
to
Poli ha scritto:

Dimenticavo di aggiungere anche la sentenza Cassazione n° 191/1964.
Grazie nuovamente.

Ciao

Paolo Martini

unread,
Mar 27, 2009, 5:00:31 AM3/27/09
to

"Poli" <non...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:49cc8a9f$0$7902$c83e...@anchorman-read.tele2.net...

> Sto cercando la sentenza n° 12362 del 1992, ***integrale***,


Cassazione civile , sez. II, 19 novembre 1992, n. 12362


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Raffaele
PARISI Presidente " Giuseppe ROTUNNO
Rel. Consigliere " Aldo MARCONI
" " Vittorio VOLPE " "
Vincenzo CARNEVALE "ha pronunciato la
seguente SENTENZAsul ricorso proposto
daR.G. 12601-89COMUNE DI CARLOFORTE in persona del Sindaco autorizzato a
proporre ilricorso con deliberazione n. 682 assunta in data 28.11.1989
dallaGiunta Municipale con i poteri del Consiglio Comunale;
elettivamentedomiciliato in Roma Via Arenula 21 c-o l'Avvocato Lesti
QuinzioIsabella, rappresentata e difesa dall'avvocato Piras Beniamino
perdelega a margine del ricorso;
Ricorrente controROMBY FEDERICO in proprio e
quale procuratore speciale di ROMBY PAOLOe AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
CAGLIARI
IntimatiNel 2 R.G. 716-90 proposto daFEDERICO
ROMBY residente in Cagliari, sia in proprio che qualemandato
speciale, e ova occorra del Dott. PAOLO ROMBY in forza dimandato
speciale ai rogiti Notaio Cova di Cagliari del 1.7.1973;elettivamente
domiciliato in Roma V.le Mazzini 142 c-o studio legaleMarucchi Maurizio;
rappresentato e difeso dall'Avvocato Comporti perdelega a margine del
controricorso e ricorso incidentale.
Controricorrente e ricorrente incidentale
controCOMUNE DI CARLOFORTE, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Intimatiper la cassazione della sentenza n. 115-89 della Corte di Appello
diCagliari del 2.12.89- 5.4.89.Udita la relazione della casa svolta nella
pubblica udienza del30.10.1991 dal Cons. Rel. Dott. Rotunno.È comparso
l'Avvocato Comporti difensore del resistente che hachiesto il rigetto
del ricorso principale e accoglimento del ricorsoincidentale.Udito il P.M.,
in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Leo cheha concluso per il
rigetto del ricorso principale e l'accoglimentodel ricorso incidentale.

Fatto

Con sentenza non definitiva 27 luglio 1983 la Corte di Appello di Cagliari
dichiarò di proprietà di Federico Romby i terreni, rivendicati dallo stesso,
in proprio e anche in nome dello zio Paolo Romby, con l'atto introduttivo
del giudizio 20 luglio 1973 nei confronti del Comune di Carloforte e
dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari, e condannò il Comune a
restituire i tratti di terreno non destinati permanentemente a opere
pubbliche oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in proseguio di
giudizio, inoltre lo stesso Comune e l'Amministrazione Provinciale, per
quanto incombente a ciascuno, a corrispondere l'equivalente pecuniario del
valore venale attuale del terreno occupato da opere pubbliche e a risarcire
i relativi danni.
Con successiva sentenza definitiva 5 aprile 1989, la stessa Corte di
Appello, condannò il Comune di Carloforte, qualificato possessore in mala
fede, al pagamento delle seguenti somme, con l'aggiunta degli interessi
legali in relazione a vari periodi, a favore di Federico Romby: lire
5.057.380 per risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà
delle aree destinate alla realizzazione di una cabina elettrica oltre che di
un pozzo e dell'impianto idrico dell'albergo Esit; lire 9.180.000 per
rimborso dei frutti civili (canoni locativi e incassi vari) ricavati dallo
stesso Comune, dal 1978 al 1988, in virtù della concessione di area a tale
Parodo per parcheggio; lire 157.000.000 per rimborso di frutti civili
ricavati come corrispettivi della concessione di area a privati per
campeggio dal 1968 al 1988; condannò ancora l'Amministrazione Provinciale a
pagare al Romby la somma di lire 129.943.800, con l'aggiunta degli interessi
in lire 155.932.560, in corrispondenza del valore venale del terreno
occupato e trasformato in opera pubblica.
Il Comune di Carloforte ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza definitiva della Corte di Appello. A tale ricorso, notificato anche
all'Amministrazione Provinciale di Cagliari, ha fatto seguito il
controricorso del solo Federico Romby (anche in qualità di procuratore
speciale di Paolo Romby), insieme col ricorso incidentale. Il ricorrente
principale ha presentato memoria.


Diritto

1 - Devono essere previamente riuniti il ricorso principale (del comune di
Carloforte) e il ricorso incidentale (di Federico Romby), trattandosi di
impugnazioni rivolte contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2 - Col primo motivo del ricorso proposto dal Comune di Carloforte nei
riguardi del Romby, si denunzia violazione dell'art. 1147 c.c. e
insufficienza di motivazione.
Il ricorrente lamenta di essere stato condannato alla restituzione di tutti
i frutti, anziché soltanto di quelli percepiti successivamente alla domanda
giudiziale (del 27 luglio 1983), in base alla qualificazione del suo
possesso, addirittura in virtù di un comportamento successivo all'acquisto,
come di mala fede, per la quale la Corte di Appello aveva erroneamente
ritenuto bastare il semplice dubbio sulla sussistenza del diritto altrui,
accompagnato da omissione di indagini nonostante proteste e diffide da parte
dei titolari del diritto dominicale.
A siffatta doglianza il controricorrente oppone la formazione del giudicato
sulla mala fede del possessore "ab initio", ma l'assunto non trova alcun
riscontro nella precedente sentenza (non definitiva) intervenuta nello
stesso processo, con la quale la Corte di Appello, riconoscendo il diritto
dominicale dei rivendicanti su terreni posseduti dal Comune di Carloforte e
disattenendo la formulata eccezione di usucapione, sottolineò il susseguirsi
ininterrotto di contestazioni mosse dai proprietari ma successivamente al
primo atto di esercizio del possesso.
Come dispone l'art. 1148 c.c., il possessore di buona fede fa suoi i frutti
naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili
maturati fino allo stesso giorno, ma risponde invece, verso il rivendicante
e sino alla restituzione della cosa, dei frutti percepiti dopo la domanda
giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire, usando la doglianza di
un buon padre di famiglia.
Ora, poiché la buona fede, che qualifica il possesso idoneo ex art. 1148
c.c. a determinare l'acquisto dei frutti della cosa (posseduta) fino alla
domanda giudiziale, si presume (art. 1947 - comma 3 c.c.) e ne è sufficiente
l'esistenza al momento dell'acquisto del possesso, corrispondente a quello
dell'apprensione fisica della cosa, gli effetti della buona fede iniziale
non sono esclusi dalla successiva conoscenza della difformità del possesso
dal diritto, essendosi accolto il tradizionale principio romanistico, che
nega rilevanza alla "mala fides superveniens".
Perciò, nel caso in esame, non potevano assumere alcun valore, al fine di
eliminare gli effetti della presunzione del possesso di buona fede, fatti
sopravvenuti, anche se idonei a ingegnerare nel possessore un ragionevole
dubbio circa l'esistenza del diritto altrui, dovendosi riconoscere solo alla
domanda giudiziale, pur se non equiparabile a un atto di costituzione di
malafede, l'efficacia di diversificare la posizione del possessore, tenuto,
solo dal momento della proposizione della domanda stessa, a rendere conto
dei frutti della cosa posseduta.
Errò pertanto la Corte sarda nell'attribuire rilievo al venir meno della pur
ammessa buona fede iniziale del possessore, in dipendenza dei ripetuti
avvertimenti in ordine alla titolarità dei terreni provenienti dai Romby e
del manifestato intento di conseguirne la disponibilità, e, quindi, nel
disporre la restituzione dei frutti anche per il periodo anteriore alla
domanda giudiziale (del 20 luglio 1973).
3 - L'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso
principale, va esteso anche al secondo, col quale si denunzia violazione
degli artt. 810, 821, 1124, 1282 c.c. in riferimento all'aggiunta degli
interessi legali sulle somme corrispondenti ai frutti percepiti dal
possessore per la concessione ad altri del terreno adibito a parcheggio e
per la concessione dell'altro terreno adibito a campeggio, con la
commisurazione all'entità complessiva delle stesse somme anziché in rapporto
a ciascun annualità.
Valendo in ogni caso la precisazione fatta circa il momento dal quale è
dovuta la restituzione dei frutti, devesi ora chiarire che, ove l'obbligo di
rendere conto al proprietario concerna frutti civili costituenti il
corrispettivo del godimento della cosa, quali le somme riscosse a titolo di
canone locativo, il criterio giuridico esatto per il calcolo degli interessi
è quello rapportato all'acquisto dei frutti civili "giorno per giorno".
Infatti, essendosi affermato nell'art. 821 - 3 comma c.c. il principio,
secondo cui i frutti civili si acquistano giorno per giorno, non sembra
contestabile che la maturazione degli interessi debba correlarsi al prestito
normale preso in considerazione del legislatore, (v. Cass. 27 gennaio 1964,
n. 191, in tema di competenza per valore), prescindendosi sinanche dalle
scadenze delle singole prestazioni fatte proprie di volta in volta da chi
abbia avuto la cosa nella sua disponibilità.
Balza, a maggior ragione, evidente l'errore, in cui incorsero i giudici di
appello, i quali determinarono gli interessi dovuti relativamente ai frutti
civili, commisurandoli alle somme degli importi ricavati per ciascun bene
dal possessore e applicando sulle somme stesse il saggio legale per il
numero degli anni dell'utilizzazione, non diversamente da quanto si sarebbe
fatto nei confronti di cui avesse dovuto rispondere di un indebito ricevuto
in un certo momento in un'unica soluzione.
Sul punto, pertanto, è da accogliersi la doglianza formulata dal ricorrente
principale, ma nei sensi sopra indicati per la decorrenza degli interessi.
4 - Viene ora preso in esame il ricorso incidentale, col primo motivo del
quale Federico Romby, in proprio e quale "mandatario speciale" di Paolo
Romby, denunziando violazione degli artt. 1224 e 1227 c.c., nonché omessa
motivazione, sostiene: a) che si sarebbe dovuto ritenere l'obbligo di
restituzione dei frutti civili quale debito di valore per la sua funzione di
risarcimento di danno; b) che, anche qualificanosi il debito come di valuta,
si sarebbe dovuta applicare la rivalutazione in riferimento al "maggior
danno" arrecato con decorrenza dalla domanda.
Congiuntamente col primo è da prendersi in esame il secondo motivo, col
quale si denunzia "omessa pronunzia di risarcimento di danni per una parte
dei terreni da restituire, omessa motivazione su punto decisivo della
controversia, violazione (dei) principi generali sul risarcimento del danno
e violazione (dell') art. 1148 c.c.", addebitandosi ai giudici di appello:
a) di non aver considerato il notevole danno derivato ai proprietari dal
mancato godimento della maggior parte dell'estensione da restituire (per ben
ha. 22.02,55), benché il consulente tecnico d'ufficio ne avesse determinato
il risarcimento nella misura corrispondente al 5% del valore dell'area, con
l'aggiunta della rivalutazione differita all'anno 1985; b) di aver omesso di
attribuire agli istanti, pur se si fosse tratto di occupazione temporanea da
parte della pubblica amministrazione, l'indennità ragguagliabile alla misura
degli interessi legali sulla somma capitale risultante al momento della
decisione; c) di non aver tenuto presente, in relazione a quanto sopra
detto, che il possessore di mala fede (ed anche il possessore di buona fede
dopo la proposizione della domanda giudiziale) risponde, verso il
revindicante, dei frutti percepiti e percipiendi e che nella specie, in
mancanza di prova del maggior danno, si sarebbe dovuto liquidare l'interesse
nella misura legale sul presumibile valore capitale dei terreni.
È innanzitutto da rilevare che con la sentenza non definitiva 27 giugno 1983
la Corte sarda individuò i terreni da restituire, in quanto riconosciuti di
proprietà di Federico Romby (terreno contiguo all'oratorio, situato nella
località Canale del Fico di Carloforte, della superficie di ettari 1,62,
confinante...; tratto di terreno del raggio di cinquecento metri nella
direzione di tramontana, levante e mezzogiorno nei pressi della sorgente del
Canale del Fico: entrambi come indicati nell'atto di vendita notar Maurandi
23 dicembre 1912), escludendo dalla restituzione soltanto la parte
trasformata dalla pubblica amministrazione con realizzazione di opere
pubbliche, in relazione alla quale condannò il Comune di Carloforte e
l'Amministrazione Provinciale di Cagliari, "secondo le rispettive
competenze", al pagamento del valore venale insieme col risarcimento del
danno; inoltre, in corrispondenza con le originarie richieste formulate
dagli attori in primo grado e rinnovate, in seguito al rigetto, con la
proposizione dell'appello, condannò il Comune di Carloforte, oltre che alla
restituzione dei predetti terreni, al risarcimento dei danni in relazione
agli stessi, con il rinvio della relativa determinazione al proseguio del
giudizio.
Coerentemente con tali statuizioni, sulle quali peraltro erasi formato il
giudicato (interno), la Corte di Appello, con la sentenza definitiva ora
impugnata, limitò il risarcimento dei danni per il "mancato godimento" ai
soli terreni, di cui era stata disposta la restituzione, senza alcuna
estensione ad una superficie maggiore o diversa, in ordine alla quale è
perciò vano prospettare assunti di omessa pronunzia.
Ciò posto, si rileva ancora che il risarcimento dei danni, genericamente
disposto con la sentenza non definitiva, fu poi riferito, con la successiva
sentenza, al mancato godimento dei terreni e fatto consistere, trattandosi
di terreni non produtti di "frutti naturali", nella perdita dei
corrispettivi ricavabili dalla loro utilizzazione, nella perdita cioè dei
"frutti civili" (art. 1148 c.c.). Non vi è dubbio che l'obbligo di
restituzione di questi costituisce, non debito di valore come l'obbligo di
restituzione dei frutti naturali, ma debito di valuta, quale fu appunto
considerato nella impugnata pronunzia. Sennonché, nella stessa - fermo
restando quanto si è già osservato circa l'attribuzione dei soli frutti
maturati dopo la domanda giudiziale - la determinazione dei frutti civili
venne fatte solo in riferimento a quelli percepiti, con riguardo cioè alle
somme ricavate dal Comune di Carloforte in virtù della concessione a privati
di uno dei terreni per l'utilizzazione come parcheggio e dell'altro come
campeggio. Invece, per quanto si è già detto e in riferimento alla
disposizione dell'art. 1148 c.c., occorreva estendere l'attribuzione anche
ai frutti percipiendi, ossia anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere
dopo la domanda giudiziale attraverso l'utilizzazione dei terreni per
l'intera loro superficie con l'impiego della diligenza di un buon padre di
famiglia.
Infine, essendo fuori questione l'attribuzione dell'ulteriore risarcimento
per il maggior danno, di cui non vi era traccia di precedente richiesta
(necessaria, non trattandosi di un naturale accessorio della domanda
principale), ai frutti (civili) percepiti e percipiendi si sarebbero dovuti
aggiungere ai soli interessi legali con la decorrenza già specificata.
Riscontrandosi pertanto, entro i precisati limiti, nella decisione impugnata
le carenze messe in rilievo, in relazione ad esse viene accolto il ricorso
incidentale.
5 - In conclusione, in dipendenza dell'accoglimento per quanto di ragione
sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale, deve essere
corrispondentemente cassata la sentenza della Corte di Appello di Cagliari 5
aprile 1989. Il giudice del rinvio, designato come in dispositivo, procederà
a nuova esame della causa alla stregua delle indicazione sopra formulate,
emanando la conseguenziale decisione, previa determinazione dei frutti
percepiti e percipiendi dopo la domanda giudiziale (del 20 luglio 1973)
relativamente ai terreni, dei quali fu disposta al restituzione, con
l'aggiunta degli interessi legali da calcolarsi con riferimento all'acquisto
dei frutti civili "giorno per giorno". Il medesimo provvederà anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi, accoglie entrambi per quanto di
ragione, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa per il nuovo esame
alla Corte di Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio
di legittimità.
Roma, 30 ottobre 1991.

Paolo Martini

unread,
Mar 27, 2009, 5:01:42 AM3/27/09
to
> Dimenticavo di aggiungere anche la sentenza Cassazione n° 191/1964.
> Grazie nuovamente.

Questa non me la dà: sicuro che esista e che la numerazione sia giusta??


Poli

unread,
Mar 27, 2009, 5:09:52 AM3/27/09
to
Paolo Martini ha scritto:

>> Dimenticavo di aggiungere anche la sentenza Cassazione n° 191/1964.
>> Grazie nuovamente.
>
> Questa non me la dà: sicuro che esista e che la numerazione sia giusta??
>
>

Ho preso il riferimento sul commentario al codice civile (Cian) -
complemento giurisprudenziale - dove c'è il seguente richiamo: (64/191).

Grazie per l'altra.

Ciao
Gianluca

Poli

unread,
Mar 27, 2009, 5:26:30 AM3/27/09
to
Poli ha scritto:

Nel corpo della sentenza che mi hai mandato vi è indicazione
maggiormente precisa della sentenza "mancante": si tratterebbe della
sentenza n° 191 del 27.01.1964.
Grazie ancora.
Gianluca

Paolo Martini

unread,
Mar 27, 2009, 7:17:06 AM3/27/09
to
> Nel corpo della sentenza che mi hai mandato vi è indicazione maggiormente
> precisa della sentenza "mancante": si tratterebbe della sentenza n° 191
> del 27.01.1964.

Niente da fare: la banca dati, probabilmente, non arriva a quella data.

Poli

unread,
Mar 27, 2009, 7:41:20 AM3/27/09
to
Paolo Martini ha scritto:
Ti ringrazio molto ugualmente.
Ciao
Gianluca
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