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> Accidenti, per fortuna che fate i commercialisti!
già, cos' non ti si consumano troppo le batterie dell'Ipad:
"Con riferimento alle autorizzazioni amministrative relative ad un esercizio
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, occorre stabilire se
le licenze commerciali siano alienabili. A mente dell'art. 64 del D.Lgs. n.
59/10, l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimentari e bevande
al pubblico ''è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente
per territorio... Il trasferimento della gestione o della titolarità di un
esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è
subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei
requisiti prescritti da parte del subentrante''. Secondo la giurisprudenza è
nulla la clausola con cui si convenga la cessione pura e semplice della
licenza commerciale, in quanto la stessa è per sua natura personale e non
trasferibile a terzi, ai quali può concedersi soltanto un'analoga licenza a
seguito di estinzione per rinunzia o altra causa della licenza precedente
.(4) Ancora. Non è ammissibile la cessione dell'autorizzazione
amministrativa all'esercizio di un'attività commerciale senza la
contemporanea cessione dell'azienda, così come non sarebbe ipotizzabile la
cessione di un'azienda commerciale con esclusione della relativa
autorizzazione (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, 12.07.1995, n. 618; in senso
conforme T.A.R. Marche Ancona, 26.05.2001, n. 621 e Cons. St., 07.05.1994,
n. 443). Dal principio che il trasferimento della gestione della titolarità
di un esercizio commerciale comporta il trasferimento dell'autorizzazione,
sempre che sia provato l'affettivo trapasso dell'esercizio, non può
ricavarsi che l'autorizzazione amministrativa possa essere trasferita da un
privato all'altro, ma solo un diritto del cessionario ad ottenere, da parte
dell'autorità amministrativa, il rilascio di una licenza a lui intestata,
nella ricorrenza dei presupposti di legge (Cass. Civ. 09.11.1993, n. 11054,
recentemente in tal senso T.A.R. Lazio Roma, 06.07.2005, n. 5499). Così il
trasferimento delle autorizzazioni commerciali relative ad un esercizio di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve intendersi
perfezionato ''ope legis'' a seguito della comunicazione al comune del
trasferimento della gestione o della titolarità (T.A.R. Marche Ancona,
26.05.2001, n. 621) o, ancora, nell'ipotesi di cessione per atto tra vivi il
subingresso nell'autorizzazione un diritto del cessionario, previo
accertamento da parte dell'autorità amministrativa del possesso dei
requisiti richiesti dalla legge (T.A.R. Toscana 26.04.1995, n. 216). La
natura personale della licenza commerciale comporta, secondo la
giurisprudenza, l'incedibilità della licenza per via negoziale . (5)Alla
luce di quanto sopra esposto sembra doversi escludere la possibilità di
costituire un pegno sulla licenza commerciale stante la sua inalienabilità."
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