Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Si puo' fatturare per materiale/servizi forniti in data successiva?

1,687 views
Skip to first unread message

RobertoA

unread,
Oct 24, 2013, 6:58:09 AM10/24/13
to
Mi scuso in anticipo per la domanda che per gli esperti del settore sara'
banale
Ma essendo che mi basta un si o un no spero di non disturbare troppo
La domanda e': posso fatturare in data 01 gennaio 2013 e consegnare la
merce in data 10 gennaio 2013?
Le date sono di fantasia ovviamente, volevo solo capire se fosse possibile
consegnare un documento di vendita con data antecedente alla consegna del
materiale
Ciao e grazie
RobertoA


catrame

unread,
Oct 24, 2013, 7:25:11 AM10/24/13
to
Dopo aver sfogliato Postalmarket (con la mano con cui non scrive)
RobertoA ha farfugliato :
> La domanda e': posso fatturare in data 01 gennaio 2013 e consegnare la merce
> in data 10 gennaio 2013?
> Le date sono di fantasia ovviamente, volevo solo capire se fosse possibile
> consegnare un documento di vendita con data antecedente alla consegna del
> materiale
> Ciao e grazie
> RobertoA

no
puoi però fatturare un acconto, casualemnte uguale alla fattura, e poi
fatturare a saldo sulla base del DDT

--
?===?


ponziopilato

unread,
Oct 24, 2013, 9:29:09 AM10/24/13
to


"RobertoA" <amor...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:l4atm4$nhp$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...
si può si
vedi art. 6 dpr 633/72

"Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi
o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in
parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del
pagamento."

Antonio

unread,
Oct 24, 2013, 9:39:07 AM10/24/13
to
si puo sì


Acremone

unread,
Oct 24, 2013, 10:31:54 AM10/24/13
to
On 24/10/2013 12:58, RobertoA wrote:
> La domanda e': posso fatturare in data 01 gennaio 2013 e consegnare la
> merce in data 10 gennaio 2013?

Voglio essere più radicale degli altri: se hai venduto il materiale,
anche se non l'hai consegnato, devi fatturarlo: il presupposto d'imposta
è la vendita, non la consegna. Allo stesso modo, se non vendi vendi, non
puoi fatturarlo.
Le eventuali consegne e gli incassi che obbligano alla fatturazione sono
state previste per prevenire abusi e semplificare i rapporti. Non per
questo possiamo dimenticarcene.

casanmaner

unread,
Oct 24, 2013, 10:51:45 AM10/24/13
to

"Acremone" <ne...@nolimetangere.it> ha scritto nel messaggio
news:l4bb0n$9lo$1...@speranza.aioe.org...
Perdona ma che significato dai alla seguente frase?

"Le cessioni di beni si considerano effettuate .... nel momento della
consegna o spedizione se riguardano beni mobili"



Acremone

unread,
Oct 24, 2013, 11:47:22 AM10/24/13
to
On 24/10/2013 16:51, casanmaner wrote:

> Perdona ma che significato dai alla seguente frase?

> "Le cessioni di beni si considerano effettuate .... nel momento della
> consegna o spedizione se riguardano beni mobili"

Significa che se il rapporto tra i soggetti è di compravendita
(cessione), la mera consegna implica l'applicazione dell'imposta e degli
altri obblighi connessi. Al contrario, posso liberamente consegnare i
miei beni a chi mi aggrada, ma se non c'è vendita non c'è IVA. E non ci
può lecitamente essere. Semmai possono esserci corrispettivi per i più
diversi servizi, ad esempio per l'affitto di un bene mobile, e fatturerò
solo questi.

Sull'altro fronte, il nostro ordinamento tributario non obbliga il
cedente a consegnare fisicamente il bene oggetto di vendita al
cessionario. Questo però non rende una vendita non soggetta a imposta
solo perché il bene non è stato materialmente consegnato. Infatti la
vendita basta da sola, anche senza consenga, a fare scattare l'imposta.
Coerentemente con questa impostazione, il legislatore ha disposto la
fatturazione anche per il mero incasso del corrispettivo, a prescindere
dalla consegna del bene.

In pratica, nulla vieta di fatturare una vendita in anticipo rispetto
sia alla consegna che all'incasso. Basta che sia una vendita e,
consiglierei, che sia possibile documentarla.

casanmaner

unread,
Oct 24, 2013, 12:06:35 PM10/24/13
to

"Acremone" <ne...@nolimetangere.it> ha scritto nel messaggio
news:l4bfe7$ltv$1...@speranza.aioe.org...
Mi sembra che tu stia "confondendo" le cose.
Due soggetti possono anche concludere un contratto di vendita. Il quale da
un punto di vista civilistico si perfeziona con il consenso delle parti.
Però, in generale e fatte salve le eccezioni successive, fino a che non
avviene la consegna dei beni oggetto di quel contratto (e la consegna può
avvenire anche a chi è affidata la spedizione o a terzi per altri motivi),
ai fini Iva l'operazione non è effettuata e non è dovuta alcuna imposta.
Quindi la "semplice" conclusione di un contratto di vendita, che da un punto
di vista civilistico obbliga le controparti, da un punto di vista fiscale è
come se non esistesse fino a che non vi è la consegna dei beni.
Poi il legislatore tributario, ai fini iva, ha stabilito che nel caso in cui
ci sia un evento anticipatorio della consegna (pagamento o emissione della
fattura) l'operazione debba considerarsi comunque effettuata.
Ma ciò non toglie un aspetto importante. Che anche se la vendita c'è, intesa
come conclusione del contratto, l'operazione esiste solo ove vi sia o la
consegna dei beni, o il pagamento del prezzo prima della consenga o
l'emissione della fattura prima della consegna. Diversamente non c'è
effettuazione dell'operazione.
Questo è il significato universalmente riconosciuto all'art. 6, comma 1.


ponziopilato

unread,
Oct 24, 2013, 12:09:42 PM10/24/13
to


"casanmaner" <x...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:l4bghk$768$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

vero ma per tornare al quesito può fatturare prima di consegnare? la
risposta è si..
al limite sul ddt richiamerà la fattura già emessa

ciao

casanmaner

unread,
Oct 24, 2013, 12:28:52 PM10/24/13
to

"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:52694640$0$1372$4faf...@reader1.news.tin.it...
Se prendessimo per buono quanto detto dagli "amici" delle Entrate nel 1996
in una loro circolare la successiva spedizione potrebbe avvenire anche senza
ddt.
Circolare 11 ottobre 1996, n. 249/E
7. Fatturazione anticipata rispetto al trasporto dei beni.

Con specifico riferimento all'ipotesi della fatturazione anticipata
dell'intero importo delle operazioni, disciplinata dall'art. 6, quarto
comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, si fa presente che i beni oggetto della
cennata fatturazione possono essere, ovviamente, trasportati senza alcuno
dei documenti indicati nell'articolo unico, comma 3, del D.P.R. n. 472 del
1996.


ponziopilato

unread,
Oct 24, 2013, 12:30:01 PM10/24/13
to


"casanmaner" <x...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:l4bhrb$879$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...
> Se prendessimo per buono quanto detto dagli "amici" delle Entrate nel 1996
> in una loro circolare la successiva spedizione potrebbe avvenire anche
> senza ddt.
> Circolare 11 ottobre 1996, n. 249/E
> 7. Fatturazione anticipata rispetto al trasporto dei beni.
>
> Con specifico riferimento all'ipotesi della fatturazione anticipata
> dell'intero importo delle operazioni, disciplinata dall'art. 6, quarto
> comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, si fa presente che i beni oggetto della
> cennata fatturazione possono essere, ovviamente, trasportati senza alcuno
> dei documenti indicati nell'articolo unico, comma 3, del D.P.R. n. 472 del
> 1996.
>

perfetto, meglio di cosě..

Acremone

unread,
Oct 24, 2013, 1:14:18 PM10/24/13
to
On 24/10/2013 18:06, casanmaner wrote:
> Mi sembra che tu stia "confondendo" le cose.
> Due soggetti possono anche concludere un contratto di vendita. Il quale da
> un punto di vista civilistico si perfeziona con il consenso delle parti.
> Però, in generale e fatte salve le eccezioni successive, fino a che non
> avviene la consegna dei beni oggetto di quel contratto (e la consegna può
> avvenire anche a chi è affidata la spedizione o a terzi per altri motivi),
> ai fini Iva l'operazione non è effettuata e non è dovuta alcuna imposta.

Tutto vero, ma ho cercato di fare chiarezza, non di confondere. Mi sa
che non ci sono riuscito.

Qualche volta capita che ci siano vendite per le quali non si
trasferisce il possesso e non si incassano corrispettivi. Ci
mancherebbe. Ma si tratta di situazioni anomale, che nel tempo devono
essere definite: per fortuna sono molto rare le situazioni in cui tengo
presso di me, magari per diversi esercizi, un bene che ho già venduto
senza percepire nulla.

Al contrario capita più spesso che ci si confonda su quello che è il
presupposto di un imposta e i fatti giuridici (consegna, incasso) che
sono stati oggetto di previsioni legislative utili solo a semplificarci
la vita. Ci si ricorda solo di questi ultimi e si dimentica il primo,
che è il più importante. Questo è il caso della domanda iniziale: tutto
era semplice, ho fatto un vendita, non ho ancora consegnato né
incassato, ma vorrei fatturare. Ovvio che puoi.
Tra l'altro non ho mai detto che si deve fatturare quando l'acquirente
si limita a manifestare il consenso. Ma non si può dire che una vendita
è esclusa da IVA (in senso tecnico) perché mancano incasso o consegna:
sta in un limbo da cui uscirà, speriamo prima che poi, naturalmente.

RobertoA

unread,
Oct 24, 2013, 10:32:46 PM10/24/13
to

"Acremone" <ne...@nolimetangere.it> ha scritto nel messaggio
news:l4bkh6$40g$1...@speranza.aioe.org...
Molte grazie a tutti
Le informazioni fornite sono state utilissime
Ciao
RobertoA



casanmaner

unread,
Oct 25, 2013, 9:52:21 AM10/25/13
to
"Acremone" <ne...@nolimetangere.it> ha scritto nel messaggio
news:l4bkh6$40g$1...@speranza.aioe.org...
>
> Qualche volta capita che ci siano vendite per le quali non si trasferisce
> il possesso e non si incassano corrispettivi. Ci

mmmmhhhhh .... qui secondo me stai facendo ancora confusione confondendo il
possesso con la proprietà ;)
E per quanto riguarda l'iva il diritto (il possesso non è un potere) che
viene trasferito con la cessione è la proprietà (oltre ai casi del
trasferimento di altri diritti reali di godimento).
Quindi non "confondiamo" i due aspetti :)

> mancherebbe. Ma si tratta di situazioni anomale, che nel tempo devono
> essere definite: per fortuna sono molto rare le situazioni in cui tengo
> presso di me, magari per diversi esercizi, un bene che ho già venduto
> senza percepire nulla.

In questo caso ci saranno accordi con chi ha acquistato perché chi ha ceduto
***detenga*** il bene presso di sé e quindi comunque il bene si considererà
consegnato all'acquirente.
Ma dovrà risultare che questo bene è presso il venditore e il motivo per cui
è lì.
Se è per questo un bene potrebbe essere acquistato da un soggetto il quale
potrebbe nemmeno mai deternerlo fisicamente ma farlo consegnare a terzi. Ma
il bene si considera pur sempre consegnato anche se non è arrivato
fisicamente "nelle mani" dell'acquirente.


>
> Al contrario capita più spesso che ci si confonda su quello che è il
> presupposto di un imposta e i fatti giuridici (consegna, incasso)

Il presupposto dell'Iva è, limitandoci ai beni, la cessione di beni
***effettuata*** nel territorio dello Stato.
Per cessione si intende un atto a titolo oneroso che importa il
trasferimento della PROPRIETA' dei beni.
Ma il momento in cui si crea il presupposto, cioé quando l'operazione si
considera effettuata e quindi esistente, per i beni è la consegna del bene
oggetto della cessione.
Quindi se non c'è consegna del bene non c'è effettuazione dell'operazione.
Ne consegue che la consegna del bene è presupposto perché l'IVA sia dovuta e
ciò perché solo in quel momento viene ad esistenza la cessione (presuposto
della debenza dell'Iva e degli obblighi che ne conseguono).




0 new messages