GiorgioB scriveva il 14/07/2021 :
> Secondo voi l'acquisto di un'auto di cortesia da parte di una carrozzeria
> (con vari adesivi che la identificano) che la concederebbe in comodato d'uso
> ai clienti sarebbe detraibile/deducibile al 100x100 o no?
Ho trovato un ER del 2013 di Mariella Giunta (forse la figlia del
mitico Giovanni?)
REDDITI D'IMPRESA
Auto «di cortesia», i criteri di deducibilità dei costi
Il mio quesito riguarda l'applicazione dell'articolo 164 del Tuir. Le
autocarrozzerie utilizzano autovetture di loro proprietà e/o prese in
noleggio da dare ai clienti, limitatamente al periodo in cui il mezzo
di questi ultimi rimane in officina per la riparazione. I costi
sostenuti per tale servizio saranno deducibili per intero, considerando
tali autovetture quali beni strumentali all'esercizio dell'attività,
oppure sono deducibili nel limite del 20 per cento?
La questione dev'essere affrontata con riferimento alle disposizioni
contenute nell’articolo 164, comma 1 lettera a, punto 1, del Tuir, che
dispongono per l’integrale deducibilità dei costi solo qualora gli
automezzi siano utilizzati «esclusivamente come bene strumentale
nell’attività propria dell’impresa».L’agenzia delle Entrate ha sempre
dato un’interpretazione molto restrittiva di tale disposizione,
ritenendo strumentale solo l’automezzo senza il quale l’attività non
possa essere esercitata, come avviene per le società di noleggio e le
scuole guida (circolare 19 febbraio 1998 n.48/E, punto 2.1.2)Anche la
giurisprudenza della Cassazione si è numerose volte pronunciata sul
tema dell’attività propria – anche se più frequentemente con
riferimento all’imposta sul valore aggiunto, in relazione al tema del
pro-rata di indetraibilità – ponendo quale elemento discriminante, ai
fini dell’inquadramento dell’attività propria, solo le operazioni
collegate da nesso di funzionalità, e non di mera accessorietà con la
stessa (Corte di cassazione, 27 febbraio 2013, n. 4912; sentenza 11
novembre 2009, n.23856; sentenza 30 maggio 2001, n. 7423).Tuttavia è
opportuno sviluppare alcune considerazioni.Con riferimento all’
elemento discriminante evidenziato dalla giurisprudenza, si potrebbe
innanzitutto osservare che la distinzione tra attività collegate da
nesso di funzionalità e da nesso di accessorietà non risulta così netta
e inquadrabile. Molte attività accessorie, in quanto dirette ad
incrementare i volumi dei ricavi, sono funzionali all’attività propria,
e tale relazione si evidenzia in modo apprezzabile nel caso specifico,
poiché la fornitura di auto di cortesia potrebbe risultare rilevante ai
fini della scelta della carrozzeria da parte del cliente.Con più
specifico richiamo alla norma del Tuir e alla posizione dell’agenzia
delle Entrate, la disposizione riferita alla strumentalità
«nell’attività propria dell’impresa» non pone condizioni riferite alla
necessità o indispensabilità del bene quale mezzo per poter erogare il
servizio, bensì pone condizioni riferite all’utilizzo dell’automezzo
come bene esclusivamente strumentale all’attività, quindi non
oggettivamente suscettibile di impiego differente da quello correlato
al realizzo di ricavi.Si pone, perciò, un nesso di stretta, necessaria
e non eludibile correlazione con i ricavi, ma non di indispensabilità o
imprescindibilità nell’esercizio dell’attività.Nemmeno la ratio della
norma consentirebbe tale interpretazione tanto restrittiva, considerato
che le limitazioni di deducibilità previste dall’articolo 164
sottendono una presunzione assoluta di utilizzo per finalità estranee
in base a percentuali prefissate. Se l’utilizzo non può risultare
estraneo, per la tipologia di automezzo utilizzata, escludere il mezzo
dal novero dei beni strumentali nell’attività propria risulterebbe di
dubbia legittimità.A ciò si aggiunga che la fornitura di auto di
cortesia genera anche propri ricavi integralmente tassabili, per cui
nemmeno risponderebbe a criteri costituzionali di capacità contributiva
pretenderne l’integrale tassazione a fronte di costi solo parzialmente
(dal 2013 al 20 per cento) deducibili.Sulla base di quanto illustrato,
vi sono ragionevoli argomentazioni per sostenere che l’auto di cortesia
sia integralmente deducibile, a condizione che la destinazione allo
scopo di "cortesia" sia oggettivamente rilevabile.A tale proposito,
sull’auto devono necessariamente essere riportati il logo della
carrozzeria e la dicitura «auto di cortesia». Con riferimento al caso
del lettore, i costi sostenuti per le auto noleggiate da terzi non
potrebbero essere deducibili integralmente, in quanto non sarebbe
dimostrato il nesso tra il sostenimento del costo e la destinazione "di
cortesia".Deve, infine, essere ricordato che, considerata la
restrittiva posizione dell’agenzia delle Entrate, il comportamento teso
all’integrale deducibilità comporta un elevato rischio di contenzioso,
evitabile solo attraverso l’inserimento nello statuto di formule volte
a includere l’attività di noleggio di auto di cortesia nell’attività
dell’impresa.
Quesito con risposta a cura di
Mariella Giunta
22-04-2013
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StefanoTS61