Per favore evitate, se possibile, risposte del tipo: "non può esistere una
società così" o simili
grazie
Nel caso che esponi gli amministratori ha convocato l'assemblea che non ha deliberato
alcun provvedimento per far fronte alla situazione prospettatale . Nell'ordine del giorno
della convocazione era previsto la constatazione della situazione prevista dall'art. 2447,
vale a dire l'avvenuta riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, con l'invito
a deliberare in merito ?
Se tutto ciò è stato fatto si è verificata una causa di scioglimento della società (C.C.
art. 2448 punto 4) poiché palesemente l'assemblea non ha ritenuto provvedere ai sensi
dell'art. 2447 C.C. essendo stata convocata, informata e non avendo preso provvedimenti
riguardo l'avvenuta riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Di questo è dato
atto nel verbale d'assemblea.
Pertanto penso che la società alla data dell'assemblea anzidetta sia sciolta.
Gli effetti dello scioglimento soo chiaramente disciplinati dall'art. 2449 C.C..
Gli amministratori rispondono (non è una sanzione ma è una responsabilità) da quella data
per eventuali nuove azioni intraprese illimitatamente e solidalmente con il loro
patrimonio personale.
Gli amministratori devono con una apposita delibera del CDA dare atto dell'avvenuto
verificarsi della causa di scioglimento ed iscrivere tale delibera presso il Registro
delle Imprese.
Gli amministratori rispondono della conservazione dei beni sociali sino alla consegna di
questi ai liquidatori della società.
La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea ma se questa non provvede e rimane inattiva
al riguardo gli amministratori possono fare istanza al Presidente del Tribunale affinchè
disponga la nomina dei liquidatori.
(Quanto sopra è solo un parere personale)
Dott. Paolo Bozzo
Dottore commercialista in Genova
www.paolobozzo.com
Ora sono tutti perfettamente consci della loro responsabilità illimitata ma
il mio problema è :
chi potrebbe sollevare la questione posto che nessuno (Terzi creditori
compresi) vi ha interesse ?
Il registro imprese che tipo di controllo effettua sul bilancio ? di forma o
di merito e quindi potrebbe eccepire il non stato di messa in liquidazione o
di scioglimento ?
Peraltro la soc è al suo terzo anno di vita e le perdite subite sono di
fatto considerate come fisiologiche , mi hanno anche chiesto se non si
possono "capitalizzare" ?? considerandole come una specie di spese di avvio
.... che ne dite ?
--
Cordiali saluti
--Danilo Gallotti-----NOSPAM_DA_C...@tin.it------
"Paolo Bozzo" <drbo...@paolobozzo.com> ha scritto nel messaggio
news:3b49109a...@News.CIS.DFN.DE...
Riguardo al capitalizzare le perdite sono piuttosto dubbioso. Se fossero
veramente costi di avvio averi capitalizzato i costi che hanno generalo le
perdite non le perdite. (e la prima idea che mi è venuta in mente) per
esempio se al 31/12/99 ho una perdita di L. 20.000.000 non credo sia
corretto capitalizzare nel 2000 "costi di avvio" per L. 20.000.000 ma
imputerei direttamente nel 99 parte dei costi d'esercizio a spese impianto,
costituzione o voce simile. Questa è la mia "misera" opinione al riguardo.
Mi ha interessato l'opinione sul fatto che tutti sono consci della
responsabilità illimitata. Non si parla + di una srl ma di una snc di fatto.
La responsabilità illimitata si estende sia agli amministratori che ai soci
in quanto l'assemblea come organo volitivo decidendo di non decidere ha di
fatto preso una posizione (scusate il gioco di parole) e quindi si è assunta
la responsabilità illimitata con gli amministratori ( generalmente in casi
simili i soci sono anche amministratori) il mio problema comunque persiste.
Il registro imprese cosa può fare?!? insomma pare che se non intervengono
gli amministratori o i terzi (ma non si sa chi) una srl che va contro le
disposizione legislative non incorra in sanzioni.
Tutte le belle discquisizioni sul fatto che l'amministrazione deve
salvaguardare il patrimonio sociale, richiedendo l'intervento se del caso al
tribunale e cosuccie varie perdono di significato.
E noi addetti ai lavori cosa facciamo?!? e soprattutto cosa diciamo ai
clienti?!?
Quando andate da un cliente a dirgli che deve riappianare le perdite della
propria srl e questo risponde che tanto garantisce personalmente i fidi e
quindi la sua società funziona bene( magari le perdite sono state generate
da compensi amministratori alti o ....) spesso la prima domanda che mi sento
porre è: " ma se mi controllano che multa prendo?" Voi cosa rispondete?!?
Ricordiamoci che la società come nell'esempio effettivamente non si trova nè
in stato fallibile ne liquidabile.
>anch'io ho un caso del genere, la soc. ha perdite superiori al cap soc. ma
>ha continuato bellamente ad operare, con ulteriori perdite ...
>l'amministratore e i soci non se ne preoccupano più di tanto in quanto
>prevedono di rimetterla in sesto nei prossimi due anni. ( hanno gia dato
>garanzie personali alle banche che continuano ad erogare fidi.)
>
>
>
>Ora sono tutti perfettamente consci della loro responsabilità illimitata ma
>il mio problema è :
>
>
>
>chi potrebbe sollevare la questione posto che nessuno (Terzi creditori
>compresi) vi ha interesse ?
>Il registro imprese che tipo di controllo effettua sul bilancio ? di forma o
>di merito e quindi potrebbe eccepire il non stato di messa in liquidazione o
>di scioglimento ?
>Peraltro la soc è al suo terzo anno di vita e le perdite subite sono di
>fatto considerate come fisiologiche , mi hanno anche chiesto se non si
>possono "capitalizzare" ?? considerandole come una specie di spese di avvio
>.... che ne dite ?
Continuare ad operare normalmente con una srl col capitale al di sotto del minimo legale
per due anni non mi sembra consigliabile nè ammissibile.
A prescindere da chi possa aver interesse ad eccepire l'avvenuta causa di scioglimento,
penso che la società, dato che le perdite emergono palesemente dal bilancio potrebbe avere
delle difficoltà nei rapporti con i terzi, la PA, le banche,.. poichè questi si
troverebbero a contrarre obbligazioni con un soggetto che continua ad operare normalmente
malgrado sia in liquidazione. Il che non dà certo il massimo delle garanzie...
Tieni conto che se la società fallisse il curatore sicuramente eccepirà questo
comportamento tenuto dagli amministratori proponendo un'azione di responsabilità.
Non mi risulta che il Registro delle imprese verifichi attivamente se il capitale è sceso
sotto il limite legale o meno a causa di perdite.
Scusa la domanda ma come contano di rimetterla in sesto se la società è sciolta di
diritto?
Non è certamente possibile capitalizzare delle perdite, sono capitalizzabili alcuni costi
quali spese di "start up".
Ad esempio, le spese per le ricerche di mercato, per addestramento del
personale,...sostenute all'atto della costituzione dell'azienda possono essere iscritte
all'attivo dello stato patrimoniale come costi di impianto e ampliamento. Vige però il
divieto di eseguire politiche di bilancio attraverso la capitalizzazione di tali costi ed
occorre poter dimostrare la congruenza e il rapporto causa-effetto
tra detti costi ed il beneficio che da questi l'impresa conta di ottenere.
Sulla capitalizzazione delle perdite acclarate anche io non sono d'accordo
sulla "capitalizzazione".
Le spese di avvio (che comunque sono solo alcuni tipi di spese) si sarebbero
dovute capitalizzare anteriormente.
Tra l'altro, in caso di perdita, per poter mantenere anche queste spese
nell'attivo, invece di portarle a costo direttamente, occorrerebbe, per i
principi contabili, la dimostrazione della recuperabilità delle stesse.
La conseguenza della non dimostrabilità della recuperabilità futura sarebbe
il dover portare a conto economico tutti gli oneri pluriennali con
l'ulteriore aumento della perdita.
Io, in nota integrativa, ho quindi dato una spiegazione del perchè perchè
le spese sarebbero state recuperabili in futuro, motivando gli eventi che
avevano portato alle perdite e spiegando per quali motivi si sarebbero
creati futuri utili che sarebbero stati in grado di coprire le perdite e gli
oneri pluriennali.
Tra l'altro, visto che si trattava di perdita di primo anno, la quale
fiscalmente sarà recuperabile sempre senza alcun limite temporale dai futuri
redditi, per diminuire la perdita civilistica ho appostato le imposte
anticipate, date dal futuro beneficio derivante dalle minore imposte future,
sulla perdita fiscale. Ovviamente sfruttando le considerazioni che già avevo
fatto per la futura redditività della società e sfruttando il fatto che le
perdite saranno sempre recuperabili comportando sicuramente per il futuro un
beneficio dato dalle minori future imposte, rispettando così quando dettato
dai principi contabili sulle imposte. In tal modo sono riuscito a diminuire
di molto la perdita.
> Mi ha interessato l'opinione sul fatto che tutti sono consci della
> responsabilità illimitata. Non si parla + di una srl ma di una snc di
fatto.
> La responsabilità illimitata si estende sia agli amministratori che ai
soci
> in quanto l'assemblea come organo volitivo decidendo di non decidere ha di
> fatto preso una posizione (scusate il gioco di parole) e quindi si è
assunta
> la responsabilità illimitata con gli amministratori ( generalmente in casi
> simili i soci sono anche amministratori) il mio problema comunque
persiste.
Su questo punto non sono d'accordo. La società per il fatto che l'assemblea
non ha deliberato la riduzione e costituzione del capitale, o non ha
*deliberato la trasformazione* non diventa una snc di fatto ma una srl in
liquidazione.
Chi è responsabile è l'organo amministrativo che non ha adempiuto ai suoi
obblighi.
Se i soci approveranno l'operato degli amministratori (tramite
l'approvazione dei bilanci e delle operazioni da loro svolte) non potranno
essere considerati responsabili con il loro patrimonio in quanto non solo
loro che hanno compiuto le operazioni. La conseguenza, a mio parere, sarà
solo quella che i soci stessi non potranno adire l'azione di responsabilità
nei confronti degli amministratori in quanto avranno approvato il loro
operato. Cosa che invece potranno sempre fare i creditori e i terzi.
Ma gli unici responsabili per le operazioni compiute dagli amministratori
rimarranno solo gli amministratori.
I soci in qualsiasi momento potranno rivolgersi al tribunale per far
constatare lo scioglimento (anche un solo socio potrà farlo). Come,
d'altronde, all'unanimità, i soci, a mio parere, potranno far venire meno la
causa di scioglimento riducendo e reintegrando il capitale e rifacendo
tornare in vita la società.
--
Ermanno Manuali
dottore commercialista in Padova
>
>Mi ha interessato l'opinione sul fatto che tutti sono consci della
>responsabilità illimitata. Non si parla + di una srl ma di una snc di fatto.
>La responsabilità illimitata si estende sia agli amministratori che ai soci
>in quanto l'assemblea come organo volitivo decidendo di non decidere ha di
>fatto preso una posizione (scusate il gioco di parole) e quindi si è assunta
>la responsabilità illimitata con gli amministratori ( generalmente in casi
>simili i soci sono anche amministratori) il mio problema comunque persiste.
La penso anch'io così, in termini di responsabilità la srl degenera ad una snc di fatto e
sono responsabili sia gli amministratori che i soci.
>Il registro imprese cosa può fare?!? insomma pare che se non intervengono
>gli amministratori o i terzi (ma non si sa chi) una srl che va contro le
>disposizione legislative non incorra in sanzioni.
>Tutte le belle discquisizioni sul fatto che l'amministrazione deve
>salvaguardare il patrimonio sociale, richiedendo l'intervento se del caso al
>tribunale e cosuccie varie perdono di significato.
>E noi addetti ai lavori cosa facciamo?!? e soprattutto cosa diciamo ai
>clienti?!?
>Quando andate da un cliente a dirgli che deve riappianare le perdite della
>propria srl e questo risponde che tanto garantisce personalmente i fidi e
>quindi la sua società funziona bene( magari le perdite sono state generate
>da compensi amministratori alti o ....) spesso la prima domanda che mi sento
>porre è: " ma se mi controllano che multa prendo?" Voi cosa rispondete?!?
>Ricordiamoci che la società come nell'esempio effettivamente non si trova nè
>in stato fallibile ne liquidabile.
Non c'è molto da dire in effetti, premesso che non si tratta di multe per la società ma di
responsabilità degli amministratori e penso anche dei soci, chiarito il punto della causa
di scioglimento, una volta che lo hanno capito non aggiungerei altro se non spiegare che
alcuni soggetti con cui la società può avere rapporti, leggendo il bilancio potrebbero
avere qualche remora in più giustificata dalla situazione che abbiamo detto e quindi
chiedere ulteriori garanzie rispetto a quelle che avrebbero voluto altrimenti.
Noi "addetti ai lavori", a mio modestissimo parere, dobbiamo informare i nostri clienti di
queste cose, fatto questo con ogni scrupolo, ed accertato che abbiano capito cosa sono i
rischi che corrono, le decisioni restano a loro, e non sempre seguono i nostri consigli.
On Sat, 7 Jul 2001 11:15:32 +0200, "dbn" <dbo...@dalbosco.com> wrote:
>
>Mi ha interessato l'opinione sul fatto che tutti sono consci della
>responsabilità illimitata. Non si parla + di una srl ma di una snc di fatto.
>La responsabilità illimitata si estende sia agli amministratori che ai soci
>in quanto l'assemblea come organo volitivo decidendo di non decidere ha di
>fatto preso una posizione (scusate il gioco di parole) e quindi si è assunta
>la responsabilità illimitata con gli amministratori ( generalmente in casi
>simili i soci sono anche amministratori) il mio problema comunque persiste.
Errata corrige: i soci restano limitatamente responsabili. Illimitatamente rispondono gli
amministratori. E' una srl in liquidazione non una snc
>Il registro imprese cosa può fare?!? insomma pare che se non intervengono
>gli amministratori o i terzi (ma non si sa chi) una srl che va contro le
>disposizione legislative non incorra in sanzioni.
>Tutte le belle discquisizioni sul fatto che l'amministrazione deve
>salvaguardare il patrimonio sociale, richiedendo l'intervento se del caso al
>tribunale e cosuccie varie perdono di significato.
>E noi addetti ai lavori cosa facciamo?!? e soprattutto cosa diciamo ai
>clienti?!?
>Quando andate da un cliente a dirgli che deve riappianare le perdite della
>propria srl e questo risponde che tanto garantisce personalmente i fidi e
>quindi la sua società funziona bene( magari le perdite sono state generate
>da compensi amministratori alti o ....) spesso la prima domanda che mi sento
>porre è: " ma se mi controllano che multa prendo?" Voi cosa rispondete?!?
>Ricordiamoci che la società come nell'esempio effettivamente non si trova nè
>in stato fallibile ne liquidabile.
Non c'è molto da dire in effetti, premesso che non si tratta di multe per la società ma di
responsabilità degli amministratori chiarito il punto della causa di scioglimento, una
volta che lo hanno capito non aggiungerei altro se non spiegare che alcuni soggetti con
cui la società può avere rapporti, leggendo il bilancio potrebbero avere qualche remora in
più giustificata dalla situazione che abbiamo detto e quindi chiedere ulteriori garanzie
rispetto a quelle che avrebbero voluto altrimenti.
Noi "addetti ai lavori", a mio modestissimo parere, dobbiamo informare i nostri clienti di
queste cose, fatto questo con ogni scrupolo, ed accertato che abbiano capito cosa sono i
rischi che corrono, le decisioni restano a loro, e non sempre seguono i nostri consigli.
Dott. Paolo Bozzo
> Scusa la domanda ma come contano di rimetterla in sesto se la società è
sciolta di
> diritto?
ma non di fatto,
infatti continua tranquillamente a comprare e vendere e gli ordini lasciano
prevedere un consistente utile già a settembre di qs. anno . Non un protesto
non una riba respinta e talvolta l'amministratore anticipa di tasca propria
( regolarmente contabilizzato e documentato )
Le banche rogneranno ma non gli conviene più di tanto alzare il tono
Concordo peraltro con i vs interventi sulla assurdità di Capitalizzare le
perdite " e anch'io non la ritengo una via percorribile.
i creditori di qs società sono banche e fornitori ( nessun problema con i
dipendenti, il fisco e gli enti previdenziali tutti pagati regolarmente e
tempestivamente )
ora le banche se chiedono i rientri dai fidi rischiano di perdere un
cliente (spa azionista di maggioranza) assai più grosso ( il rapporto è uno
a 20)
D'altra parte hanno accettato di concedere fidi pur essendo evidente da
oltre un anno che le perdite superavano non 1 ma i 2 terzi capitale ( ora so
lo sono mangaitao tutto e oltre)
Se peraltro fossero costrette a richiedere i rientri non vi sarebbe alcun
problema L'amministratore ( che rappresenta il socio di maggioranza )
coprirebbe immediatamente, sia a titolo personale che richiedendoli al suo
referente come finanz infruttifero.
Il fornitore più grosso "avanza" una decina di milioni la media degli altri
fornitori 2 mil.
e i debiti con qs. non sono consolidati o congelati .( nel senso che ad
nuovo ordine viene pagato in tutto o in parte il pregresso o si va i
prededuzione )
La società, che non lavora con enti pubblici o simili, ha tempi di
realizzo degli investimenti piuttosto lunghi ( basta pensare che solo nel
duemilauno si sono concretizzati degli ordini e delle proposte fatte due
anni fa -1998 - a fiere internazionali)
Personalmente ho da oltre un decennio la massima fiducia nel cliente e
nella sua volonta e capacità di far fronte ad eventuali problemi , ed
onestamente lo stesso è stato debitamente informato dei rischi e delle sue
responsabilità ( forse anche esagerando un po' più del dovuto)
il mio problema, quindi, è :
(pur rispettando la sua volontà), di non farlo inciampare in un qualche
apparentemente insignificante questione formale ... del tipo un registro
imprese, o altro soggetto (ad es una verifica fiscale ) che constata o
contesta in fase la "formale" perdita del cap sociale .
Cordiali saluti
--Danilo Gallotti-----
Lo scioglimento derivante dal combinato disposto dagli artt. 2447 e 2448
C.C. non è automatico. Difatti la nomina dei liquidatori non può essere
fatta d'ufficio ma sempre su impulso degli amministratori, dei soci o dei
sindaci (ai creditori e i terzi che ne abbiano interesse non possono
interferire con le vicende interne della società, anche se c'è chi afferma,
e il sottoscritto è d'accordo, che almeno i creditori possano chiedere
l'intervento del Tribunale). Ciò sia in sede di assemblea sia soprattuto con
istanza al Tribunale competente. Riprova di tale regime è il terzo comma
dell'art. 2450 ove stabilisce che la nomina "coatta" dei liquidatori è
decretata appunto su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.
Gli amministratori hanno adempiuto al loro dovere di convocazione, ne deriva
che, qualora l'assemblea non abbia deciso in merito, la società non potrà
essere considerata "sciolta" ma semplicemente trasformata "di fatto".
Pertanto la struttura rimane s.r.l. ma gli amministratori, i soci presenti
all'assemblea e quelli eventulamente assenti ma che non abbiano manifestato
il loro dissenso tramite impugnativa sono da considerarsi illimitatamente
responsabili per le operazioni poste in essere dopo la data di detta
assemblea. In pratica la soc. si è trasformata in s.n.c., salvo l'aumento
del capitale "in itinere" da rendere pubblico con il deposito presso il reg.
delle imprese col bilancio successivo. Infatti non sono previste sanzioni
per gli amministratori che hanno adempiuto agli obblighi descritti dalla
norma. Non si è neanche in presenza della fattispecie prevista dal 2446
(riduzione di oltre 1/3 del capitale per perdite). Solo in quel caso è
stabilito che gli amministratori DEVONO chiedere l'intervento del Tribunale,
e addirittura entro la chiusura dell'esercizio successivo.
Il bilancio, anche se presenta perdite al di sotto del cap. soc. può, meglio
deve, essere presentato al reg. imp. venendo in questo modo resa nota ai
terzi la situazione della società venendo in questo modo a fugare eventuali
ipotesi di frode.
D'altronde,da quello che si può evincere dal post, sia gli amministratori
sia i soci già stanno operando in questo modo fornendo garanzie personali.
Saluti.
Avv. Antonio Scipione
____________________________
http://www.studio-scipione.com
--
Posted from [217.146.65.68]
via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG
cutto tutto
Non sono d'accordo con quanto affermato.
Lo sciogliemento di una società opera automaticamente quando si verifichi
una delle cause previste dall'art. 2448.
Una di queste cause è la riduzione del C.S. al di sotto del minimo quando le
perdite siano superiori al terzo e non sia stato **deliberata** la riduzione
del capitale e successiva ricostituzione o la trasformazione della società.
Però occorre una delibera specifica o in un senso o nell'altro.
Poichè non c'è la delibera, ne di riduzione e ricostituzione del capitale,
ne di trasformazione, opera automaticamente l'art. 2448 con il conseguente
scioglimento della società e divieto per gli amministratori di compiere
nuove operazioni.
La mancata deliberazione può essere vista come intenzione di non far
continuare a vivere la società con conseguente sciglimento della stessa.
Ogni socio in qualsiasi momento potrà chiedere l'intervento del giudice
perchè venga nominato un liquidatore, e nessuno potrà opporsi alla
liquidazione in quanto la società è sciolta è ogni socio ha diritto alla
liquidazione della propria quota sociale.
La successiva fase di liquidazione (e quindi anche la nomina del
liquidatore) è una conseguenza dello stato di scioglimento e non costituisce
*lo scioglimento stesso*,.
Quindi non si può, a mio parere, assimilare la non possibilità di nominare
d'ufficio un liquidatore alla mancanza di scioglimento della società. Le due
cose sono distinte.
Le due cose sono differenti e l'una (liquidazione) è conseguenza dello
sciogliemento già operante di diritto.
Ora di giurisprudenza sotto mano non ne ho, però di pronuncie sul fatto che
le cause di scioglimento operano automaticamente con il verificarsi delle
cause previste ce ne sono diverse che io sappia.
Un saluto.
>"studio legale Avv. Antonio Scipione" <stu...@studio-scipione.com> ha
>scritto nel messaggio news:000301c10854$7aefde60$5f45...@alicom.org...
>
>cutto tutto
>
>Non sono d'accordo con quanto affermato.
>Lo sciogliemento di una società opera automaticamente quando si verifichi
>una delle cause previste dall'art. 2448.
>Una di queste cause è la riduzione del C.S. al di sotto del minimo quando le
>perdite siano superiori al terzo e non sia stato **deliberata** la riduzione
>del capitale e successiva ricostituzione o la trasformazione della società.
>Però occorre una delibera specifica o in un senso o nell'altro.
>Poichè non c'è la delibera, ne di riduzione e ricostituzione del capitale,
>ne di trasformazione, opera automaticamente l'art. 2448 con il conseguente
>scioglimento della società e divieto per gli amministratori di compiere
>nuove operazioni.
Concordo con quanto detto dal Dott. Manuali. Come già espresso in un precedente post
ritengo che la srl del caso sia da considerarsi sciolta.
>La mancata deliberazione può essere vista come intenzione di non far
>continuare a vivere la società con conseguente sciglimento della stessa.
>Ogni socio in qualsiasi momento potrà chiedere l'intervento del giudice
>perchè venga nominato un liquidatore, e nessuno potrà opporsi alla
>liquidazione in quanto la società è sciolta è ogni socio ha diritto alla
>liquidazione della propria quota sociale.
>La successiva fase di liquidazione (e quindi anche la nomina del
>liquidatore) è una conseguenza dello stato di scioglimento e non costituisce
>*lo scioglimento stesso*,.
>Quindi non si può, a mio parere, assimilare la non possibilità di nominare
>d'ufficio un liquidatore alla mancanza di scioglimento della società. Le due
>cose sono distinte.
Esattamente. La società è sciolta di diritto e pertanto entrata in liquidazione, operano i
divieti di intrapprendere nuove operazioni per gli amministratori e questi rispondono
illimitatamente per le nuove operazioni eventualmente intraprese.
Che non siano stati nominati dei liquidatori non significa che la società non sia sciolta.
I soci dalla data di scioglimento hanno diritto alla liquidazione della propria quota.
>Le due cose sono differenti e l'una (liquidazione) è conseguenza dello
>sciogliemento già operante di diritto.
>Ora di giurisprudenza sotto mano non ne ho, però di pronuncie sul fatto che
>le cause di scioglimento operano automaticamente con il verificarsi delle
>cause previste ce ne sono diverse che io sappia.
>Un saluto.
Nel caso in esame deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese la
deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di
scioglimento. Gli amministratori ritengo possano essere considerati responsabili qualora
omettano tale adempimento.
Concordo con Ermanno M. e Paolo B.
VP
Attenzione a non confondere le perdite di oltre 1/3 del capitale sociale con
la riduzione di questo al di sotto del minimo legale. Ipotesi ex art. 2446:
capitale di 1 miliardo, perdite di 340 milioni, conseguenza o assemblea per
la riduzione del CAPITALE a 650-660 milioni o intervento OBBLIGATO degli
amministratori presso il tribunale che d'ufficio riduce il capitale.
Ipotesi ex art. 2447: capitale di 300 milioni, perdite di 110 mil., la
conseguenza non può essere la riduzione del capitale perchè il minimo è 200,
quindi assemblea x aumento del capitale ecc ecc...
>Però occorre una delibera specifica o in un senso o nell'altro.
>Poichè non c'è la delibera, ne di riduzione e ricostituzione del capitale,
>ne di trasformazione, opera automaticamente l'art. 2448 con il conseguente
>scioglimento della società e divieto per gli amministratori di compiere
>nuove operazioni.
Attenzione, il divieto ex art. 2449 non è perentorio, infatti viene
stabilito che qualora si contravvenga a ciò gli amministratori si assumono
la responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi (e mi pare
che il regime di responsabilità per le società di persone sia simile, non
solo, ma così facendo, e senza l'approvazione espressa dei soci, si potrebbe
assumere come elemento di riscontro, la disciplina delle S.a.S.)
>La mancata deliberazione può essere vista come intenzione di non far
>continuare a vivere la società con conseguente sciglimento della stessa.
>Ogni socio in qualsiasi momento potrà chiedere l'intervento del giudice
>perchè venga nominato un liquidatore, e nessuno potrà opporsi alla
>liquidazione in quanto la società è sciolta è ogni socio ha diritto alla
>liquidazione della propria quota sociale.
Esatto, ma attenzione, nella fattispecie a cui facciamo riferimento
l'assemblea c'è stata, i soci hanno discusso e hanno DECISO di continuare
COMUNQUE (salvo, come ripeto, l'intervento dei soci assenti o dissezienti),
quindi la compagine sociale non si è sciolta, l'unica cosa che può essere
cosiderata tale è il "nomen juris" della società, ma di fatto la compagine
sociale esiste, lavora e ha manifestamente espresso la volontà di
continuare. Ecco perchè alla responsabilità illimitata non concorrono solo
gli amministratori ma anche i soci che hanno deliberato di proseguire con la
coscienza della situazione patrimoniale di tal genere.
>La successiva fase di liquidazione (e quindi anche la nomina del
>liquidatore) è una conseguenza dello stato di scioglimento e non
costituisce
>*lo scioglimento stesso*,.
>Quindi non si può, a mio parere, assimilare la non possibilità di nominare
>d'ufficio un liquidatore alla mancanza di scioglimento della società. Le
due
>cose sono distinte.
>Le due cose sono differenti e l'una (liquidazione) è conseguenza dello
>sciogliemento già operante di diritto.
Certo che sono distinte, ma sono conseguenza ineliminabile l'una dell'altra,
come non può esserci liquidatore senza liquidazione, può dirsi che non può
esserci liquidazione senza un liquidatore, avete mai visto un fallimento
senza un curatore o viceversa? Che fallimento sarebbe? Gli atti di
dichiarazione sia di scioglimento sia di fallimento sono tutt'uno con la
nomina del liquidatore o del curatore, pur se distinti di diritto e quindi
impugnabili separatamente. Quindi se una norma mi dice che non sono
obbligato a nominare un liquidatore, va da se che non sono obbligato a
decidere una liquidazione.
Stesso dicasi per scioglimento e liquidazione. Il codice è chiaro, non può
esserci scioglimento di una società senza la successiva fase di
liquidazione. Art. 2449, comma 2, entro un mese dalla CAUSA di scioglimento
si deve convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla
liquidazione.
In disaccordo si fa intervenire il Presidente del Tribunale che emana un
Decreto di scioglimento, liquidazione e nomina, è un atto unico, seppure con
effetti e soggetti diversi.
I romani ci hanno tramandato un principio fondamentale: "quod lex voluit
dixit, quam noluit, tacit", e la norma in esame non dispone l'automaticità,
ne tanto meno L'OBBLIGO di qualcuno a rivolgersi al Tribunale per lo
scioglimento e la conseguente nomina del liquidatore. In altri casi invece
la legge ha stabilito ESPRESSAMENTE tale obbligo, ad es. l'art. 11, comma 3,
della L. 904/77 dice espressamente "In caso di inosservanza delle
disposizioni .... la società si scioglie e gli amministratori DEVONO entro
un mese convocare l'assemblea per le DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA.
In difetto di convocazione ...... il liquidatore è nominato d'ufficio con
Decreto del Presidente del Tribunale. Non è la disciplina applicabile a
questo caso, anzi, oramai è lettera morta dal 1981, ma è un esempio di come
bisogna leggere non la sola norma che ci interessa ma tutto l'impianto
legislativo.
>Che non siano stati nominati dei liquidatori non significa che la società
non sia sciolta.
>I soci dalla data di scioglimento hanno diritto alla liquidazione della
propria quota
E nel caso come quello in esame dove i soci non vogliono scioglere ma
continuare come la interpretiamo? Forse il registro delle imprese, quando si
vede depositati il bilancio e il verbale dell'assemblea ne informa d'ufficio
il Tribunale? Non mi sembra abbiano quest'obbligo, tant'è che oltremodo non
ci sono violazioni di norme penali che potrebbero far scattare un obbligo di
denuncia.
>Nel caso in esame deve essere depositata ed iscritta nel registro delle
imprese la
>deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi
di una causa di
>scioglimento. Gli amministratori ritengo possano essere considerati
responsabili qualora
>omettano tale adempimento
Concordo, ma una eseguito l'adempimento nessuno è obbligato a rendere
"esecutivo" lo scioglimento che a mio avviso, ribadisco, non esiste
neanche..
Come voi m'insegnate, un principio basilare del nostro diritto societario,
che poi è estensibile un pò a tutti gli ordinamenti sia di civil law sia di
common law è che se esiste la volontà di un gruppo di persone di fare
qualcosa insieme nulla può impedirglielo, a patto che siano tutti
consapevoli delle reponsabilità a cui vanno incontro, non creino danni ai
terzi e sottostiano alle regole generali. Tant'è vero che oggi è ancora
aperto il dibattito sull'utilità o meno, ad es., dello statuto delle S.p.A.
vista la capillare e particolareggiata disciplina legislativa che davvero
poco lascia alla libera discrezionalità dei soci.
Quindi, per concludere, ribadisco l'opinione che "di fatto" la compagine
sociale che opera con la riduzione al di sotto del capitale minimo previsto
sia da assoggettare al regime normativo delle S.n.C. facendo salve le
adeguate e necessarie forme pubblicitarie in modo da rendere edotti sia i
creditori sia i terzi.
Chiedo scusa per la lunghezza, ma quando un argomento mi piace..... :-))
Saluti
Avv. Antonio Scipione
P.S. sulla giurisprudenza.... se dovessimo seguire sempre quello che dicono
i Giudici di Cassazione... stiamo freschi... Le sentenze vanno bene per
conoscere un opinione in più, il che non guasta mai. Mi hanno insegnato, e
devo dire che ho imparato, a ragionare con la legge alla mano, la mia
cultura e la mia testa, non con quella degli altri (Giudici compresi,
anzi...).
______________________________
http://www.studio-scipione.com
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Posted from [217.146.65.70]
Io infatti non le confondo. Ma, a mio parere e anche a parere della
prevalente dottrina, perchè ci sia scioglimento occorre la presenza di tutte
le condizioni e cioè: perdita oltre un terzo, diminuzione del capitale al di
sotto del minimo legale, mancata deliberazione dell'assemblea a riguardo
(sia per l'eventuale reintegro che per l'eventuale trasformazione).
>
> Attenzione, il divieto ex art. 2449 non è perentorio, infatti viene
> stabilito che qualora si contravvenga a ciò gli amministratori si assumono
> la responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi (e mi
pare
> che il regime di responsabilità per le società di persone sia simile, non
> solo, ma così facendo, e senza l'approvazione espressa dei soci, si
potrebbe
> assumere come elemento di riscontro, la disciplina delle S.a.S.)
L'art. 2448 ci dice quali sono le cause di scioglimento e quando la società
si scioglie. Poi l'art. 2449 (che disciplina gli effetti dello scioglimento
già in atto ed esistente) afferma che **quando** si è verificato un fatto
che determina lo scioglimento gli amminsitratori non possano più
intraprendere nuove operazioni e in questo caso si è verificato il
**quando**, cioè quando le perdite oltre un terzo hanno ridotto il capitale
al di sotto del minimo e l'assemblea non ha preso le relative decisioni.
Dalle norme si evince quindi che le cause di scioglimento operano nel
momento in cui si verificano e tutto quello che vi è dopo sono gli effetti
che questo scioglimento ha sulla vita sociale.
Un obbligo che è posto in capo agli amministratori (e non dei soci - quello
che la legge vuole dire lo dice esplicitamente, detta in italiano :-) ) e
mai e poi mai viene richiamata la responsabilità dei soci, ma sempre e solo
quella degli amminstratori.
Non credo che si possa per analogia applicare una normativa prevista per una
diversa forma sociale (infatti alle srl non si applicano le norme relative
alle spa quando non sono espressamente richiamate).
Quando la società è sciolta mantiene comunque la personalità giuridica.
Credo che questo sia un elemento fondamentale.
Quello che cambia per la persona giuridica è l'oggetto sociale, che non è
più quello di ricercare il lucro (o l'utile) tramite l'attività, ma dovrebbe
diventare quello della liquidazione del patrimonio sociale.
Da qui la responsabilità per gli amministratori per le nuove operazioni. La
responsabilità è degli amministratori in quanto sono loro che compiono
effettivamente la nuova attività invece di cominciare la liquidazione.
> Esatto, ma attenzione, nella fattispecie a cui facciamo riferimento
> l'assemblea c'è stata, i soci hanno discusso e hanno DECISO di continuare
> COMUNQUE (salvo, come ripeto, l'intervento dei soci assenti o
dissezienti),
> quindi la compagine sociale non si è sciolta, l'unica cosa che può essere
> cosiderata tale è il "nomen juris" della società, ma di fatto la compagine
> sociale esiste, lavora e ha manifestamente espresso la volontà di
> continuare. Ecco perchè alla responsabilità illimitata non concorrono solo
> gli amministratori ma anche i soci che hanno deliberato di proseguire con
la
> coscienza della situazione patrimoniale di tal genere.
I soci non hanno deliberato la trasformazione e nel nostro sistema non
esiste una trasformazione di fatto di una persona giuridica.
Gli amminsitratori entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che non ha
deliberato il ripristino del capitale o la trasformazione avrebbe dovuto
convocare una nuova assemblea per nominare il liquidatore (in quanto in quel
momento, anche se non è pacifico e c'è dottrina contro) si creano tutte le
condizioni perchè la causa di scioglimento operi. Ma ciò non è stato fatto e
gli unici responsabili di questi atti sono gli amminstratori e non i soci.
Chi compie le operazioni sono sempre e solo gli amministratori. I soci anche
quando approvassero l'operato non potrebbero, nel nostro sistema, essere
considerati responsabili. L'uncia conseguenza è che non potranno iniziare
un'azione di responsabilità contro gli amminsitratori.
>
>
> >La successiva fase di liquidazione (e quindi anche la nomina del
> >liquidatore) è una conseguenza dello stato di scioglimento e non
> costituisce
> >*lo scioglimento stesso*,.
> >Quindi non si può, a mio parere, assimilare la non possibilità di
nominare
> >d'ufficio un liquidatore alla mancanza di scioglimento della società. Le
> due
> >cose sono distinte.
> >Le due cose sono differenti e l'una (liquidazione) è conseguenza dello
> >sciogliemento già operante di diritto.
>
> Certo che sono distinte, ma sono conseguenza ineliminabile l'una
dell'altra,
Appunto. La liquidazione è una conseguenza dell'avvenuto scioglimento.
Quindi perchè ci possa essere la liquidazione la società deve essere già
sciolta.
Ma non vale il discorso contrario. Cioè non si può dire che poichè non è
iniziata la liquidazione la società non è sciolta ma è ancora "vitale".
> come non può esserci liquidatore senza liquidazione, può dirsi che non può
> esserci liquidazione senza un liquidatore, avete mai visto un fallimento
> senza un curatore o viceversa? Che fallimento sarebbe? Gli atti di
> dichiarazione sia di scioglimento sia di fallimento sono tutt'uno con la
> nomina del liquidatore o del curatore, pur se distinti di diritto e quindi
> impugnabili separatamente. Quindi se una norma mi dice che non sono
> obbligato a nominare un liquidatore, va da se che non sono obbligato a
> decidere una liquidazione.
> Stesso dicasi per scioglimento e liquidazione. Il codice è chiaro, non può
> esserci scioglimento di una società senza la successiva fase di
> liquidazione. Art. 2449, comma 2, entro un mese dalla CAUSA di
scioglimento
> si deve convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla
> liquidazione.
Secondo me dai un'interpretazione errata.
Dallo scioglimento deriva l'obbligo previsto dall'art. 2449 comma 2.
A me pare che lo scioglimento operi di diritto e che non occorra una formale
dichiarazione o un atto formale che dichiari lo stato di scioglimento.
In tal senso non mi esprimo solo io (che sono il signor nessuno) ma la
dottrina (credo senza eccezioni) e la giurisprudenza (che poi alla fine è
ciò che conta anche se le sentenze possono non essere condivise).
La conseguenza dello scioglimento dovrebbe essere l'inizio della fase di
liquidazione (obbligo che il codice impone di adempiere entro un mese dallo
scioglimento che è già in atto).
Se gli amminsitratori non danno luogo a questa fase sono responsabili per
non aver adempiuto ai loro obblighi.
Se fosse come dici tu nessuna causa di scioglimento opererebbe se nessuno
iniziasse la successiva fase di liquidazione. Ma nel nostro sistema non è
così.
> In disaccordo si fa intervenire il Presidente del Tribunale che emana un
> Decreto di scioglimento, liquidazione e nomina, è un atto unico, seppure
con
> effetti e soggetti diversi.
>
> I romani ci hanno tramandato un principio fondamentale: "quod lex voluit
> dixit, quam noluit, tacit", e la norma in esame non dispone
l'automaticità,
> ne tanto meno L'OBBLIGO di qualcuno a rivolgersi al Tribunale per lo
> scioglimento e la conseguente nomina del liquidatore. In altri casi invece
> la legge ha stabilito ESPRESSAMENTE tale obbligo, ad es. l'art. 11, comma
3,
> della L. 904/77 dice espressamente "In caso di inosservanza delle
> disposizioni .... la società si scioglie e gli amministratori DEVONO entro
> un mese convocare l'assemblea per le DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA.
> In difetto di convocazione ...... il liquidatore è nominato d'ufficio con
> Decreto del Presidente del Tribunale. Non è la disciplina applicabile a
> questo caso, anzi, oramai è lettera morta dal 1981, ma è un esempio di
come
> bisogna leggere non la sola norma che ci interessa ma tutto l'impianto
> legislativo.
Ma qui l'obbligo c'è eccome nel codice civile. L'art. 2449, comma 2.
La norma da te riportato richiama esattamente le stesse frasi utilizzate dal
codice civile.
Perchè in un caso rappresentano un obbligo inderogabile e in un secondo no?
Quella della norma da te richiamata è un altra causa di scioglimento,
diversa da quelle previste dal codice civile ma che opera di diritto quando
si verifica così come operano di diritto tutte le cause di scioglimento.
>
>
> >Che non siano stati nominati dei liquidatori non significa che la società
> non sia sciolta.
> >I soci dalla data di scioglimento hanno diritto alla liquidazione della
> propria quota
>
> E nel caso come quello in esame dove i soci non vogliono scioglere ma
> continuare come la interpretiamo? Forse il registro delle imprese, quando
si
> vede depositati il bilancio e il verbale dell'assemblea ne informa
d'ufficio
> il Tribunale? Non mi sembra abbiano quest'obbligo, tant'è che oltremodo
non
> ci sono violazioni di norme penali che potrebbero far scattare un obbligo
di
> denuncia.
La questione però è che la società è sciolta e in qualsiasi momento un socio
può rivolgersi al tribunale per far nominare un liquidatore ed iniziare così
la benedetta fase di liquidazione.
>
> >Nel caso in esame deve essere depositata ed iscritta nel registro delle
> imprese la
> >deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi
> di una causa di
> >scioglimento. Gli amministratori ritengo possano essere considerati
> responsabili qualora
>omettano tale adempimento
>
> Concordo, ma una eseguito l'adempimento nessuno è obbligato a rendere
> "esecutivo" lo scioglimento che a mio avviso, ribadisco, non esiste
> neanche..
Esiste di diritto in quanto, mi ripeto, le cause di scioglimento operano di
diritto.
>
> P.S. sulla giurisprudenza.... se dovessimo seguire sempre quello che
dicono
> i Giudici di Cassazione... stiamo freschi... Le sentenze vanno bene per
> conoscere un opinione in più, il che non guasta mai. Mi hanno insegnato, e
> devo dire che ho imparato, a ragionare con la legge alla mano, la mia
> cultura e la mia testa, non con quella degli altri (Giudici compresi,
> anzi...).
Anche io ho l'abitudine di leggere le norme e di farmi un'idea di quello che
dicono (una collega ne sa qualcosa :-) ), ma però conosco i mei limiti e so
che ci sono persone che hanno una cultura giuridica superiore alla mia.
Per questo motivo verifico anche quanto detto dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, per poi condividere o meno quanto affermato dall'uno o
dall'altro.
Un saluto
CUT
ero d'accordo con Ermanno già qualche giorno fa.
L.L.
>
> Esatto, ma attenzione, nella fattispecie a cui facciamo riferimento
> l'assemblea c'è stata, i soci hanno discusso e hanno DECISO di continuare
> COMUNQUE (salvo, come ripeto, l'intervento dei soci assenti o
dissezienti),
> quindi la compagine sociale non si è sciolta, l'unica cosa che può essere
> cosiderata tale è il "nomen juris" della società, ma di fatto la compagine
> sociale esiste, lavora e ha manifestamente espresso la volontà di
> continuare. Ecco perchè alla responsabilità illimitata non concorrono solo
> gli amministratori ma anche i soci che hanno deliberato di proseguire con
la
> coscienza della situazione patrimoniale di tal genere.
>
Ci sono delibere che l'assemblea DEVE assumere. Se un'assemblea delibera
"contra legem" l'amministratore DEVE, per quanto possibile, procedere contro
la manifestazione di volontà dell'assemblea. Non mi metto a fare esempi,
limitandomi ad indicare che se fossi io l'amministratore della società in
questione, sarei io a ricorrere al Presidente del Tribunale per la richiesta
di nomina del liquidatore, non avendo provveduto l'assemblea ad una delibera
"obbligatoria".
La delibera contra legem non produce responsabilità dei singoli soci, né
vincola l'organo amministrativo a conformarvisi. Se quest'ultimo non si
attiva per realizzare il comportamento voluto dalla legge, assume le
responsabilità che altri in questo thread hanno già esposto con dovizia di
richiami normativi.
Nella fattispecie l'amministratore, in attesa di conoscere il nome del
liquidatore che gli succederà (il Presidente del Tribunale potrebbe nominare
lo stesso amministratore uscente), come un liquidatore deve comportarsi (o
meglio potrei dire prudenzialmente -ove possibile- come un "conservatore" o
un "custode").
> Certo che sono distinte, ma sono conseguenza ineliminabile l'una
dell'altra,
> come non può esserci liquidatore senza liquidazione, può dirsi che non può
> esserci liquidazione senza un liquidatore, avete mai visto un fallimento
> senza un curatore o viceversa?
Non ho mai visto un fallimento senza curatore, ma ho visto diverse
liquidazioni di fatto senza un liquidatore.
Sono due situazioni non confrontabili, almeno con riguardo al problema
esposto.
> E nel caso come quello in esame dove i soci non vogliono scioglere ma
> continuare come la interpretiamo? Forse il registro delle imprese, quando
si
> vede depositati il bilancio e il verbale dell'assemblea ne informa
d'ufficio
> il Tribunale? Non mi sembra abbiano quest'obbligo, tant'è che oltremodo
non
> ci sono violazioni di norme penali che potrebbero far scattare un obbligo
di
> denuncia.
>
L'amministratore deve convocare, quando è necessario, l'assemblea.
Se i soci non vogliono sciogliere la società, il codice fornisce loro
(meglio: all'assemblea) le alternative: possono trasformare la società;
possono ricapitalizzarla. In tal caso, la causa di scioglimento viene
rimossa.
Per quanto concerne le segnalazioni del Registro delle Imprese hai ragione:
non credo che vi siano segnalazioni di questo tipo.
Ma non bisogna confondersi tra comportamento dettato dalla norma e
comportamento non rispettoso della norma che non determina una sanzione
automatica. La conseguenza per gli amministratori è nota, e molti (anche in
questo hai ragione) ritengono di correre il rischio di non procedere ai
dovuti adempimenti.
cut
>... se esiste la volontà di un gruppo di persone di fare
> qualcosa insieme nulla può impedirglielo, a patto che siano tutti
> consapevoli delle reponsabilità a cui vanno incontro, non creino danni ai
> terzi e sottostiano alle regole generali.
cut
> Quindi, per concludere, ribadisco l'opinione che "di fatto" la compagine
> sociale che opera con la riduzione al di sotto del capitale minimo
previsto
> sia da assoggettare al regime normativo delle S.n.C. facendo salve le
> adeguate e necessarie forme pubblicitarie in modo da rendere edotti sia i
> creditori sia i terzi.
cut
Scusa, questa è un'enormità sulla quale vorrai -spero- ricrederti. Per far
diventare la società una s.n.c. occorre l'atto di trasformazione. Altrimenti
sei una s.r.l., in liquidazione (di fatto), con o senza un liquidatore. La
liquidazione esiste già, il Tribunale, nominando (nell'inerzia
dell'assemblea o dell'organo amministrativo) d'ufficio o per iniziativa
degli interessati il liquidatore, non farà altro che formalizzarla. Delle
obbligazioni della società continueranno a non rispondere i soci in quanto
tali.
VP