tratto da un articolo di una caemra di commercio se vuoi ti giro il file
il 2490 codice civile fa riferimento ai 2423 e seguenti dove si legge che le microimprese non vogliono la notaintegrativa
INDICAZIONI PER IL DEPOSITO DEL
BILANCIO FINALE DI
LIQUIDAZIONE
ELEMENTI OBBLIGATORI DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
L’articolo 2490 c.c., che disciplina i bilanci in fase di liquidazione, fa espresso rinvio agli articoli 2423 e seguenti per la formazione degli stessi.
Sono pertanto elementi obbligatori del bilancio finale di liquidazione:
lo Stato Patrimoniale
il Conto Economico o profitti e perdite
la Nota Integrativa o relazione del liquidatore
Nel caso di presenza dell’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore contabile) dovrà essere obbligatoriamente depositata anche la relazione di tale organo.
BILANCIO FINALE DELLE MICRO-IMPRESE
L’art. 2435-ter c.c., “Bilancio delle micro imprese”, introduce una nuova classe di imprese, le cosiddette micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio.
La normativa ha valenza anche per i bilanci finale di liquidazione dal 31/12/2016. Secondo tale articolo, sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del RENDICONTO FINANZIARIO;
2) della NOTA INTEGRATIVA se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni sugli impegni, garanzie e passività potenziali, nonché l’ammontare dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci (informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 C.C. n. 9 e n. 16);
3) della RELAZIONE SULLA GESTIONE se in calce allo stato patrimoniale è indicato il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie che delle azioni o quote di società controllanti possedute, alienate o acquistate dalla società nel corso dell’esercizio (informazioni previste dall’art. 2428 C.C. n. 3 e n. 4.