Il giorno lunedì 15 giugno 2015 08:58:48 UTC+2, Giulio ha scritto:
> Il giorno lunedì 15 giugno 2015 07:57:19 UTC+2, casanmaner ha scritto:
> > >
> >
> > Io darei un'occhiata all'art. 64 cpc che, per espresso richiamo, trova applicazione alle perizie effettuate per tali rivalutazioni.
>
>
> si, ok, se è per questo ogni giorno compiamo atti penalmente rilevanti, anche > solo inviando telematicamente le dichiarazioni dei redditi se per sbaglio il > cliente non ha fatto in tempo a venire a ritirare in ufficio l'impegno alla
> presentazione telematica.
E dove starebbe il falso se tu hai ricevuto l'incarico e hai firmato l'impegno telematico.
L'esempio non è calzante :-)
Anche perché l'impegno postresti averglielo inviato per posta ;-)
>
> Io dicevo: in CONCRETO, realmente, per la perizia di rivalutazione quote c'è > una qualche responsabilità concretamente accertabile?
> Nel momento in cui la minusvalenza è irrilevante, ritengo che nessuno abbia
> interesse o danno subito per poter muovere una azione di responsabilità al
> perito.
In questo caso fai una perizia GIURATA.
In concreto non so quali potrebbero essere eventuali altri interessi ma non guarderei ai soli aspetti fiscali.
Metti che ci siano disaccordi su enventuali successioni, liquidazioni quote.
Magari qualcuno partirebbe da quel valore per richiedere propri diritti.
Ok che ogni perizia potrebbe dare un valore diverso entro un certo limite di valori.
Ma se la TUA perizia si basa su ipotesi assurde e irrealizzabili ti sentiresti di giurarla?
Mah?