proprio su Eutekne di oggi si parla di una sentenza sull'argomento:
Con la sentenza n. 1974 depositata ieri, la Corte di Cassazione
affronta il tema concernente l’individuazione degli elementi
caratterizzanti il rapporto di agenzia rispetto a quelli attinenti al
rapporto di procacciamento d’affari, ai fini del versamento dei
contributi previdenziali da corrispondere all’ENASARCO.
In particolare, nel caso di specie, la Fondazione ENASARCO proponeva
ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello, che ha
revocato il decreto ingiuntivo relativo alla condanna di pagamento,
emessa nei confronti di una società, circa i contributi previdenziali
non corrisposti al predetto Ente, in riferimento ad alcuni
collaboratori, inquadrati come procacciatori d’affari ma qualificabili,
nella sostanza, come agenti di commercio.
Il giudice del merito aveva, infatti, ritenuto non provato che le
attività in questione fossero inquadrabili come rapporti di agenzia e
che, conseguentemente, dovessero essere versati i relativi contributi
previdenziali.
La Cassazione, dopo aver delineato quelli che sono gli elementi
caratterizzanti il rapporto di agenzia, ex art. 1742 c.c., e quelli
che, invece, attengono al rapporto di procacciamento d’affari, accoglie
il ricorso per omessa valutazione delle risultanze istruttorie da parte
della Corte d’appello.
Prima di illustrare i caratteri distintivi delle due fattispecie,
occorre, innanzitutto, rilevare che, ai fini previdenziali, l’art. 2
del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO
individua il presupposto per l’iscrizione all’apposita gestione nella
sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 1, ovvero nella
circostanza che gli agenti esercitino le attività di cui agli artt.
1742 e 1752 c.c. (agenti e agenti con rappresentanza).
Tale indicazione è rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti
tenuti al pagamento dei contributi da corrispondere all’ENASARCO.
Infatti, dal Regolamento si evince che rimangono esclusi dall’obbligo
di iscrizione e di versamento delle relative contribuzioni i soggetti
che non rientrino in tali nozioni, quali appunto i procacciatori di
affari, anche se le relative prestazioni sono, per certi versi,
assimilabili a quelle vere e proprie di agenzia.
I giudici di legittimità, in relazione agli elementi che distinguono
gli agenti dai procacciatore di affari, affermano, innanzitutto, che:
- in riferimento ai primi, il rapporto che si instaura con
l’imprenditore-preponente è caratterizzato dalla continuità e dalla
stabilità. Infatti, l’agente assume stabilmente, ai sensi dell’art.
1742 c.c., l’impegno di promuovere la conclusione di contratti con
terzi, per conto del preponente, nell’ambito di una determinata zona
territoriale, con l’obbligo di osservare, oltre alle norme di
correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente;
- diversamente, il rapporto di procacciamento d’affari si sostanzia
nell’attività di chi, senza vincolo di stabilità e sporadicamente,
raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore
da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
L’attività dell’agente è caratterizzata dalla stabilità
In pratica, come evidenziato in passato dalla giurisprudenza di
legittimità (Cass. nn. 19828/2013 e 13628/2005), mentre la prestazione
dell’agente è caratterizzata dall’elemento della stabilità, quella del
procacciatore d’affari si contraddistingue per essere occasionale, in
quanto dipende esclusivamente da una sua iniziativa.
Inoltre, la Cassazione sottolinea che le due tipologie di rapporto,
oltre che per il carattere della stabilità o dell’occasionalità
dell’attività, si differenziano anche in ragione del fatto che il
rapporto di procacciamento di affari è episodico (ossia limitato a
singoli e determinati affari), di durata limitata nel tempo e ha ad
oggetto la segnalazione di clienti e non l’attività promozionale di
conclusione dei contratti.
Secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie, la Corte
d’appello, pur condividendo l’orientamento circa gli elementi
caratterizzanti le due tipologie di rapporti, non ha, in concreto, dato
conto, né ha esaminato specificatamente, per ciascuno dei lavoratori
coinvolti, gli aspetti idonei a individuare l’occasionalità o meno
della collaborazione prestata.