Versione contraria NT+Fisco del 24/2/20
La domanda
Se ho una fattura di vendita con data fattura 31 dicembre 2019, in
quanto l’operazione è posta in essere a dicembre 2019, con data invio
allo Sdi (Sistema di intescambio) 2 gennaio 2020 e, pertanto, rientrante
nella liquidazione Iva di dicembre, la competenza del ricavo in una
società in contabilità semplificata con regime di cassa è 2019 o 2020?
B. R. – Gemonio (Varese)
Il comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973 consente al contribuente in
contabilità semplificata di esercitare una specifica opzione in base
alla quale il ricavo si intende, per presunzione, incassato al momento
di registrazione della relativa fattura. Prevale così il momento di
registrazione rispetto al momento in cui avviene l’effettivo incasso.
Tale prevalenza è stata confermata anche dall’agenzia delle Entrate
(Telefisco 2018) in riferimento alle cosiddette fatture a cavallo d’anno
(esempio, fatture di acquisto 2017 registrate nel 2018). Con riferimento
alle fatture attive queste sono emesse nel momento in cui spedite allo
Sdi (Sistema di intescambio) a prescindere dal momento di redazione con
conseguente possibile lasso temporale fra i due momenti.
Tuttavia, l’articolo 23, del decreto Iva (Dpr 633/1972) prevede quanto
segue:
«Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse,
nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento
allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui
all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con
riferimento al medesimo mese».
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la
data di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota
applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario
del bene o del committente del servizio, oppure, nelle ipotesi di cui al
secondo comma dell’articolo 17, del cedente o del prestatore.
La disposizione parametra il momento di registrazione della fattura
attiva all’effettuazione dell’operazione e, quindi, appare corretto
procedere alla registrazione sin dal momento per cosiddetta di
formazione della fattura a prescindere dal momento di trasmissione allo
Sdi, salvo poi la gestione dello scarto. Da un certo punto di vista, la
fattura può essere quindi considerata un documento a formazione
“progressiva”, nel senso che viene predisposto nella data di
effettuazione della operazione, viene trasmesso al sistema di
interscambio entro 12 giorni (se fattura immediata) o entro il giorno 15
del mese successivo (se fattura differita) dalla effettuazione delle
operazioni, e viene ad esistenza al momento della trasmissione (con
esito positivo) al sistema di interscambio, ma i suoi effetti
retroagiscono alla data della fattura.
Ne deriva che, per il soggetto semplificato che ha optato per il sistema
delle registrazioni, la fattura rileva ai fini dell’imponibile, alla
data di registrazione, a prescindere dal momento di trasmissione al
sistema di interscambio.