Nel fare i calcoli devo sommare tutte le masse attive e passive e
tirare fuori un unico compenso per l'intera procedura oppure devo fare
i calcoli per ciascuno dei tre fallimenti e definire quindi 3 compensi
?
Grazie infinite per le eventuali risposte.
>
> Nel fare i calcoli devo sommare tutte le masse attive e passive e
> tirare fuori un unico compenso per l'intera procedura oppure devo fare
> i calcoli per ciascuno dei tre fallimenti e definire quindi 3 compensi
> ?
3 verifiche, 3 riparti, un rendiconto triplice.
Io chiederei tre compensi, in modo da poter effettuare un riparto preciso
dell'attivo ai creditori dei singoli fallimenti.
L'unica cosa che raccomanderei è quella di non duplicare gli stati passivi
per la parte del compenso spettante sul passivo, indicando solo i crediti
personali.
In effetti la penso come te ... anche se ciò va a mio svantaggio visto
che il compenso calcolato su un attivo diviso per 3 mi porta un
compenso inferiore rispetto a quello calcolato sull'intero attivo ...
essendo le aliquote a scaglioni ...
Facendo la stessa domanda ad altri colleghi, qualcuno mi ha risposto
di calcolare il compenso sul complesso dell'attivo e del passivo (come
se fosse un unico fallimento) e poi ripartirlo tra i 3 fallimenti in
proporzione all'attivo realizzato. In questo modo manterrei il
principio di equa ripartizione senza vedermi decurtato il compenso.
.... ovvero esattamente il contrario.
Enotrio Pallanzo
> Gentili colleghi, č il mio primo incarico da curatore fallimentare e
uno per tutti
--
dottcomm in Milano
egosumquisum<AT>despammed.com
hotmail: deduzioneillimitata<AT>hotmail.com
God saves, but Buddha makes incremental backups
Il fallimento è unico, non triplice!
Il fallimento della società si estende ai soci illimitatamente responsabili
ex art. 147 l.f.: non ci sono tre fallimenti.
Poichè non ci sono tre fallimenti ma uno solo, il calcolo del compenso deve
essere commisurato in particolare sul totale complessivo dell'attivo
realizzato: l'attivo complessivo è unico, sebbene ci siano tre stati
passivi, che servono ad individuare analiticamente il concorso dei creditori
della società con quelli personali.
Ciao
Giovanni (Prato)
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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
Questa mattina sono andata al Tribunale e il GD mi ha espressamente
detto di fare 1 istanza di liquidazione del compenso con tre calcoli
separati commisurati agli attivi ed ai passivi dei singoli fallimenti.
Il passivo della societą va considerato solo nella determinazione del
compenso della societą. Una istanza difforme, con un unico calcolo per
tutta la procedura non sarebbe stata accettata.
Sembra quindi che la tesi di EPSON sia propria quella giusta.
Tribunale Roma 10/4/1998: "Nei fallimenti di una società di persone e dei
soci illimitatamente responsabili, il compenso al curatore fallimentare va
liquidato tenendo conto dell'attivo inventariato in ciascuna massa, in esso
compresi il denaro liquido rinvenuto nelle disponibilità del fallito, gli
interessi maturati sulle somme depositate, escluse quelle ricevute a titolo
di deposito, di causione e di mutuo, nonchè del passivo ammesso nel
fallimento sociale e in quello personale"
Tribunale Roma 30/6/1998: "...Qualora poi si tratti di un fallimento di una
società con soci illimitatamente responsabili, la determinazione di detto
emolumento va operata tenendo conto di ciascuna massa attiva inerente al
patrimonio della società e di quelle di ciascun socio e dei debiti della
società una sola volta, nonchè del passivo personale dei soci."
Dalle sentenze di cui sopra si evince che il compenso del curatore sul
fallimento (unico ed esteso ai soci di SNC) dovrà prendere a riferimento
l'attivo realizzato complessivamente nelle singole masse attive, e il
passivo insinuato complessivamente nelle singole masse passive (escludendo
la duplicazione di creditori insinuati in più masse attive).
La considerazione del GD non è condivisibile.
In quale città si svolge questo fallimento?
>
> >uno per tutti
>
> Questa mattina sono andata al Tribunale e il GD mi ha espressamente
> detto di fare 1 istanza di liquidazione del compenso con tre calcoli
> separati commisurati agli attivi ed ai passivi dei singoli fallimenti.
> Il passivo della società va considerato solo nella determinazione del
> compenso della società. Una istanza difforme, con un unico calcolo per
> tutta la procedura non sarebbe stata accettata.
>
> Sembra quindi che la tesi di EPSON sia propria quella giusta.
non ho letto la tesi di epson, io ti posso solo dire quale è stato il
comportamento del tribunale di milano sino all'anno scorso, ultima volta
che ci è stato liquidato il compenso per la chiusura del fallimento di
una sas
poi si sa, tribunale che vai ...
probabilmente al tribunale di milano sono più pitocchi, tieni presente
che tre attivi separati su cui calcolare ogni volta le percentuali porta
ad un compenso più alto
meglio per voi
>Tribunale Roma 30/6/1998: "...Qualora poi si tratti di un fallimento di una
>società con soci illimitatamente responsabili, la determinazione di detto
>emolumento va operata tenendo conto di ciascuna massa attiva
Queste sentenze secondo me non chiariscono, nessuna parla di calcolo
del compenso sull'attivo complessivo, anzi specificano che il calcolo
deve essere fatto considerando le singole masse.
>In quale città si svolge questo fallimento?
Forlì
> Il fallimento è unico, non triplice!
la corrente maggioritaria del pensiero dottrinale e giurisprudenziale si
esprime per la tesi contraria alla tua: il fallimento è uno e trino!
> Poichè non ci sono tre fallimenti ma uno solo, il calcolo del compenso
deve
> essere commisurato in particolare sul totale complessivo dell'attivo
> realizzato: l'attivo complessivo è unico, sebbene ci siano tre stati
> passivi, che servono ad individuare analiticamente il concorso dei
creditori
> della società con quelli personali.
nein: ciascuna massa passiva deve essere gravata delle spese di procedura in
maniera proporzionale all'attivo ed al passivo alla quale partecipa.
Se fosse come dici tu le spese di giustizia si traslerebbero in violazione
dell'art. 111 da una sottomassa all'altra.
In alcuni casi estremi si potrebbero avere infatti differenti curatori e
differenti comitati dei creditori.
Inoltre anche nella disciplina del concordato fallimentare emerge la
conferma della pluralità dei fallimenti.
Da quanto sopra esposto (e ribadito da EPSON, Roberta e il GD di Frolì)
ritengo a questo punto che sia necessario calcolare il compenso del curatore
come sommatoria dei compensi dovuti per i singoli fallimenti.
Appena possibile, chiederò conferma definitiva anche ai GD di Prato.