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> Il mio dubbio sorge dal fatto che non vorrei che un oggi o domani, potesse >essere contestata una tardiva fatturazione presumendo che l'immatricolazione di >un'autovettura, possa valere quale consegna (che però dovrebbe presupporre la >materiale detenzione dell'autovettura da parte del cliente finale).
> Avete concessionari auto? Come vi comportate? Suggerite di far firmare un >documento dove il cliente del concessionario dichiara di aver ritirato l'auto in >una certa data (diversa e successiva all'immatricolazione)?
Cass. 25691 del 14/12/16
"Ai fini della determinazione del periodo di imposta cui riferire alcuni componenti positivi del reddito di impresa, l'art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) stabilisce il criterio generale ed oggettivo della "data della consegna" dei beni stessi, intesa come trasferimento della detenzione della cosa. Ciò detto, nella fattispecie, si riteneva conforme a tale principio e, dunque, corretta la sentenza impugnata laddove affermava che l'immatricolazione non equivaleva a consegna e non era fonte pertanto del presupposto per l'iscrizione del ricavo ad un conto economico diverso, giacché l'immatricolazione costituisce una procedura di pubblica evidenza riservata agli autoveicoli, ma che consegue alla vendita ed alla consegna del veicolo, tanto è vero che la fase amministrativa della registrazione non costituisce obbligo a carico del concessionario, che tuttavia vi provvede al solo scopo di rendere un servizio al cliente, mantenendo l'acquirente la facoltà in quanto proprietario dell'autoveicolo di provvedervi direttamente."