Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Penale per cambio commercialista

719 views
Skip to first unread message

------Tomste76------

unread,
Feb 16, 2010, 12:43:37 PM2/16/10
to
Spero non sia un argomento gi� trattato ma vorrei chiedere se � lecito che
un commercialista chieda il pagamento di una intera annualit� mper il fatto
che io abbia deciso di cambiare senza avvertire preventivamente lo stesso.
La faccenda � cos� : Io scelgo il mio commercialista in base ad un rapporto
di fiducia e amicizia che mi lega a questa persona, la stessa lavora in uno
studio come dipendente quindi firmo un contratto con lo studio e proseguo il
rapporto per 4 anni con loro. Ora il mio amico si apre uno studio per conto
suo e vorrei continuare naturalmente con lui, ma nel contratto c'� questa
clausola che dice di dover dare disdetta entro giugno 2010 per quanto
concerne l'anno 2011 quindi per potermene andare avrei dovuto dare disdetta
entro Giugno 2009, pena il pagamento dell'anno 2010.

Io trovo la clausola molto vessatoria, in quanto mi viene fatto pagare un
anno di NON-SERVIZI e non pu� provare che la mia disdetta crei un danno
economico allo studio. Oltrettutto per il 2009 ho gi� pagato tutto e
chiuderebbe la contabilit� il mio amico e non lo studio, risparmiando loro
quindi ulteriore lavoro gi� pagato.

Un vostro modesto parere ?

Grazie

Tomste76


ponziopilato

unread,
Feb 16, 2010, 12:53:53 PM2/16/10
to

"------Tomste76------" <toms...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:dPAen.136951$9f6.1...@twister1.libero.it...


>>
> Un vostro modesto parere ?
>

di solito un contratto va rispettato e va rispettato da entrambe le parti..
nessuno ti ha fatto firmare col fucile spianato l'avrai letto e sapevi cosa
stavi firmando..queste penali servono anche per cautelarsi in casi come
questi..
dai la disdetta e tra un anno passi nell'altro studio.
prendi per esempio un contratto di locazione, al di fuori delle ipotesi di
recesso per giusta causa prevista dalla legge, se interrompi il contratto
prima sei tenuto a pagare le annualit� residue fino alla fine del contratto
stesso.

ciao


Vegeta®

unread,
Feb 16, 2010, 12:55:34 PM2/16/10
to
------Tomste76------ ha scritto:
> Spero non sia un argomento giᅵ trattato ma vorrei chiedere se ᅵ lecito che
> un commercialista chieda il pagamento di una intera annualitᅵ mper il fatto
> che io abbia deciso di cambiare senza avvertire preventivamente lo stesso.
> La faccenda ᅵ cosᅵ : Io scelgo il mio commercialista in base ad un rapporto
> di fiducia e amicizia che mi lega a questa persona, la stessa lavora in uno
> studio come dipendente quindi firmo un contratto con lo studio e proseguo il
> rapporto per 4 anni con loro. Ora il mio amico si apre uno studio per conto
> suo e vorrei continuare naturalmente con lui, ma nel contratto c'ᅵ questa
> clausola che dice di dover dare disdetta entro giugno 2010 per quanto
> concerne l'anno 2011 quindi per potermene andare avrei dovuto dare disdetta
> entro Giugno 2009, pena il pagamento dell'anno 2010.
>
> Io trovo la clausola molto vessatoria, in quanto mi viene fatto pagare un
> anno di NON-SERVIZI e non puᅵ provare che la mia disdetta crei un danno
> economico allo studio. Oltrettutto per il 2009 ho giᅵ pagato tutto e
> chiuderebbe la contabilitᅵ il mio amico e non lo studio, risparmiando loro
> quindi ulteriore lavoro giᅵ pagato.

>
> Un vostro modesto parere ?
>
> Grazie
>
> Tomste76
>
>

Il tempo concesso per il preavviso ᅵ molto piᅵ lungo della norma,
presumo lo studio si voglia cautelare per non richiare di andare fuori
budget...
Tuttavia quando si firma ᅵ sempre buona regola leggere tutto ed
eventualmente discuterne prima di apporre firme altamente vincolanti.

Ciao!
Vegetaᅵ

------Tomste76------

unread,
Feb 16, 2010, 1:07:09 PM2/16/10
to
"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
news:4b7adbb2$0$1128$4faf...@reader3.news.tin.it...

Anche i contratti telefonici prevedono penali... per�.... sono illegali !
Che un contratto vada rispettato va bene ma quando ci sono clausole
vessatorie che si fa ? Anche perch�, informandomi via internet sembrerebbe
che il decreto Bersani riguardi le aziende telefoniche ma anche i liberi
professionisti quindi il mio commercialista dovrebbe giustificarmi la
richiesta dell'annualit�, dirmi in definitiva che la cifra richiesta ( l'80%
dell'anno ) server per.... ? ....

grazie

Tomste76


------Tomste76------

unread,
Feb 16, 2010, 1:13:18 PM2/16/10
to
"Vegeta�" <supers...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4b7adc19$0$1140$4faf...@reader1.news.tin.it...
> ------Tomste76------ ha scritto:
>>
>>
>
> Il tempo concesso per il preavviso � molto pi� lungo della norma, presumo
> lo studio si voglia cautelare per non richiare di andare fuori budget...

Questa non lo capisco, ti riferisci al fatto che programmino delle spese in
funzione dei clienti ?

> Tuttavia quando si firma � sempre buona regola leggere tutto ed

> eventualmente discuterne prima di apporre firme altamente vincolanti.
>
> Ciao!

> Vegeta�

Per dare disdetta dovrei mandarla ora, entro Giugno 2010, per quanto
concerne il 2011 ! E' vero che sarebbe bene leggere prima di firmare ma
spesso e volentieri le clausole non sono discutibili, o cos� o... cos�.


ponziopilato

unread,
Feb 16, 2010, 1:23:10 PM2/16/10
to
> Per dare disdetta dovrei mandarla ora, entro Giugno 2010, per quanto
> concerne il 2011 ! E' vero che sarebbe bene leggere prima di firmare ma
> spesso e volentieri le clausole non sono discutibili, o cos� o... cos�.

e allora si va altrove.. non si firma e si passa oltre

ciao


Vegeta®

unread,
Feb 16, 2010, 1:26:57 PM2/16/10
to
------Tomste76------ ha scritto:
> "Vegetaᅵ" <supers...@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:4b7adc19$0$1140$4faf...@reader1.news.tin.it...
>> ------Tomste76------ ha scritto:
>>>
>> Il tempo concesso per il preavviso ᅵ molto piᅵ lungo della norma, presumo
>> lo studio si voglia cautelare per non richiare di andare fuori budget...
>
> Questa non lo capisco, ti riferisci al fatto che programmino delle spese in
> funzione dei clienti ?

Era l'unica ragione plausibilie che giustificasse un preavviso di questa
portata. Conosco degli studi che programmano spese in funzione dei
clienti, ma si parla di studi di una certa importanza. Nel tuo caso non
saprei.

Ciao!
Vegetaᅵ

Vegeta®

unread,
Feb 16, 2010, 1:35:46 PM2/16/10
to
------Tomste76------ ha scritto:

> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> news:4b7adbb2$0$1128$4faf...@reader3.news.tin.it...
>>
>> "------Tomste76------" <toms...@libero.it> ha scritto nel messaggio
>> news:dPAen.136951$9f6.1...@twister1.libero.it...
>>> Un vostro modesto parere ?
>>>
>> di solito un contratto va rispettato e va rispettato da entrambe le
>> parti..
>> nessuno ti ha fatto firmare col fucile spianato l'avrai letto e sapevi
>> cosa stavi firmando..queste penali servono anche per cautelarsi in casi
>> come questi..
>> dai la disdetta e tra un anno passi nell'altro studio.
>> prendi per esempio un contratto di locazione, al di fuori delle ipotesi di
>> recesso per giusta causa prevista dalla legge, se interrompi il contratto
>> prima sei tenuto a pagare le annualitᅵ residue fino alla fine del
>> contratto stesso.
>>
>> ciao
>>
>
> Anche i contratti telefonici prevedono penali... perᅵ.... sono illegali !
> Che un contratto vada rispettato va bene ma quando ci sono clausole
> vessatorie che si fa ? Anche perchᅵ, informandomi via internet sembrerebbe
> che il decreto Bersani riguardi le aziende telefoniche ma anche i liberi
> professionisti quindi il mio commercialista dovrebbe giustificarmi la
> richiesta dell'annualitᅵ, dirmi in definitiva che la cifra richiesta ( l'80%
> dell'anno ) server per.... ? ....
>
> grazie
>
> Tomste76
>
>

Parlane con il tuo commercialista e

a)trovate un accordo bonario per risolvere la questione. Se non volesse
sentire ragioni mi sa che non hai altra scelta che adempiere alle norme
contrattuali che avete sottoscritto.

MA....

b)Se hai tempo da perdere puoi sempre farlo richiamare dall'Ordine
facendo un esposto; non ti ascolterᅵ nessuno dato che avete un contratto
firmato.

c)Se hai soldi da buttare puoi fare causa sperando di far annullanre le
clausole vessatorie da te citate ma dubito che ne uscirai soddisfatto.


Tre strade una scelta.
Ora vado a cena...

Ciao!
Vegetaᅵ

GiorgioB

unread,
Feb 17, 2010, 3:36:19 AM2/17/10
to

"------Tomste76------" <toms...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:dPAen.136951$9f6.1...@twister1.libero.it...

> Io trovo la clausola molto vessatoria, in quanto mi viene fatto pagare un

> anno di NON-SERVIZI e non pu� provare che la mia disdetta crei un danno
> economico allo studio. Oltrettutto per il 2009 ho gi� pagato tutto e
> chiuderebbe la contabilit� il mio amico e non lo studio, risparmiando loro
> quindi ulteriore lavoro gi� pagato.
>
> Un vostro modesto parere ?
>


Un mio modesto parere � che il cliente dovrebbe poter cambiare il
commercialista quando vuole. Il rapporto di fiducia � tutto.
Clausole di questo genere vengono inserite perch� tanto le si firma a cuor
leggero e poi quando le devi far valere ti rivali contro una persona che
idealmente non � gi� pi� tua cliente....quindi ci puoi litigare serenamente.

Hanno ragione nel dire che si deve leggere quello che si firma....hanno
assolutamente ragione.
Infatti nei contratti molto di frequente vengono apposta infilate delle
belle fregature e quando poi ti inchiappettano ti ricordano che l'hai
firmato tu.

Credo che una clausola di questo tipo dovrebbe almeno essere evidenziata in
grassetto e firmata a parte....giusto per seriet�!


GiorgioB

unread,
Feb 17, 2010, 3:46:31 AM2/17/10
to

"Vegeta�" <supers...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4b7ae374$0$1143$4faf...@reader1.news.tin.it...
> ------Tomste76------ ha scritto:

> Era l'unica ragione plausibilie che giustificasse un preavviso di questa
> portata. Conosco degli studi che programmano spese in funzione dei
> clienti, ma si parla di studi di una certa importanza. Nel tuo caso non
> saprei.


...ok....ma gli studi di una certa importanza non programmano spese per il
professionista in iva trimestrale....
Questa clausola...legittima ma a mio avviso piuttosto antipatica....�
semplicemente usata per strappare la liquidazione al cliente in partenza.
Ciao


repo

unread,
Feb 17, 2010, 7:49:58 AM2/17/10
to
"------Tomste76------" ha scritto:

> La faccenda � cos� : Io scelgo il mio commercialista in base ad un
rapporto
> di fiducia e amicizia che mi lega a questa persona, la stessa lavora in
> uno studio come dipendente quindi firmo un contratto con lo studio e
> proseguo il rapporto per 4 anni con loro. Ora il mio amico si apre uno
> studio per conto suo e vorrei continuare naturalmente con lui, ma nel
> contratto c'� questa clausola che dice di dover dare disdetta entro giugno
> 2010 per quanto concerne l'anno 2011 quindi per potermene andare avrei
> dovuto dare disdetta entro Giugno 2009, pena il pagamento dell'anno 2010.

Il tuo amico, di cui ti fidi, ti ha fatto firmare quel contratto perch� lui
lavorava l�.
Ora si mette in proprio e tu vorresti continuare a farti seguire da lui che
ti ha fatto firmare quel contratto.

Io al tuo posto qualche domanda me la farei :-)))

Repo


Tango-

unread,
Feb 17, 2010, 9:45:28 AM2/17/10
to
GiorgioB ha scritto:

io trovo che tu abbia ragione. Ho anche qualche dubbio sulla legittimit�
di quella clausola, ove non sia stata rispettata la forma prevista dal
secondo comma dell'art. 1341. E giurerei che non � stata rispettata. Io
non gli darei alcuna indennit� e aspetterei che fosse un giudice a
costringermi a farlo.
Ciao


--
Tango-
http://www.flickr.com/photos/tango-/page3/


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


casanmaner

unread,
Feb 17, 2010, 9:58:49 AM2/17/10
to

"Tango-" <redlibe...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:hlgve8$k07$1...@news.newsland.it...

Concordo. Si tratta di clausola vessatoria e come tale per avere efficacia
occorre la doppia firma.
Inoltre praticamente un anno e mezzo di preavviso mi sembra comunque
eccessivo e non so quanto reggerebbe al vaglio di un giudice.
Secondo quello studio se il cliente decidesse di andare via dopo il 30
giugno lo studio porterebbe a casa un compenso senza svolgere alcuna
prestazione per un anno e mezzo. Mah?

ciao


------Tomste76------

unread,
Feb 17, 2010, 10:10:38 AM2/17/10
to
"repo" <re...@carcerato.it> ha scritto nel messaggio
news:WBRen.137168$9f6.1...@twister1.libero.it...

Non mi preoccupo pi� di tanto proprio perch� il mio amico � disposto a
pagare LUI la penale per�, per mio carattere, mi da molto fastidio quando
qualcuno tenta di estorcere soldi non dovuti. Direte che a questo punto sto
facendo un gran casino per nulla per� sono abbastanza rognoso in queste
situazioni ed � proprio per questo mio atteggiamento che pi� di qualche
volta ho risparmiato bei soldoni con le compagnie telefoniche che pretendono
SEMPRE penali esorbitanti non duvute.

Tomste76


Paolo Martini

unread,
Feb 17, 2010, 10:26:25 AM2/17/10
to
Concordo. Si tratta di clausola vessatoria e come tale per avere efficacia
> occorre la doppia firma.

Io invece ritengo che giuridicamente non sia tale.
L'art. 1341 (la cui elencazione � notoriamente tassativa) fa riferimento
alla "facolt� di recedere" ed intende colpire quelle clausole che permettono
ad una delle parti di potersi liberamente sciogliere dal contratto (il
cosiddetto recesso "ad nutum").
In questo caso, invece, se non ho capito male, � stato previsto che il
recesso debba essere intimato con un preavviso di un anno e, pertanto, non
rientra in tale fattispecie.


> Inoltre praticamente un anno e mezzo di preavviso mi sembra comunque
> eccessivo e non so quanto reggerebbe al vaglio di un giudice.

Il problema � proprio questo: si potrebbe interpretare come una clausola
penale e, pertanto, rientrare nella disposizione di cui all'art. 1384 cc con
diritto di sindacato del giudice.

In ogni caso, io fossi in lui recederei ed aspetterei che controparte
domandi in giudizio l'inadempimento del contratto con richiesta di
risarcimento danni.
Sono convinto, infatti, che ben difficilmente controparte riuscirebbe a
provare un danno pari all'importo del prezzo di un anno di consulenza.


casanmaner

unread,
Feb 17, 2010, 11:07:22 AM2/17/10
to
Paolo non pensi che si possa comunque rientrare in una di queste casistiche?
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano
a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per
oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di
morte o danno(*) alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti
del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o
parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l'opportunita' da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito
vantato nei confronti di quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della
prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volonta';
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata
dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso,
senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il
doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo a non concludere il
contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta'
di recedere dal contratto, nonche' consentire al professionista di
trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di
corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il
professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo
indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta
causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non
ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole
del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da
fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento
della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del
servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e'
eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformita' del
bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o
conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del
contratto;
q) limitare la responsabilita' del professionista rispetto alle obbligazioni
derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare
l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari
formalita';
r) limitare o escludere l'opponibilita' dell'eccezione d'inadempimento da
parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del
consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di
quest'ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di
opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria,
limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere
della prova, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti con i
terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita'
diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come
subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volonta' del
professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del
consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice
civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a
tempo indeterminato il professionista puo', in deroga alle lettere h) e m)
del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone
immediata comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del
contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha
diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia un
giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di
interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione
finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al
consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti
aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o
servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e di un
indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal
professionista, nonche' la compravendita di valuta estera, di assegni di
viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le
modalita' di variazione siano espressamente descritte.

ciao


Paolo Martini

unread,
Feb 17, 2010, 11:12:45 AM2/17/10
to
> Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

Se fosse un consumatore, certamente s�.
Per� non pare esserlo.


casanmaner

unread,
Feb 17, 2010, 11:14:43 AM2/17/10
to
Il problema sarebbe nel fatto che tomste76 non opererebbe come consumatore o
utente in quanto la prestazione sarebbe legata all'attivit� professionale.
ciao


casanmaner

unread,
Feb 17, 2010, 11:15:40 AM2/17/10
to

"Paolo Martini" <pi...@pallino.net> ha scritto nel messaggio
news:1AUen.115648$813....@tornado.fastwebnet.it...

>> Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
>
> Se fosse un consumatore, certamente s�.
> Per� non pare esserlo.
>
Infatti ... ho inviato un po' dopo di te le stesse considerazioni.
ciao


0 new messages