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Il maledetto valore dell'azienda in successione

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GiorgioB

unread,
Sep 11, 2015, 12:12:46 PM9/11/15
to
Successione di azienda in contabilità ordinaria.
Il notaio chiede il bilancio e pure il dato da indicare nella successione
stessa (i notai sono fantastici nell'azzerare sempre le proprie
responsabilità).

Il valore da indicare, trattandosi di contabilità ordinaria, è quanto
risultante SOLO dal patrimonio netto? Quindi capitale proprio e riserve di
utili oltre che l'utile dell'esercizio?
I crediti, i debiti, le rimanenze, il valore residuo da ammortizzare dei
beni strumentali come anche le liquidità di conto correte NON rilevano?
E' corretto? Nulla rileva il valore di mercato dell'azienda?

Nell'attivo patrimoniale è inscritto pure un immobile.
Anche l'immobile non va indicato nel valore dell'azienda (che quindi torno a
dire che comprenderà solo il patrimonio netto) in quanto sconterà le imposte
di registro a parte?


---
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Luigi Siciliano

unread,
Sep 11, 2015, 1:07:16 PM9/11/15
to
Il 11/09/2015 18.12, GiorgioB ha scritto:
> Successione di azienda in contabilità ordinaria.

Società o individuale?

>
> Il valore da indicare, trattandosi di contabilità ordinaria, è quanto
> risultante SOLO dal patrimonio netto? Quindi capitale proprio e riserve
> di utili oltre che l'utile dell'esercizio?

Devi predisporre una situazione patrimoniale alla data della successione
ed il P.N. è quello che ti viene fuori dal prospetto stesso per cui
rilevano sia le immobilizzazioni, le rimanenze i crediti ed i debiti.

> I crediti, i debiti, le rimanenze, il valore residuo da ammortizzare dei
> beni strumentali come anche le liquidità di conto correte NON rilevano?
> E' corretto? Nulla rileva il valore di mercato dell'azienda?

Nel predisporre la situazione patrimoniale il valore da indicare per i
cespiti è quello di eventuale realizzo o di mercato.

La situazione patrimoniale potrebbe NON coincidere con quella del
bilancio della contabilità.

>
> Nell'attivo patrimoniale è inscritto pure un immobile.
> Anche l'immobile non va indicato nel valore dell'azienda (che quindi
> torno a dire che comprenderà solo il patrimonio netto) in quanto
> sconterà le imposte di registro a parte?
>

Se ditta individuale concordo, se società no perché l'immobile rimane
nell'attivo della situazione patrimoniale.

Ciao.

GiorgioB

unread,
Sep 21, 2015, 5:21:30 AM9/21/15
to


>"Luigi Siciliano" ha scritto nel messaggio
>news:msv1o0$ie7$1...@speranza.aioe.org...

>Devi predisporre una situazione patrimoniale alla data della successione ed
>il P.N. è quello che ti viene fuori dal prospetto stesso per cui rilevano
>sia le immobilizzazioni, le rimanenze i crediti ed i debiti.


In merito alla deduzioni dei debiti leggo dal dlgs 346/90 l'articolo 23 che
riporto qui sotto (chilometrico ma per comodità di lettura lo incollo).
Da quel che intendo quindi non posso dedurre i debiti risultanti dal passivo
dello stato patrimoniale se non corredati da un chilometrico malloppo di
certificazioni e documenti.
Ho inteso male o è proprio così?







Art. 23.
(Artt. 13, comma 4, e 16 D.P.R. n. 637/1972)
Dimostrazione dei debiti
1. La deduzione dei debiti e' subordinata alla produzione, in
originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui
all'art. 21, comma 1, ovvero:
a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie
del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;
b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie
del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;
c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o
di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo
l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche
amministrazioni;
d) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del
lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.
2. La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito,
anche se risultanti nei modi indicati nel comma l, e' subordinata
alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore
entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti
obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal
capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato
deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la
specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori,
compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il
defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi,
agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o
istituto di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal
certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal
dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se
precedente, dall'ultimo saldo attivo.
3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della
successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e
2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con
decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta da uno dei soggetti
obbligati alla dichiarazione della successione nonche', tranne che
per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero,
per le passivita' indicate nell'art. 16, comma 1, lettera b), dal
legale rappresentante della societa' o dell'ente. Le firme devono
essere autenticate.
4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorche' non indicati nella
dichiarazione della successione, puo' essere dimostrata, nei modi
stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data
di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da
provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche
amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo
provvedimento giurisdizionale o amministrativo e divenuto definitivo.

Luigi Siciliano

unread,
Sep 21, 2015, 6:52:36 AM9/21/15
to
Il 21/09/2015 11.21, GiorgioB ha scritto:
>
>
> In merito alla deduzioni dei debiti leggo dal dlgs 346/90 l'articolo 23
> che riporto qui sotto (chilometrico ma per comodità di lettura lo incollo).
> Da quel che intendo quindi non posso dedurre i debiti risultanti dal
> passivo dello stato patrimoniale se non corredati da un chilometrico
> malloppo di certificazioni e documenti.
> Ho inteso male o è proprio così?
>

Nulla allegai a parte la situazione patrimoniale e nulla l'ade mi ha
chiesto. I tre anni per la liquidazione dell'imposta sono già trascorsi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 comma 3-bis puoi produrre
autocertificazione:
"3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono
essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse
costituiscono copie degli originali. Resta salva la facolta'
dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in
copia autentica."

Ciao.
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