>"Luigi Siciliano" ha scritto nel messaggio
>news:msv1o0$ie7$1...@speranza.aioe.org...
>Devi predisporre una situazione patrimoniale alla data della successione ed
>il P.N. è quello che ti viene fuori dal prospetto stesso per cui rilevano
>sia le immobilizzazioni, le rimanenze i crediti ed i debiti.
In merito alla deduzioni dei debiti leggo dal dlgs 346/90 l'articolo 23 che
riporto qui sotto (chilometrico ma per comodità di lettura lo incollo).
Da quel che intendo quindi non posso dedurre i debiti risultanti dal passivo
dello stato patrimoniale se non corredati da un chilometrico malloppo di
certificazioni e documenti.
Ho inteso male o è proprio così?
Art. 23.
(Artt. 13, comma 4, e 16 D.P.R. n. 637/1972)
Dimostrazione dei debiti
1. La deduzione dei debiti e' subordinata alla produzione, in
originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui
all'art. 21, comma 1, ovvero:
a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie
del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;
b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie
del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;
c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o
di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo
l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche
amministrazioni;
d) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del
lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.
2. La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito,
anche se risultanti nei modi indicati nel comma l, e' subordinata
alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore
entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti
obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal
capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato
deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la
specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori,
compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il
defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi,
agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o
istituto di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal
certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal
dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se
precedente, dall'ultimo saldo attivo.
3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della
successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e
2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con
decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta da uno dei soggetti
obbligati alla dichiarazione della successione nonche', tranne che
per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero,
per le passivita' indicate nell'art. 16, comma 1, lettera b), dal
legale rappresentante della societa' o dell'ente. Le firme devono
essere autenticate.
4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorche' non indicati nella
dichiarazione della successione, puo' essere dimostrata, nei modi
stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data
di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da
provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche
amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo
provvedimento giurisdizionale o amministrativo e divenuto definitivo.