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Ravvedimento trasmissione tardiva fattura elettronica - quale codice tributo

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Luigi

unread,
Jul 23, 2019, 4:11:45 AM7/23/19
to
Ci si accorge soltanto adesso che una fattura emessa a marzo 2019,
regolarmente registrata, nella realtà era stata scartata dal SDI.

Volendo ritrasmetterla, corretta, bisognerebbe versare la sanzione
ridotta con il ravvedimento operoso.

Essendo, il contribuente, mensile e, poiché la fattura emessa trattava
di rottami ex art. 74 c. 7 non c'è iva da versare e la sanzione minima
in questo caso sarebbe di € 500,00.
Se non sbaglio con ravvedimento che oltre i 90 giorni sarebbero da
versare € 62,50 (1/8 di € 500,00).

Non ho capito, però, quale codice tributo utilizzare per il versamento,
se 8904 = "Sanzione pecuniaria IVA"
oppure 8911 = "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie
relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e
all'IVA"

Qualcuno può aiutarmi?

Grazie.

Ciao.

Bruno Campanini

unread,
Jul 23, 2019, 4:52:00 AM7/23/19
to

Luigi

unread,
Jul 23, 2019, 5:14:52 AM7/23/19
to
Il 23/07/2019 10:51, Bruno Campanini ha scritto:
>
> Prova qui:
> https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/esperto/304162/invio-tardivo-fattura-elettronica-quale-procedura.html
>

Qui dice di utilizzare il codice tributo 1991 = "interessi sul
ravvedimento IVA"

Credo sia sbagliato.

Grazie.

Ciao.

_Q™

unread,
Sep 4, 2019, 11:06:15 AM9/4/19
to
Il 23/07/19 10:11, Luigi ha scritto:

> Essendo, il contribuente, mensile e, poiché la fattura emessa trattava
> di rottami ex art. 74 c. 7 non c'è iva da versare e la sanzione minima
> in questo caso sarebbe di € 500,00.

Perché 500? se non incide sulla liquidazione del tributo, la sanzione
minima è di 250 euro.


> Se non sbaglio con ravvedimento che oltre i 90 giorni sarebbero da
> versare € 62,50 (1/8 di € 500,00).

1/8 di 250


>
> Non ho capito, però, quale codice tributo utilizzare per il versamento,
> se 8904 = "Sanzione pecuniaria IVA"
> oppure 8911 = "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie
> relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e
> all'IVA"

per me è 8911

Luigi

unread,
Sep 4, 2019, 11:34:12 AM9/4/19
to
Il 04/09/2019 17:06, _Q™ ha scritto:
> Il 23/07/19 10:11, Luigi ha scritto:
>
>> Essendo, il contribuente, mensile e, poiché la fattura emessa trattava
>> di rottami ex art. 74 c. 7 non c'è iva da versare e la sanzione minima
>> in questo caso sarebbe di € 500,00.
>
> Perché 500? se non incide sulla liquidazione del tributo, la sanzione
> minima è di 250 euro.
>

Secondo me la sanzione rientra tra quelle previste dall'art. 6 dpr
471/1997 comma 2 primo periodo,

e l'Art. 6 dpr 471/1997 dice che:
"Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo
periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere
inferiore a euro 500"

>
> per me è 8911

Si, alla fine ho fatto versare con il codice 8911.

Ciao.

_Q™

unread,
Sep 4, 2019, 11:58:35 AM9/4/19
to
Il 04/09/19 17:34, Luigi ha scritto:
> Il 04/09/2019 17:06, _Q™ ha scritto:
>> Il 23/07/19 10:11, Luigi ha scritto:
>>
>>> Essendo, il contribuente, mensile e, poiché la fattura emessa
>>> trattava di rottami ex art. 74 c. 7 non c'è iva da versare e la
>>> sanzione minima in questo caso sarebbe di € 500,00.
>>

sto leggendo qui
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2019/04/12/e-fattura-tardiva-emissione-tardivo-versamento-iva-sanzioni-autonome

in particolare:

In sede di conversione del decreto è stata aggiunta alla lettera b)
un’ulteriore disposizione: “per i contribuenti che effettuano la
liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza
mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
al 30 settembre 2019”.
Tali previsioni - dalla durata limitata - sono destinate a produrre
effetti sulle attuali sanzioni per tardiva fatturazione (previste
dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997) che sono comprese:
- fra il 90% e il 180% dell’imposta, nel caso di operazioni imponibili.
Si noti, però, che la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro
quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- fra il 5% e il 10% del corrispettivo nel caso di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette ad IVA o soggette a reverse charge:
anche per questa tipologia di operazioni IVA la sanzione è stabilita
nella misura fissa da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non
rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.

Luigi

unread,
Sep 4, 2019, 12:08:16 PM9/4/19
to
Il 04/09/2019 17:58, _Q™ ha scritto:
> Il 04/09/19 17:34, Luigi ha scritto:
>> Il 04/09/2019 17:06, _Q™ ha scritto:
>>> Il 23/07/19 10:11, Luigi ha scritto:
>>>
>>>> Essendo, il contribuente, mensile e, poiché la fattura emessa
>>>> trattava di rottami ex art. 74 c. 7 non c'è iva da versare e la
>>>> sanzione minima in questo caso sarebbe di € 500,00.
>>>
>
> sto leggendo qui
> http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2019/04/12/e-fattura-tardiva-emissione-tardivo-versamento-iva-sanzioni-autonome
>
>
> in particolare:
>
> In sede di conversione del decreto è stata aggiunta alla lettera b)
> un’ulteriore disposizione: “per i contribuenti che effettuano la
> liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza
> mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
> al 30 settembre 2019”.
> Tali previsioni - dalla durata limitata - sono destinate a produrre
> effetti sulle attuali sanzioni per tardiva fatturazione (previste
> dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997) che sono comprese:
> - fra il 90% e il 180% dell’imposta, nel caso di operazioni imponibili.
> Si noti, però, che la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro
> quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;

Questo è il primo periodo dell'Art. 6, comma 1.

> - fra il 5% e il 10% del corrispettivo nel caso di operazioni non
> imponibili, esenti, non soggette ad IVA o soggette a reverse charge:
> anche per questa tipologia di operazioni IVA la sanzione è stabilita
> nella misura fissa da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non
> rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.

Questo è il secondo periodo dell'Art. 6, comma 1. Credo che il mio caso
rientri qui.

C'è, però, il comma 4 che stabilisce che _la sanzione non può essere
inferiore a euro 500,00:_
"Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo
periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere
inferiore a euro 500".

Perché il comma 4 non andrebbe applicato?

Grazie.

Ciao.

_Q™

unread,
Sep 4, 2019, 12:21:19 PM9/4/19
to
Il 04/09/19 18:08, Luigi ha scritto:

> Perché il comma 4 non andrebbe applicato?

bisogna capire cosa si intende per "..non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo".


Copioincollo un articolo di eutekne


Errori sulla fatturazione con sanzione di 250 euro non per tutti
La sanzione fissa non dovrebbe riguardare chi ha sanato la violazione
entro la prima liquidazione utile, anche se sul punto ci sono opinioni
opposte
/ Alfio CISSELLO e Simonetta LA GRUTTA

Giovedì 5 novembre 2015


Con il DLgs. 158/2015, il legislatore ha riformato in maniera
consistente il sistema sanzionatorio amministrativo e, in base al testo
attuale dell’art. 32 comma 1 del decreto, le modifiche si applicheranno
dal 1° gennaio 2017.
Rileviamo incidentalmente che, in base al Ddl. di stabilità 2016
trasmesso in Parlamento, la decorrenza potrà essere anticipata al 1°
gennaio 2016, e ciò è molto importante per i contribuenti, specie ove
venga appurata, sulla base del testo di legge definitivo, la possibilità
di applicare il favor rei.

Una delle novità che impatterà maggiormente nella pratica concerne i
risvolti sanzionatori degli errori e omissioni commessi a lato della
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, di cui
all’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/1997.
In coerenza con quanto è stato disposto in merito ad altre fattispecie
sanzionatorie (pensiamo alla dichiarazione infedele oppure
all’occultazione di corrispettivo), viene ridotta la sanzione “base”,
che non sarà più compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta, ma tra il
90% il 180%.

Rimangono invariate le altre norme relative a tale fattispecie, così,
per esempio, l’errore sulla fatturazione/registrazione della medesima
operazione è considerato unico e le violazioni sugli scontrini sono
sanzionate nella misura del 100% dell’imposta.
Viene introdotto, nella norma richiamata, un apposito periodo, che
sancisce: “la sanzione è dovuta nella misura da 250,00 euro a 2.000,00
euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del
tributo”.
Si potrebbe ipotizzare, ferma restando l’opportunità di una conferma
anche giurisprudenziale, che tale sanzione possa applicarsi quando la
violazione si riferisca all’errore sull’individuazione della
controparte, di numerazione della fattura e così via, fattispecie che,
per l’Amministrazione finanziaria (circolare n. 23 del 1999), sono
sempre rientrate nell’irregolare tenuta della contabilità (art. 9 del
DLgs. 471/97, norma che prevede una sanzione da 1.000 a 8.000 euro,
unica per anno d’imposta, prescindente dal numero di violazioni commesse).

Pur rilevando la presenza di opinioni diametralmente opposte, a noi non
sembra che la sanzione fissa di 250 euro riguardi pure il contribuente
che abbia sanato la violazione (ad esempio l’applicazione dell’IVA in
misura inferiore al dovuto) entro la prima liquidazione utile,
commettendo dunque una violazione meramente formale non sanzionabile ai
sensi dell’art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97 (il principio è stato
ribadito, da ultimo, in occasione dell’innalzamento dal 21% al 22%
dell’aliquota ad opera del DL 98/2011, comunicato stampa Agenzia delle
Entrate 30 settembre 2013, si veda per approfondimenti, anche sui
contribuenti trimestrali, “Fatture del quarto trimestre sanabili entro
il 20 agosto” del 18 luglio 2015).
In altre parole, la situazione risulta già disciplinata dallo Statuto
del contribuente, rendendo pleonastico un intervento ad hoc da parte del
DLgs. 158/2015.

Sembra del pari potersi escludere che la sanzione di cui trattasi
riguardi le violazioni sulla fatturazione/registrazione delle operazioni
non imponibili/esenti/escluse, disciplinate dal comma 2 (sanzionate
nella misura compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non
documentati o non registrati, oppure, se la violazione non rileva
nemmeno ai fini della determinazione del reddito, con sanzione fissa da
250 a 2.000 euro).

Tanto premesso, le novità del sistema sanzionatorio IVA riguardano anche
l’indebita detrazione, sanzionata ora nella misura del 100% dell’imposta
illegittimamente recuperata (pensiamo al classico caso della detrazione
dell’IVA su beni non inerenti all’attività aziendale). In futuro, la
sanzione sarà pari al 90% dell’imposta.

È poi chiaro che, se l’IVA indebitamente detratta confluisce in
dichiarazione, scatterà pure la violazione più grave da dichiarazione
infedele, anch’essa modificata dal DLgs. 158/2015 (nel testo “futuro”,
la sanzione varierà non più dal 100% al 200% ma dal 90% al 180% della
maggiore imposta o della differenza di credito utilizzata).
Così, ferma restando l’applicabilità dell’art. 12 del DLgs. 472/97 sul
cumulo giuridico e sulla continuazione, il contribuente risponderà per
entrambe le violazioni (artt. 5 comma 4 e 6 comma 6 del DLgs. 471/97).

casanmaner

unread,
Sep 4, 2019, 12:30:44 PM9/4/19
to
Nel caso di specie siamo di fronte ad operazione con inversione contabile quindi si applicherebbe questo comma:

---
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
---

Ma immagino che l'operazione rilevi ai fini della ***DETERMINAZIONE DEL REDDITO**** e quindi non si applicherebbe il secondo periodo (che prevederebbe la sanzione di 250 euro) ma solo il primo periodo richiamato dal successivo comma 4.

---
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere inferiore a euro 500.
---

ciao

_Q™

unread,
Sep 4, 2019, 12:45:54 PM9/4/19
to

>
> Ma immagino che l'operazione rilevi ai fini della ***DETERMINAZIONE DEL REDDITO**** e

e perché non la consideri una violazione meramente formale?

casanmaner

unread,
Sep 4, 2019, 12:54:30 PM9/4/19
to
Il giorno mercoledì 4 settembre 2019 18:45:54 UTC+2, _Q™ ha scritto:
> >
> > Ma immagino che l'operazione rilevi ai fini della ***DETERMINAZIONE DEL REDDITO**** e
>
> e perché non la consideri una violazione meramente formale?

Perché non ritengo che la mancata emissione di fattura con tale ritardo sia considerabile come "violazione meramente formale".
In questo caso la fattura era da emettere a marzo e viene emessa a luglio.
Non trova applicazione nemmeno la riduzione all'80% perché siamo oltre la liquidazione del secondo mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto emettere la fattura.

contabilita...@gmail.com

unread,
Sep 4, 2019, 3:30:17 PM9/4/19
to
Anche secondo me la sanzione è di 250 Euro, perché in questo caso non stiamo parlando di una omessa fatturazione, ma di una fatturazione tardiva. Quindi la documentazione dell'operazione (anche se tardiva) è stata resa e il ricavo di vendita confluirà regolarmente in dichiarazione.

Ciao

casanmaner

unread,
Sep 5, 2019, 4:17:59 AM9/5/19
to
Sì, potrebbe anche essere letta così.

_Q™

unread,
Sep 5, 2019, 8:16:11 AM9/5/19
to
Il 05/09/19 10:17, casanmaner ha scritto:

> Sì, potrebbe anche essere letta così.

per me rimane errore formale


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