Il 04/09/19 18:08, Luigi ha scritto:
> Perché il comma 4 non andrebbe applicato?
bisogna capire cosa si intende per "..non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo".
Copioincollo un articolo di eutekne
Errori sulla fatturazione con sanzione di 250 euro non per tutti
La sanzione fissa non dovrebbe riguardare chi ha sanato la violazione
entro la prima liquidazione utile, anche se sul punto ci sono opinioni
opposte
/ Alfio CISSELLO e Simonetta LA GRUTTA
Giovedì 5 novembre 2015
Con il DLgs. 158/2015, il legislatore ha riformato in maniera
consistente il sistema sanzionatorio amministrativo e, in base al testo
attuale dell’art. 32 comma 1 del decreto, le modifiche si applicheranno
dal 1° gennaio 2017.
Rileviamo incidentalmente che, in base al Ddl. di stabilità 2016
trasmesso in Parlamento, la decorrenza potrà essere anticipata al 1°
gennaio 2016, e ciò è molto importante per i contribuenti, specie ove
venga appurata, sulla base del testo di legge definitivo, la possibilità
di applicare il favor rei.
Una delle novità che impatterà maggiormente nella pratica concerne i
risvolti sanzionatori degli errori e omissioni commessi a lato della
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, di cui
all’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/1997.
In coerenza con quanto è stato disposto in merito ad altre fattispecie
sanzionatorie (pensiamo alla dichiarazione infedele oppure
all’occultazione di corrispettivo), viene ridotta la sanzione “base”,
che non sarà più compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta, ma tra il
90% il 180%.
Rimangono invariate le altre norme relative a tale fattispecie, così,
per esempio, l’errore sulla fatturazione/registrazione della medesima
operazione è considerato unico e le violazioni sugli scontrini sono
sanzionate nella misura del 100% dell’imposta.
Viene introdotto, nella norma richiamata, un apposito periodo, che
sancisce: “la sanzione è dovuta nella misura da 250,00 euro a 2.000,00
euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del
tributo”.
Si potrebbe ipotizzare, ferma restando l’opportunità di una conferma
anche giurisprudenziale, che tale sanzione possa applicarsi quando la
violazione si riferisca all’errore sull’individuazione della
controparte, di numerazione della fattura e così via, fattispecie che,
per l’Amministrazione finanziaria (circolare n. 23 del 1999), sono
sempre rientrate nell’irregolare tenuta della contabilità (art. 9 del
DLgs. 471/97, norma che prevede una sanzione da 1.000 a 8.000 euro,
unica per anno d’imposta, prescindente dal numero di violazioni commesse).
Pur rilevando la presenza di opinioni diametralmente opposte, a noi non
sembra che la sanzione fissa di 250 euro riguardi pure il contribuente
che abbia sanato la violazione (ad esempio l’applicazione dell’IVA in
misura inferiore al dovuto) entro la prima liquidazione utile,
commettendo dunque una violazione meramente formale non sanzionabile ai
sensi dell’art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97 (il principio è stato
ribadito, da ultimo, in occasione dell’innalzamento dal 21% al 22%
dell’aliquota ad opera del DL 98/2011, comunicato stampa Agenzia delle
Entrate 30 settembre 2013, si veda per approfondimenti, anche sui
contribuenti trimestrali, “Fatture del quarto trimestre sanabili entro
il 20 agosto” del 18 luglio 2015).
In altre parole, la situazione risulta già disciplinata dallo Statuto
del contribuente, rendendo pleonastico un intervento ad hoc da parte del
DLgs. 158/2015.
Sembra del pari potersi escludere che la sanzione di cui trattasi
riguardi le violazioni sulla fatturazione/registrazione delle operazioni
non imponibili/esenti/escluse, disciplinate dal comma 2 (sanzionate
nella misura compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non
documentati o non registrati, oppure, se la violazione non rileva
nemmeno ai fini della determinazione del reddito, con sanzione fissa da
250 a 2.000 euro).
Tanto premesso, le novità del sistema sanzionatorio IVA riguardano anche
l’indebita detrazione, sanzionata ora nella misura del 100% dell’imposta
illegittimamente recuperata (pensiamo al classico caso della detrazione
dell’IVA su beni non inerenti all’attività aziendale). In futuro, la
sanzione sarà pari al 90% dell’imposta.
È poi chiaro che, se l’IVA indebitamente detratta confluisce in
dichiarazione, scatterà pure la violazione più grave da dichiarazione
infedele, anch’essa modificata dal DLgs. 158/2015 (nel testo “futuro”,
la sanzione varierà non più dal 100% al 200% ma dal 90% al 180% della
maggiore imposta o della differenza di credito utilizzata).
Così, ferma restando l’applicabilità dell’art. 12 del DLgs. 472/97 sul
cumulo giuridico e sulla continuazione, il contribuente risponderà per
entrambe le violazioni (artt. 5 comma 4 e 6 comma 6 del DLgs. 471/97).