La miglior qualità di una donna ?
......il silenzio ! (imho)
In relazione alla news:shedm3tab58ef8pim...@4ax.com,
Conte Oliver <alex65....@wmail.it.invalid> ove venne affermato:
> Vi risulta che ci sia incompatibilità tra l'iscrizione nell'albo degli
> agenti di assicurazione e l'essere amministratore unico di una società
> commerciale (che fa tutt'altro lavoro e della quale l'agente è anche
> socio)?
> Ad una prima sommaria occhiata alla normativa direi che
> incompatibilità non ce ne sono.
beccati questo spunto:
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=555809
;-)
>beccati questo spunto:
>http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=555809
Qui però si parla solo della compatibilità tra agente di assicurazione
e promotore finanziario. E nell'altro documento che mi segnali si
parla delle incompatibilità per il promotore finanziario.
Non trovo però niente sulle evenetuli incompatibilità con lo
svolgimento di attività commerciali.
neanche io
Incompatibilità
L'attività dell'agente e subagente di assicurazioni può essere compatibile o
incompatibile con l'esercizio di alcune professioni:
- Dottori commercialisti : l'esercizio della professione di dottore
commercialista, regolarmente iscritto all'albo, è incompatibile con
l'attività di agente di assicurazione, regolarmente iscritto all'albo e in
possesso di un mandato in esclusiva da parte di una compagnia di
assicurazioni.
- Ragionieri : anche l'attività di ragioniere iscritto all'albo è
incompatibile con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome
altrui.
- Avvocati : un avvocato non può iscriversi anche all'albo degli agenti di
assicurazione.
- Promotori finanziari : la Consob ha più volte affermato la compatibilità
tra le due figure. Gli agenti di assicurazione possono conseguire
l'iscrizione nell'albo dei promotori, così come i promotori finanziari
possono ottenere l'iscrizione nell'albo degli agenti di assicurazione.
- Docenti : l'art. 508, comma 15, del T.U. 16 aprile 1994 n. 297, prevede
l'esercizio di libere professioni da parte dei docenti previa autorizzazione
del Capo d'istituto.
- Enti pubblici, enti o società da essi controllati e pubblici dipendenti :
l'attività di agente è vietata a questi soggetti. In particolare, per i
dipendenti pubblici, il divieto vale in presenza di un rapporto lavorativo a
tempo pieno o a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo
a tempo pieno.
;-)
>> Non trovo però niente sulle evenetuli incompatibilità con lo
>> svolgimento di attività commerciali.
>
>neanche io
OK; quindi eventuali incompatibilità vanno ricercate semmai nel
mandato dell'agente, non nella legge.