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Reverse charge edilizio

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Max max

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Oct 7, 2022, 7:02:34 AM10/7/22
to
Società immobiliare che loca propri immobili riceva fattura ivata da
ditta edile per lavori ripristino di un immobile dopo locazione
(tinteggiatura e poco altro).
Emette fattura ivata all'ex conduttore, soggetto iva, per il recupero
come da contratto locazione.
Commercialista ex conduttore sostiene applicabilità reverse charge e
chiede modifica.
Secondo me sbaglia, giusto ?

Max max

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Oct 7, 2022, 9:02:16 AM10/7/22
to
L'invocato art 17 comma 6 lettera a ter dpr 633 72 mi sembra che non
c'entri un tubo con la fattispecie e che quindi l'avverso
commercialistica abbia preso un granchio.
O sfugge qualcosa ?

Fulcap

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Oct 7, 2022, 9:31:18 AM10/7/22
to
Ma sai che forse non ha tutti i torti?
Se io fatturo una prestazione (tinteggiatura) rientrante nei codici ateco del 17 comma 6 lettera a ter, non ha importanza la mia qualifica soggettiva, se sono o meno un operatore edile, ma conta solo se la prestazione rientra tra quei codici.
Per assurdo, se io commercialista fatturo (o rifatturo) ad un mio cliente un servizio di tinteggiatura pareti, nonostante il mio codice ateco devo comunque fatturare in reverse.
Almeno così la intendo io...
F.

casanmaner

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Oct 7, 2022, 9:36:36 AM10/7/22
to
Il giorno venerdì 7 ottobre 2022 alle 15:02:16 UTC+2 Max max ha scritto:
In realtà la "tinteggiatura" rientrerebbe tra le prestazioni di servizio relative al completamento di edifici.
Quindi la fattura a monte dovrebbe essere stata emessa in inversione.
La successiva fatturazione, in qualità di mandatario senza rappresentanza, seguirebbe le stesse regole dell'operazione principale.

MAURO LOMBARDI

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Oct 7, 2022, 10:06:39 AM10/7/22
to
ma il completamento e' un'altra cosa fa parte di un complesso di opere in quel fabbricato....sembra piu' una semplice manutenzione
forse l'imbianchino avrebbe dovuto fare al massimo una fattura direttamente sul ex conduttore

casanmaner

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Oct 7, 2022, 10:16:32 AM10/7/22
to
A suo tempo l'AdE ne diede una interpretazione estensiva.
Qui un'analisi della questione:
https://fiscomania.com/reverse-charge-manutenzioni/


casanmaner

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Oct 7, 2022, 10:19:06 AM10/7/22
to
Il giorno venerdì 7 ottobre 2022 alle 16:16:32 UTC+2 casanmaner ha scritto:

Questo un passaggio della circolare del 2015 citata:

Ai fini dell’individuazione delle ****prestazioni rientranti nella nozione di
“completamento di edifici”*** soccorrono nuovamente le classificazioni fornite dai
seguenti codici attività ATECO 2007:
43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e
simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del
meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di
completamento relativo ad edifici;
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori
(limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
“completamento di edifici”.
Dalla citata elencazione emerge che le prestazioni consistenti nel
rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese fra i servizi
di completamento e, conseguentemente, assoggettate al meccanismo del reverse charge
ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter), del DPR n. 633 del
1972.

Max max

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Oct 7, 2022, 11:21:31 AM10/7/22
to
Il 07/10/2022 15.36, casanmaner ha scritto:

> Quindi la fattura a monte dovrebbe essere stata emessa in inversione.

Non lo è stata

> La successiva fatturazione, in qualità di mandatario senza rappresentanza, seguirebbe le stesse regole dell'operazione principale.

Non è in qualità di mandatario senza rappresentanza ma a titolo di
obbligazione contrattuale derivante dal contratto di locazione
(rispristino stato immobile per equivalente)

Max max

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Oct 7, 2022, 11:30:23 AM10/7/22
to
Il 07/10/2022 16.16, casanmaner ha scritto:

> A suo tempo l'AdE ne diede una interpretazione estensiva.
> Qui un'analisi della questione:
> https://fiscomania.com/reverse-charge-manutenzioni/

Letto, Ma l'interpretazione estensiva di
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di
installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
non sarebbe neanche possibile nel nostro ordinamento trattandosi di
norma eccezionale.
E la norma europea indica l'ambito in cui può muoversi il legislazione
nazionale ma non lo condiziona nella scelta specifica.
Mi sembra assurdo che se mi imbiancano una stanza di studio la
prestazione debba essere in reverse.


casanmaner

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Oct 7, 2022, 11:36:27 AM10/7/22
to
Il giorno venerdì 7 ottobre 2022 alle 17:21:31 UTC+2 Max max ha scritto:
> Il 07/10/2022 15.36, casanmaner ha scritto:
>
> > Quindi la fattura a monte dovrebbe essere stata emessa in inversione.
> Non lo è stata

A mio parere erroneamente.

> > La successiva fatturazione, in qualità di mandatario senza rappresentanza, seguirebbe le stesse regole dell'operazione principale.
> Non è in qualità di mandatario senza rappresentanza ma a titolo di
> obbligazione contrattuale derivante dal contratto di locazione
> (rispristino stato immobile per equivalente)
Ritengo la situazione è analoga.
L'obbligazione di ripristino è a carico dell'ex conduttore che avrebbe potuto anche operare direttamente. In questo caso, in sostanza e implicitamente, l'ex conduttore ha dato mandato alla società proprietaria di incaricare un soggetto per il ripristino, ovviamente addebitando il relativo onere.
Avrebbe anche potuto incaricare direttamente qualcuno per il ripristino e in tal caso la fattura che avrebbe ricevuto, direttamente dal prestatore d'opera, sarebbe stata in inversione contabile.

casanmaner

unread,
Oct 7, 2022, 11:38:32 AM10/7/22
to
Ti sembrerà assurdo ma è stata pensata così, almeno dall'AdE.
Per quanto valga come interpretazione vedi qui:
https://www.fiscooggi.it/posta/reverse-charge-completamento-edifici#:~:text=L'attivit%C3%A0%20di%20intonacatura%20e,del%20Dpr%20633%2F1972).

D. Sono un artigiano. Ho avuto l’incarico da parte di un professionista di intonacare e imbiancare le pareti del suo studio. Dovrò emettere fattura in regime di reverse charge?
Leonardo D.

R. L'attività di intonacatura e stuccatura e quella di tinteggiatura sono soggette a reverse charge. Il regime dell’inversione contabile si applica, infatti, anche alle prestazioni di completamento di edifici (lettera a-ter del sesto comma dell’articolo 17 del Dpr 633/1972). Il termine "completamento di edifici" è utilizzato dal legislatore in modo atecnico poichè l’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia non menziona la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Ai fini dell’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di completamento di edifici, pertanto, occorre fare riferimento alle classificazioni fornite dai codici attività Ateco 2007; vi rientrano anche le attività di intonacatura e stuccatura, codice Ateco 43.31.00, e quella di tinteggiatura, codice Ateco 43.34.00 (circolare 14/E del 2015).

Max max

unread,
Oct 7, 2022, 11:44:50 AM10/7/22
to
Il 07/10/2022 17.38, casanmaner ha scritto:

> Ti sembrerà assurdo ma è stata pensata così, almeno dall'AdE.

Sembra proprio così. Nè trovo modifiche a quella circolare ...

Max max

unread,
Oct 7, 2022, 11:59:02 AM10/7/22
to
I
> A mio parere erroneamente.

Carine le conseguenze (senza evasione di imposta):
sanzione amministrativa compresa fra 500 e 20mila euro in qualsiasi tipo
di comportamento erroneo.


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