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PSICOLOGO CON 2 ATTIVITA' - PROBLEMA ENPAP/GESTIONE SEPARATA

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Gaia

unread,
Dec 11, 2016, 5:24:45 AM12/11/16
to
Buongiorno,

vorrei porre il seguente quesito:

uno psicologo iscritto all'albo, nel 2017 vorrebbe aprire la partita iva ed
esercitare, nel regime semplificato, sia l'attivita' (principale)
professionale di psicologo con obbligo di iscrizione all'ENPAP sia un'altra
attività (secondaria) professionale legata al sostegno all'apprendimento con
obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.
Premesso che trattasi di 2 attivita' professionali ben identificate da
propri codici di attivita', come e' possibile versare ad ogni ente la
contribuzione di pertinenza se compilo, come previsto dalla norma fiscale,
un unico quadro E e ho un unico volume d'affari Iva?
Grazie molte a chi vorrà rispondermi.

G.


zano...@gmail.com

unread,
Dec 11, 2016, 12:14:57 PM12/11/16
to
Buongiorno,

premetto che non sono un commercialista, ma l'attuale vicepresidente ENPAP.

In una situazione di questo genere, il sostegno all'apprendimento può essere tranquillamente inquadrato come attività psicologica, ed attratto dalla PIva di psicologo e relativa cassa di previdenza ENPAP. Il principio di attrazione è peraltro confermato da una recente sentenza della corte costituzionale che riporto sotto. Situazione molto più vantaggiosa per il nostro collega, rispetto ad una doppia iscrizione previdenziale con contribuzione GS INPS.

Federico Zanon

http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=327458&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro

(...) Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo alla luce dell’orientamento, cui puntualmente la Corte territoriale di richiama, espresso da questa Corte e di recente dalla stessa ribadito (cfr. Cass. 29.8.2012, n. 14684), secondo cui il concetto di "esercizio della professione", rilevante ai fini di stabilire se i redditi prodotti da un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali soggetti come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, deve intendersi, alla luce della lettura adeguatrice operatane dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 402 del 1991, comprensivo oltre che dell’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione, derivandone, di conseguenza, che il parametro dell’assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l’attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l’attività stessa si fonda, connessione che trova esclusivamente il limite dell’estraneità dell’attività stessa alla professione.
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