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riparazione protesi da parte odontotecnico: è detraibile la sua fattura ai fini irpef.

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augus...@hotmail.com

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Feb 27, 2010, 6:25:38 PM2/27/10
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Salve, comunicazione di servizio a seguito di una ricerca personale:
Le SPESE DI RIPARAZIONE DI PROTESI DENTARIE A CURA DI UN ODONTOTECNICO
SONO DETRAIBILI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SULLA SOLA BASE DELLA
FATTURA EMESSA DIRETTAMENTE DALL'ODONTOTECNICO AL PAZIENTE CHE HA
PROVVEDUTO ALLA
RIPARAZIONE. Può servire, ma non è strettamente necessaria, una
propria dichiarazione con cui il CONTRIBUENTE conferma che tale spesa
è stata da lui sostenuta ed era necessaria.

A scanso di equivoci, e per una migliore informazione di tutti, copio
e incollo i riferimenti CERTI da cui deriva quanto sopra affermato
(riferimenti validi sino a prova fondata contraria):

-Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 15, c. 1, lettera c:
le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette
spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di
assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10,
comma 1,
lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai
fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualità' e quantità'
dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. ...
OMISSIS

-Circolare del 02/05/1995 n. 129, Ministero delle Finanze:
Sintesi: Sono esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, n.
18 del DPR n. 633 del 26-10-1972 le realizzazioni, su
commissione del medico, di protesi dentarie unitamente ad altri
odontotecnici, che eseguono quindi lavorazioni parziali; e le
riparazioni di protesi dentarie su commissione di medici o di
privati utilizzatori effettuate dagli odontotecnici anche
organizzati in forma societaria, sono esenti dall'IVA ai
sensi dell'articolo 10, n. 18 del DPR n.633 del 26-10-1972.
OMISSIS
...il competente Ministero della sanità', il quale con nota n.
900/6/VII-DG/627 del 24 febbraio 1995 ha precisato
che...OMISSIS... concretizzano "attività' propria dell'arte
ausiliaria dell'odontotecnico" nel cui ambito
rientrano....OMISSIS...i servizi concernenti riparazione di protesi,
anche se eseguite senza preventiva indicazione medica e anche se
fatturate direttamente al paziente. ...

-Decisione del 15/01/2008 n. 271 Comm. Trib. Centrale:
Intitolazione: Imposta sul reddito persone fisiche - Oneri
deducibili o detraibili - Spesa per protesi dentaria
eseguita da un odontotecnico - Fattispecie - Deducibilità'.
Massima:
Ai sensi dell'art.10 DPR 597/1973 e' onere deducibile, ai fini
IRPEF, la spesa sostenuta dal contribuente per protesi dentaria,
eseguita da un odontotecnico abilitato ad intrattenere rapporti
con il paziente, stante che la limitazione del diritto in
questione ai soli casi in cui la prestazione sia correlata ad una
prescrizione medica, contenuta nelle istruzioni della Direzione
Generale delle II.DD., non e' prevista dalla legge.

NOTA PERSONALE: l'art.10 DPR 597/1973 è oggi sostituito dal
consimile art. 15, c. 1, lettera c ,Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
(sopra riportato).
Per i riferimenti completi e privi di omissis andate su:
http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html
.

Grazie per l'attenzione e per gli eventuali commenti.
Saluti.
--
A.

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