Ai fini dell'I.S.E.E. ogni persona può appartenere ad un solo nucleo
familiare.
Fa parte del nucleo familiare il coniuge, anche se non risulta nello stato
di famiglia
Non fa parte del nucleo familiare il coniuge con residenza diversa quando:
- è separato con provvedimento del giudice (separazione giudiziale,
omologazione della separazione consensuale, separazione ordinata dal giudice
in attesa della nullità del matrimonio, ecc.);
- la diversa residenza è stata ordinata dal giudice con provvedimenti
temporanei ed urgenti;
- uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato
il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta
pregiudizievole al figlio; - si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3
della legge 898/70 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sussiste l'abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o
amministrativa.
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