Il 11/04/2016 16:49, GioRgioB ha scritto:
> Il 11/04/2016 16:26, casanmaner ha scritto:
> azzo...
> Mi sa che ho fatto la cappella.
> Convinto che il socio quando vende le quote cedesse contestualmente
Io però leggo il contrario:
Cassazione 22.01.1960 n.98 in Foro Italiano, 1960, I, 604; e Tribunale
Parma, 28.06.1985, Borgheresi c/ A.BI.EMME srl, in Giurisprudenza
merito, 1986, 834, a mente del quale: “Nell’ipotesi di cessione di
quote, nel silenzio delle parti, risulta trasferito ai cessionari anche
il diritto alla percezione degli utili già deliberati”. In tale ultimo
caso – a differenza della fattispecie de qua -, si riconoscono al
cessionario addirittura utili già deliberati, al momento della cessione.
Infine, valga il disposto dell’art.4 della legge 1745/62, che, al primo
comma dispone: “Ha diritto al pagamento degli utili e all’intervento in
assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata il
giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di
girate”. Se ne deduce inequivocabilmente chehanno diritto alla
riscossione del dividendo i soggetti che risultano soci al momento del
pagamento dello stesso.
Di recente si è pronunciato in argomento il Tribunale di Napoli, VII
sezione Civile, Giudice Relatore Dr. Paolo Celentano, con la sentenza n.
1218/07, dei dì 13 dicembre 2006 – 31 gennaio 2007, a definizione del
giudizio R.G. 17634/2005.