io pensavo di si in quanto ex art. 26 le rettifiche NON possono
essere applicate dopo il
decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile
qualora
l'imponibile venga meno per sopravvenuto accordo o sostanzialmente
per errori
della fatturazione (operazioni inesistenti, o imponibile superiore a
quello reale)
Qui l'azienda non paga perche' i clienti finali non hanno pagato e
questo fa venir meno le provvigioni
che l'azienda stessa ha richiesto di fatturare "in anticipo" salvo poi
volerle recuperare ai sensi del
contratto di agenzia, quindi lo storno mi sembrerebbe fattibile. O
SBAGLIO???
E comunque, posto che si possa fare, contabilmente come e' da
trattare? come una sopravvenienza passiva?
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b) La ritenuta d'acconto assume rilevanza contabile solo nel momento
del pagamento della relativa fattura (che da quello che dici non è mai
avvenuto), quindi il problema non si pone. Sinceramente non capisco il
senso della richiesta del committentte ... ovviamente fatto salvo
quanto detto al punto precedente.
Scusa, ma mi chiarisci l'ultimo punto? Mi spiego, il problema, oltre a
quello della emissione della n.c.
e' quello della r.a., nel senso, e' corretto emettere una n.c. con
anche lo storno della r.a.?
> Dalla lettura del comma 2 dell'art. 26 non riesco ad identificare una
> fattispecie applicabile al tuo caso, diversa da "sopravvenuto accordo
> tra le parti" ... non certamente "applicazione di abbuoni o sconti
> previsti contrattualmente"
L'art. 26 afferma che :
"Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene
meno in tutto o in
parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione
di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili
o ........., il cedente del bene o prestatore
del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19
l'imposta corrispondente alla variazione".
E qui siamo nella ipotesi di note di variazione che si possono
emettere senza limti di tempo.
Ora, su un articolo di ITALIAOGGI leggo che:
"l riferimento alla «dichiarazione» di nullità, annullamento, ecc.,
non va inteso in senso categorico. L'Agenzia delle entrate, con
risoluzione n. 449 del 21/11/2008, ha infatti precisato che, in
conformità all'orientamento della corte di cassazione, si deve
ritenere che il provvedimento dichiarativo è riferito solo all'ipotesi
dell'accertamento della nullità dell'atto imponibile, e non anche alle
diverse ulteriori cause di caducazione degli effetti dell'atto
(annullamento, revoca, rescissione, risoluzione e simili). Al
verificarsi di una causa di estinzione di un contratto in relazione
alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura,
pertanto, il soggetto ha diritto di emettere la nota di variazione e
di detrarre l'imposta, a norma dell'articolo 26, secondo comma, senza
che occorra un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale)
del verificarsi della causa. Ciò che conta, insomma, non è la modalità
con cui si manifesta la causa della variazione dell'imponibile, quanto
piuttosto che della variazione e della sua causa si effettui la
registrazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del dpr n. 633/72
(sentenze n. 15696/2002, 5568/1996, 9195/2001)."
Ora, poichè il contratto di agenzia regolato dal c.c., all'art. 1748 -
Diritti dell’agente - afferma che:
".............La provvigione spetta
all’agente, al più tardi, inderogabilmente al momento e nella misura
in cui il terzo ha eseguito o
avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse
eseguito la prestazione a suo
carico. .........L’agente è tenuto a restituire le
provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia
certo che il contratto tra il terzo e il
preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente"
a me sembra che il "combinato disposto"di quanto sopra porti alla
possibilità di emettere una nota di variazuione con iva deducibile.
Soprattutto in ragione del fatto che il preponente ha dato luogo alla
sua prestazione, mentre il terzo "acquirente" non ha onorato la sua
non pagando la fornitura.
Che ne pensi???
>L'art. 26 afferma che :
>"Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
>successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene
>meno in tutto o in
>parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
>dichiarazione
>di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili
>o ........., il cedente del bene o prestatore
>del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19
>l'imposta corrispondente alla variazione".
>E qui siamo nella ipotesi di note di variazione che si possono
>emettere senza limti di tempo.
[cut]
>Ora, poich� il contratto di agenzia regolato dal c.c., all'art. 1748 -
>Diritti dell�agente - afferma che:
>".............La provvigione spetta
>all�agente, al pi� tardi, inderogabilmente al momento e nella misura
>in cui il terzo ha eseguito o
>avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse
>eseguito la prestazione a suo
>carico. .........L�agente � tenuto a restituire le
>provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia
>certo che il contratto tra il terzo e il
>preponente non avr� esecuzione per cause non imputabili al preponente"
>
>a me sembra che il "combinato disposto"di quanto sopra porti alla
>possibilit� di emettere una nota di variazuione con iva deducibile.
>Soprattutto in ragione del fatto che il preponente ha dato luogo alla
>sua prestazione, mentre il terzo "acquirente" non ha onorato la sua
>non pagando la fornitura.
>
>Che ne pensi???
Premesso che "a pelle" la cosa non mi piace, direi che ad una analisi
approfondita forse potrebbe andare, in quanto
a) il diritto alla percezione della provvigione matura
contrattualmente "non pi� tardi" al momento del pagamento della
fornitura da parte del terzo, quindi teoricamente anche prima
b) l'agente � tenuto contrattualmente a restituire le provvigioni -
quindi gi� parcepite - se il terzo non paga, clausola che di fatto
costituisce la possibilit� di un parziale annullamento.
Non mi piace che la fattura non sia stata emessa a fronte della
percezione della provvigione e non mi piace che la nota di accredito
non sia stata emessa a fronte della restituzione ... ma a mio modesto
avviso pu� andare.
Mi piacerebbe comunque sentire qualche altro parere ...
Ciao
Alberto S