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STORNO FATTURA CON RITENUTA D'ACCONTO

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Giampiero

unread,
Sep 18, 2011, 6:11:35 AM9/18/11
to
Buongiorno,

Un agente di commercio emette nel febbraio 2010 una ft. provvigionale
di competenza 2009.
La ft. non gli viene pagata per problemi con l'azienda che ORA gli
chiede lo storno della stessa.

Cosa accade? come tratto contabilmente la conseguente nota credito?
Ancora, la ditta richiede lo storno con anche l'indicazione della
R.A.
Storni provvigionali con note credito ne ho registrati ma MAI nessuno
con storno anche della R.A.

Che ne dite?


Alberto S

unread,
Sep 18, 2011, 11:39:52 AM9/18/11
to
a) Da come presenti la questione, direi che oggi, 18/9/2011, non č
possibile stornare una fattura emessa nel febbraio 2010 - o quanto
meno recuperare la relativa IVA.

b) La ritenuta d'acconto assume rilevanza contabile solo nel momento
del pagamento della relativa fattura (che da quello che dici non č mai
avvenuto), quindi il problema non si pone. Sinceramente non capisco il
senso della richiesta del committentte ... ovviamente fatto salvo
quanto detto al punto precedente.

Ciao
Alberto S

Giampiero

unread,
Sep 18, 2011, 5:20:28 PM9/18/11
to
> a) Da come presenti la questione, direi che oggi, 18/9/2011, non è

> possibile stornare una fattura emessa nel febbraio 2010 - o quanto
> meno recuperare la relativa IVA.

io pensavo di si in quanto ex art. 26 le rettifiche NON possono
essere applicate dopo il
decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile
qualora
l'imponibile venga meno per sopravvenuto accordo o sostanzialmente
per errori
della fatturazione (operazioni inesistenti, o imponibile superiore a
quello reale)
Qui l'azienda non paga perche' i clienti finali non hanno pagato e
questo fa venir meno le provvigioni
che l'azienda stessa ha richiesto di fatturare "in anticipo" salvo poi
volerle recuperare ai sensi del
contratto di agenzia, quindi lo storno mi sembrerebbe fattibile. O
SBAGLIO???
E comunque, posto che si possa fare, contabilmente come e' da
trattare? come una sopravvenienza passiva?

_______________________________________________________________________

b) La ritenuta d'acconto assume rilevanza contabile solo nel momento

del pagamento della relativa fattura (che da quello che dici non è mai


avvenuto), quindi il problema non si pone. Sinceramente non capisco il
senso della richiesta del committentte ... ovviamente fatto salvo
quanto detto al punto precedente.

Scusa, ma mi chiarisci l'ultimo punto? Mi spiego, il problema, oltre a
quello della emissione della n.c.
e' quello della r.a., nel senso, e' corretto emettere una n.c. con
anche lo storno della r.a.?

Alberto S

unread,
Sep 19, 2011, 1:59:39 AM9/19/11
to
On Sun, 18 Sep 2011 14:20:28 -0700 (PDT), Giampiero
<giampiero...@libero.it> wrote:

>> a) Da come presenti la questione, direi che oggi, 18/9/2011, non è
>> possibile stornare una fattura emessa nel febbraio 2010 - o quanto
>> meno recuperare la relativa IVA.
>
>io pensavo di si in quanto ex art. 26 le rettifiche NON possono
>essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione
>dell'operazione imponibile qualora l'imponibile venga meno per
>sopravvenuto accordo o sostanzialmente per errori della
> fatturazione (operazioni inesistenti, o imponibile superiore a
>quello reale) Qui l'azienda non paga perche' i clienti finali non
> hanno pagato e questo fa venir meno le provvigioni che l'azienda
> stessa ha richiesto di fatturare "in anticipo" salvo poi volerle
> recuperare ai sensi del contratto di agenzia, quindi lo storno mi
> sembrerebbe fattibile. O SBAGLIO???

Dalla lettura del comma 2 dell'art. 26 non riesco ad identificare una
fattispecie applicabile al tuo caso, diversa da "sopravvenuto accordo
tra le parti" ... non certamente "applicazione di abbuoni o sconti
previsti contrattualmente"

>E comunque, posto che si possa fare, contabilmente come e' da
>trattare? come una sopravvenienza passiva?

Sopravvenienza passiva, certo. Sia nel caso tu possa emettere la nota
di accredito, sia che tu non lo possa fare. La differenza sta nella
possibilità o meno di recuperare l'IVA.

>_______________________________________________________________________
>
>b) La ritenuta d'acconto assume rilevanza contabile solo nel momento
>del pagamento della relativa fattura (che da quello che dici non è mai
>avvenuto), quindi il problema non si pone. Sinceramente non capisco il
>senso della richiesta del committentte ... ovviamente fatto salvo
>quanto detto al punto precedente.
>
>Scusa, ma mi chiarisci l'ultimo punto? Mi spiego, il problema, oltre a
>quello della emissione della n.c.
>e' quello della r.a., nel senso, e' corretto emettere una n.c. con
>anche lo storno della r.a.?

La ritenuta d'acconto non è un elemento della fattura, ma solo un tuo
precalcolo in vista del pagamento, la fattura sarebbe senz'altro
valida anche senza. Il tuo cliente, in sede di registrazione della
fattura, ha ignorato la ritenuta d'acconto e soltanto al momento del
pagamento la tratterrà per poi versarla al fisco. Anche tu, quando hai
registrato la tua fattura, hai registrato solo l'imponibile e l'IVA,
ignorando la ritenuta.
Alla luce di questo, è assolutamente irrilevante l'indicazione della
ritenuta d'acconto in fattura e - a maggior ragione - nella nota di
accredito, che io emetterei con i soli imponibile e IVA.

Non so se è materia di tuo interesse, ma, se lo ritieni opportuno,
possiamo analizzare le registrazioni contabili relative alla fattura e
alla nota di accredito, per dimostrare l'irrilevanza dell'indicazione
della ritenuta nei due documenti.

Dopo, se proprio vuoi emettere la nota di accredito con anche lo
storno della ritenuta d'acconto ... beh - è un po' inelegante - ma lo
puoi fare.

Ciao
Alberto S

Giampiero

unread,
Sep 19, 2011, 4:12:11 AM9/19/11
to
Ciao, e grazie mille dell'aiuto.
Non voglio abusare della tua disponibilità ulteriormente ma vorrei
verificare una cosa:

> Dalla lettura del comma 2 dell'art. 26 non riesco ad identificare una
> fattispecie applicabile al tuo caso, diversa da "sopravvenuto accordo
> tra le parti" ... non certamente "applicazione di abbuoni o sconti
> previsti contrattualmente"

L'art. 26 afferma che :
"Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene
meno in tutto o in
parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione
di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili
o ........., il cedente del bene o prestatore
del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19
l'imposta corrispondente alla variazione".
E qui siamo nella ipotesi di note di variazione che si possono
emettere senza limti di tempo.

Ora, su un articolo di ITALIAOGGI leggo che:
"l riferimento alla «dichiarazione» di nullità, annullamento, ecc.,
non va inteso in senso categorico. L'Agenzia delle entrate, con
risoluzione n. 449 del 21/11/2008, ha infatti precisato che, in
conformità all'orientamento della corte di cassazione, si deve
ritenere che il provvedimento dichiarativo è riferito solo all'ipotesi
dell'accertamento della nullità dell'atto imponibile, e non anche alle
diverse ulteriori cause di caducazione degli effetti dell'atto
(annullamento, revoca, rescissione, risoluzione e simili). Al
verificarsi di una causa di estinzione di un contratto in relazione
alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura,
pertanto, il soggetto ha diritto di emettere la nota di variazione e
di detrarre l'imposta, a norma dell'articolo 26, secondo comma, senza
che occorra un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale)
del verificarsi della causa. Ciò che conta, insomma, non è la modalità
con cui si manifesta la causa della variazione dell'imponibile, quanto
piuttosto che della variazione e della sua causa si effettui la
registrazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del dpr n. 633/72
(sentenze n. 15696/2002, 5568/1996, 9195/2001)."

Ora, poichè il contratto di agenzia regolato dal c.c., all'art. 1748 -
Diritti dell’agente - afferma che:
".............La provvigione spetta
all’agente, al più tardi, inderogabilmente al momento e nella misura
in cui il terzo ha eseguito o
avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse
eseguito la prestazione a suo
carico. .........L’agente è tenuto a restituire le
provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia
certo che il contratto tra il terzo e il
preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente"

a me sembra che il "combinato disposto"di quanto sopra porti alla
possibilità di emettere una nota di variazuione con iva deducibile.
Soprattutto in ragione del fatto che il preponente ha dato luogo alla
sua prestazione, mentre il terzo "acquirente" non ha onorato la sua
non pagando la fornitura.

Che ne pensi???

Alberto S

unread,
Sep 20, 2011, 3:17:41 PM9/20/11
to
On Mon, 19 Sep 2011 01:12:11 -0700 (PDT), Giampiero
<giampiero...@libero.it> wrote:


>L'art. 26 afferma che :
>"Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
>successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene
>meno in tutto o in
>parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
>dichiarazione
>di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili
>o ........., il cedente del bene o prestatore
>del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19
>l'imposta corrispondente alla variazione".
>E qui siamo nella ipotesi di note di variazione che si possono
>emettere senza limti di tempo.

[cut]

>Ora, poich� il contratto di agenzia regolato dal c.c., all'art. 1748 -


>Diritti dell�agente - afferma che:
>".............La provvigione spetta

>all�agente, al pi� tardi, inderogabilmente al momento e nella misura


>in cui il terzo ha eseguito o
>avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse
>eseguito la prestazione a suo

>carico. .........L�agente � tenuto a restituire le


>provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia
>certo che il contratto tra il terzo e il

>preponente non avr� esecuzione per cause non imputabili al preponente"


>
>a me sembra che il "combinato disposto"di quanto sopra porti alla

>possibilit� di emettere una nota di variazuione con iva deducibile.


>Soprattutto in ragione del fatto che il preponente ha dato luogo alla
>sua prestazione, mentre il terzo "acquirente" non ha onorato la sua
>non pagando la fornitura.
>
>Che ne pensi???

Premesso che "a pelle" la cosa non mi piace, direi che ad una analisi
approfondita forse potrebbe andare, in quanto

a) il diritto alla percezione della provvigione matura
contrattualmente "non pi� tardi" al momento del pagamento della
fornitura da parte del terzo, quindi teoricamente anche prima
b) l'agente � tenuto contrattualmente a restituire le provvigioni -
quindi gi� parcepite - se il terzo non paga, clausola che di fatto
costituisce la possibilit� di un parziale annullamento.

Non mi piace che la fattura non sia stata emessa a fronte della
percezione della provvigione e non mi piace che la nota di accredito
non sia stata emessa a fronte della restituzione ... ma a mio modesto
avviso pu� andare.

Mi piacerebbe comunque sentire qualche altro parere ...

Ciao
Alberto S

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