Sempre in argomento:
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2012/01/crediti-insoddisfatti-presupposti-e-limiti-di-azione-verso-liquidatori-e-soci-di-societa-estinta.php
I Giudici, chiamati a valutare le ragioni poste a base della pretesa, hanno, dapprima, esaminato la posizione del liquidatore, ribadendo che verso quest’ultimo le azioni di eventuali terzi creditori possono essere avanzate solo allorché sia dimostrata una responsabilità extracontrattuale in capo al medesimo. Infatti, non vi è alcun
vincolo obbligatorio tra il creditore della società ed il liquidatore; inoltre, vi è un esplicito parallelismo, giusto richiamo dell’art. 2489 c.c., tra la natura della responsabilità dei liquidatori e quella prevista in materia di responsabilità degli amministratori.
Più precisamente, si evidenzia che l’art. 2394 c.c. sanziona - a titolo di responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali - le eventuali condotte degli amministratori poste in essere con inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Identica responsabilità (peraltro soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dall’iscrizione della cancellazione della Società dal Registro delle Imprese) è posta in capo al liquidatore.
La natura di responsabilità extracontrattuale impone al creditore, che promuova un’azione per danni, l’onere di dimostrare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (in tutto o in parte) le proprie ragioni e che, invece, è stata distribuita ai soci od utilizzata per pagare solo taluni dei creditori, violando la cosiddetta par condicio creditorum.
In alternativa deve essere dimostrato, sempre ad opera di colui che agisce, che il liquidatore ha posto in essere una condotta colposa o dolosa con la quale abbia, in sostanza, impedito la costituzione o la conservazione del patrimonio attivo nell’interesse sia dei soci che dei creditori (ad esempio non attivando le opportune azioni di recupero di crediti esigibili o operando delle dispersioni del patrimonio). Su questi presupposti, la domanda del creditore è stata respinta dal Tribunale, posto che,
pur avendo accertato una condotta colposa del liquidatore, tuttavia non vi era dimostrazione del nesso causale tra il mancato pagamento e la condotta del liquidatore medesimo.
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