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deduzione integrale per acquisti inferiori a 1000 euro ( decreto sviluppo 3monti)

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d_g_

unread,
Feb 17, 2012, 3:51:04 AM2/17/12
to
chiedo una conferma
per le contabilità semplificate e' confermata la deduzione integrale
dei costi inferiori a 1.000 euro ? non è eche successivamente hanno
modificato qualcosa o qualche circolare apposita ?

Scritta cosi' la interpreto nel senso che
1)i i beni strumentali inferiori a 1.000 euro ( e non più 516) sono
interamente deducibili
2) per tali spese non si debbano più calcolare eventuali ratei o
risconti

sbaglio ?



Dl 13/5/2011 , n. 70 conv.12/7/2011, n. 106, G.U. n. 160 del 12-7-2011

Art. 7. Semplificazione fiscale
1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e piu'
in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate
modificazioni cosi' articolate:

d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata possono dedurre
fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000
euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;


grazie

casan...@virgilio.it

unread,
Feb 17, 2012, 5:35:24 AM2/17/12
to
Hai dimenticato una parte:
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le
seguenti disposizioni:
...
s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
nel comma 3, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «I costi,
concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di
competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma
2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale e' stato
ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo
nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa
non sia superiore a euro 1.000.»;


Quindi il riferimento è solo a costi relativi a contratti a
corrispettivi periodici di competenza di due diversi periodi
d'imposta.
Per i beni ammortizzabili rimane il limite dei 516.46 euro.
Per i costi che non siano di competenza di due differenti esercizi non
si applica e occorre rilevare il costo di competenza.
Mi viene quindi da pensare che, ad es., per le fatture telecom dove i
canoni indicati siano magari tutti un dato periodo d'imposta (es.
novembre-dicembre nella fattura di gennaio) tale costo andrebbe
contabilizzato per competenza.
Mah?

d_g_

unread,
Feb 17, 2012, 12:37:10 PM2/17/12
to
Il 17/02/2012 11.35, casan...@virgilio.it ha scritto:
> Hai dimenticato una parte:
> 2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le
> seguenti disposizioni:

In effetti mi era proprio sfuggita.... però mi sembra che la
trasposizione della norma originaria (principio ispiratore e spirito
della legge) all'interno del tuirr sia solo un mezzo aborto...

la disposizione originaria ( lettera D art. 7 c. I dice :
>> d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata possono dedurre
>> fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000
>> euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;

1) non si parla di
"contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di
competenza di due periodi d'imposta,"

bensi di GENERICHE " SINGOLE SPESE"

ad esempio un contratto triennale fatturato anticipatamente e con
pagamento in unica soluzione non e'
"un contratto a corrispettivi periodici" !! ma è comunque soggetto a
calcolo x quote di competenza mediante ratei e risconti

2) e detto "possono" e non devono come sembrerebbe dlla lettura dell'
art 66 3c tuirr


3) nella parte si dice : 2. In funzione di quanto previsto al comma 1,
sono introdotte le seguenti disposizioni:

sottolineo in Funzione ( e non in ATTUAZIONE) del comma 1
e il comma 1 è composto da diverse lettere per diverse disposizioni
....

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