Grazie
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SPQR
eccolo là ... non è passato il referendum, e subito ti metti a
licenziare ... :-))
Ciao
Ps. ovviamente non ho nulla, mi spiace ... io con i fallimenti
c'azzecco come la Roma con il pallone ... :-PP
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FL
Roma
>Qualcuno avrebbe una bozza di lettera di licenziamento di dipendenti in
>forza all'impresa alla data di dichiarazione di fallimento?
RACCOMANDATA AR
OGGETTO: Fallimento..................
Con la presente La informo, nella mia qualità di Curatore, che con
sentenza depositata in data ........., il Tribunale di ........... ha
dichiarato il fallimento della società ............, in favore della
quale Lei prestava la Sua opera in qualità di lavoratore dipendente.
Le comunico che in conseguenza del fallimento suddetto, la Curatela
non intende proseguire il rapporto di lavoro in essere tra Lei e la
società fallita, che deve pertanto ritenersi cessato a decorrere dalla
data sopra indicata.
Distinti saluti
Il Curatore
Ciao
Conte Oliver
(Togli le scarpe per scrivermi una e-mail)
> RACCOMANDATA AR
>
> OGGETTO: Fallimento..................
>
> Con la presente La informo, nella mia qualità di Curatore, che con
> sentenza depositata in data ........., il Tribunale di ........... ha
> dichiarato il fallimento della società ............, in favore della
> quale Lei prestava la Sua opera in qualità di lavoratore dipendente.
>
> Le comunico che in conseguenza del fallimento suddetto, la Curatela
> non intende proseguire il rapporto di lavoro in essere tra Lei e la
> società fallita, che deve pertanto ritenersi cessato a decorrere dalla
> data sopra indicata PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO, STANTE IL
FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO E L'IMPOSSIBILITA' PER IL MEDESIMO DI POTER
USUFRUIRE DELLA SUA PRESTAZIONE LAVORATIVA, NON ESSENDO ALLO STATO
IPOTIZZABILE L'ESERCIZIO PROVVISORIO.
>
> Distinti saluti
>
> Il Curatore
Ciao
--
SPQR
e che dice?
Ho fatto un "collage" del meglio dei fac-simile mandati dal meglio dei
giovanotti del NG.
Hai da vede' quello che č venuto.........
Grazie a tutti.
Prendere incarichi che si teme di non saper portare avanti č meno pesante
sapendo che c'č chi ti aiuta a dissipare i dubbi.
Ciao
--
SPQR
"EPSON" <EP...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:bcnp3n$l82tb$1...@ID-52958.news.dfncis.de...
> Prendere incarichi che si teme di non saper portare avanti è meno pesante
> sapendo che c'è chi ti aiuta a dissipare i dubbi.
>
è bello camminare in una vallei verdei.
;-)
"EPSON" <EP...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:bcnjf8$l0o1b$1...@ID-52958.news.dfncis.de...
Ahi, ahi, mio professorino: dà un'occhiata alla legge 604/1966!
L'articolo 2119 c.c. ultimo comma parla di giusta causa.
Io invece ho fatto riferimento al "Giustificato Motivo Oggettivo".
Peraltro la questione della giusta causa attiene non alla legittimità del
licenziamento, ma all'onere del preavviso.
caro professor Epson
ribadisco che scrivere nella lettera "il rapporto di lavoro... deve
ritenersi cessato dalla data sopra indicata", cioè dalla data del
fallimento, rientra chiaramente nell'articolo 2119 (qualuneque causa che non
consente la presecuzione, neanche provvisoria, del rapporto ...). Si può
licneizare per giustificato motivo oggettivo (cosa difficilissima), ma in
questa caso devi dimostrare che non è oltremodo possibile la prosecuzione
dell'attività o che non sia possibile trovare ulterori sbocchi ( il che non
puoi farlo se licenzi lo stesso giorno in cui hai dichiarato il
fallimento). Secondo me dovresti seguire il 72 l.f. e poi (dopo un pò di
tempo) licenziare per giustificato motivo oggettivo.
il professor Lexmark
Malgrado gli sforzi dialettici di dimostrare l'indimostrabile è evidente che
avevi confuso, nella tua prima risposta, la giusta causa col giustificato
motivo oggettivo.
Non ci sarebbe niente di male: tutti ci sbagliamo. Peccato però fare
dell'ironia con quelle annotazioni del tipo "ahi ahi". Transeat: ciascuno
scriva col suo stile.
La parte relativa alla data non l'ho scritta io, ma il Conte Oliver.
Secondo me il licenziamento decorre dalla ricezione della raccomandata e non
dalla data di fallimento.
Solo la parte scritta in maiuscolo è opera mia: costituisce la motivazione
del licenziamento che, senza quella, sarebbe inefficace.
Se la motivazione, così come io l'ho scritta, fosse ritenuta insufficiente
dal lavoratore, potrebbe sempre impugnarla avanti al giudice del lavoro.
Con quella motivazione il lavoratore perderebbe qualsiasi causa salvo che,
in pendenza del giudizio, il curatore non riavvii l'attività con un
esercizio provvisorio.
In altri termini, in caso di controversia sull'impugnazione del
licenziamento, al curatore spetterebbe, il giorno stesso dell'udienza,
dimostrare esclusivamente che non vi è mai stata ripresa dell'attività.
Per me, dunque, il licenziamento così motivato è inattaccabile, anche perché
la comune esperienza (sulla quale si fonda anche il giudicato del pretore
del lavoro)depone nel senso che, col fallimento, la continuazione del
rapporto di lavoro s'interrompe definitivamente e che la continuazione è
un'eccezione ed una rarità.
E' pericoloso aspettare, come tu sostieni, qualche tempo prima di
licenziare, perché gli stipendi maturati dopo il licenziamento decorrono in
prededuzione a carico della massa. Il curatore che tergiversi sul
licenziamento dunque incorre in responsabilità.
Per tua conoscenza la prassi del Tribunale Fallimentare di Roma, almeno da
22 anni a questa parte (giusto il tempo che lo frequento io come curatore),
è nel senso da me prospettato.
Smentisco. Conosco sufficientemente la differenza tra giusta causa,
giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo.
> Solo la parte scritta in maiuscolo è opera mia: costituisce la motivazione
> del licenziamento che, senza quella, sarebbe inefficace.
> Se la motivazione, così come io l'ho scritta, fosse ritenuta insufficiente
> dal lavoratore, potrebbe sempre impugnarla avanti al giudice del lavoro.
> Con quella motivazione il lavoratore perderebbe qualsiasi causa salvo che,
> in pendenza del giudizio, il curatore non riavvii l'attività con un
> esercizio provvisorio.
Non sono d'accordo. La motivazione del licenziamento - soprattutto per
giustificato motivo oggettivo (pensa per un attimo al repechage, soprattutto
nei gruppi societari) - deve trovare riscontro in fatti - appunto-
oggettivi. Il fallimento - di per sé - non è un fatto oggettivo che
giustifica il licenziamento ex abrupto. Puà essere sicuramente una causa (o
concausa) che giustifica il licenziamento per impossibilità di proseguire
l'attività, ovvero per g.m.o.
> E' pericoloso aspettare, come tu sostieni, qualche tempo prima di
> licenziare, perché gli stipendi maturati dopo il licenziamento decorrono
in
> prededuzione a carico della massa. Il curatore che tergiversi sul
> licenziamento dunque incorre in responsabilità.
Perché? col 72 l.f. il contratto di lavoro entra in una fase di sospensione
(non maturano le retribuzioni) al termine della quale il curatore dichiarerà
se subentrare nel rapporto o meno (naturalmente non può durare un'eternità).
non sono d'accordo.